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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00183
Data decisione, Autorità: 04.11.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00183
Lugano 4 novembre 1998 /MR/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 ottobre 1998
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di __________, nell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ decretato il 5 aprile 1994 dalla Pretura del Distretto di __________, su istanza del ricorrente nei confronti di
__________)
e meglio contro la decisione 23 ottobre 1998 con la quale l’UE di Lugano ha “annullato” il sequestro eseguito presso la __________, del conto __________ ”;
interessante pure
__________)
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che su istanza _________ contro __________, già in __________, ora d’ignota dimora, la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di __________, ha decretato il 5 aprile 1994 il sequestro in particolare presso la succursale della , della rubrica “ ” del conto __________ ”, conto sul quale era stata a suo tempo depositata una somma di fr. 100’000.-- a titolo di cauzione penale in favore di __________ nell’ambito del procedimento penale promosso a suo carico;
che il sequestro è stato concesso sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.1 LEF e fino a concorrenza di un credito vantato di fr.1’250’000.-- derivante da atto illecito, subordinatamente da indebito arricchimento;
che l’UE __________ ha proceduto al sequestro il 5 aprile 1994 e copia del verbale di sequestro è stato spedito alle parti il 19 aprile 1994;
che con scritto 26 novembre 1996 il Procuratore pubblico ha comunicato al patrocinatore __________ in risposta alla sua istanza di liberazione della cauzione - “che la stessa viene liberata, non sussistendo più i motivi che portarono al suo versamento”, rilevando tuttavia che “sulla somma in oggetto (Fr. 100’000.--) attualmente depositata presso la , sulla rubrica “ ” del conto __________, sussiste un sequestro civile, ragione per la quale deve evidentemente essere salvaguardata la relativa procedura, non di competenza di questo Ministero Pubblico”;
che con scritto 9 dicembre 1996 indirizzato __________ ha rivendicato la proprietà sull’importo di fr. 100’000.-- depositato presso la , sulla rubrica “ ” del conto __________;
che a seguito della contestazione da parte del creditore sequestrante della pretesa avanzata da __________, quest’ultima ha promosso il 3 gennaio 1997, presso la Pretura del Distretto di __________, azione di rivendicazione ex art. 107 LEF contro il __________;
che con sentenza 6 marzo 1997 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto l’azione;
che con decisione 25 agosto 1997 la II Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto l’appello di __________ __________, riformando il giudizio di primo grado nel senso di riconoscere __________ quale “titolare del credito di fr. 100’000.-- nei confronti della , in relazione al saldo del conto __________ rubrica “ ”” (dispositivo n. __________ della sentenza 25 agosto 1997 __________
che contro la sentenza del Tribunale d’appello, il __________ si è aggravato al Tribunale federale sia con un ricorso per riforma che con un ricorso di diritto pubblico;
che con decisioni 23 settembre 1998 la I Corte civile del Tribunale federale ha respinto entrambi i gravami, comunicando alle parti soltanto i dispositivi e rendendo noto che il testo integrale delle sentenze sarebbe stato notificato più tardi;
che sulla base della sentenza 25 agosto 1997 della II __________ del Tribunale d’appello e dei dispositivi delle decisioni 23 settembre 1998 del Tribunale federale, il patrocinatore di __________ ha chiesto all’UE __________ “il dissequestro del conto __________ rubrica “__________ ” così da autorizzare la __________ (...) a trasferire l’importo di cui è parola (di fr. 100’000.--, n.d.r.) sul mio conto clienti no. __________)”;
che con decisione 23 ottobre 1998 __________ ha “annullato” il sequestro eseguito presso la __________ del conto __________ rubrica “__________ ”, con autorizzazione alla medesima banca di trasferire l’importo di fr. 100’000.-- dal conto __________ ” al conto clienti n.__________ intestato all’avv. __________, quale rappresentante __________,
che con ricorso 27 ottobre 1998 con richiesta di concessione dell’effetto sospensivo e protesta di spese e ripetibili, il __________ fa valere in sostanza la nullità del provvedimento dell’organo esecutivo, rilevando:
– che “alle parti non sono ancora state notificate le motivazioni della sentenza del Tribunale federale”;
– che “allo stadio attuale non è dato di sapere se e in che misura il creditore procedente possa ulteriormente pretendere il sequestro o chiedere revisione della sentenza medesima”;
– che “l’anticipazione dello sblocco rischia di provocargli danno irreparabile, cosicché si giustifica concessione di effetto sospensivo al presente reclamo”;
– che “espropriare il qui reclamante del proprio diritto di essere sentito, nella misura in cui non vengono attese le motivazioni della sentenza in questione, provoca nullità della decisione di sblocco”;
– che “la sentenza crescerà di fatto in giudicato solo con l’intimazione delle motivazioni”;
che per l’art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv. 1 LEF nonché di beni appartenenti al debitore;
che l’appartenenza al sequestrato dei beni designati costituisce uno dei presupposti per la concessione del sequestro, il quale può infatti colpire soltanto beni del debitore, e il creditore deve rendere verosimile tale circostanza all’autorità del sequestro (cfr. DTF 109 III 126 con richiami);
che concesso il sequestro dal pretore, l’ufficio in linea di principio lo deve eseguire, anche se sia dubbio o improbabile che gli averi indicati nel decreto di sequestro siano realmente di proprietà del debitore; l’ufficio dovrà allora conferire al terzo che se ne reputasse proprietario la possibilità di far valere i suoi diritti nell’ambi-to della procedura di rivendicazione ex art. 106 e ss. LEF; soltanto quando la situazione è del tutto chiara, quando cioè il bene sequestrato appartiene manifestamente a un terzo, l’ufficio esecuzione può e deve rinunciare all’esecuzione del sequestro. Tale evenienza è data in pratica unicamente quando è lo stesso creditore sequestrante ad attribuire a un terzo la proprietà dei beni indicati nel decreto (DTF 109 III 127 con richiami);
che la giurisprudenza citata trova applicazione anche al caso in cui oggetto del sequestro sia un credito del debitore sequestrato: quando la titolarità del credito indicato nel decreto di sequestro appaia dubbia o venga rivendicata da un terzo, l’ufficio deve comunque procedere al sequestro, dando se del caso avvio alla procedura di rivendicazione conformemente agli art. 106 ss. LEF;
che una volta accertata giudizialmente la non appartenenza al debitore del bene sequestrato, lo stesso - in quanto impignorabile - è escluso dal sequestro, provvedimento quest’ultimo che ha per scopo quello appunto di assicurare il substrato esecutivo in vista del pignoramento, e va pertanto restituito all’avente diritto (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §24 n.69 p.198 e §51 n.7 p.407);
che in concreto controversa è l’appartenenza del credito di fr. 100’000.-- nei confronti della , in relazione al saldo del conto __________ rubrica “ ”, e oggetto specifico del sequestro n. __________ decretato il 5 aprile 1994 dalla Pretura del Distretto di __________;
che con la sentenza 25 agosto 1997 della II __________ è stata riconosciuta la titolarità __________ su siffatto credito;
che contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le decisioni del Tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere pronunciate (art. 38 OG), non invece soltanto da quando le motivazioni sono comunicate alle parti (cfr. J.-F. Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d’organi-sation judiciaire, Vol. I, Berna 1990, n.6 ad art. 38 OG; W. Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, Zurigo 1950, n.2 ad art. 38 OG);
che pertanto alla luce dei dispositivi delle decisioni 23 settembre 1998 della I Corte civile del Tribunale federale che respingono i gravami e confermano la sentenza 25 agosto 1997 del Tribunale d’appello, nulla osta alla immediata liberazione dal provvedimento esecutivo, a favore __________, del credito sequestrato di fr. 100’000.-- nei confronti della __________, in relazione al saldo del conto __________ ”, su tale bene non potendosi infatti estendere il sequestro chiesto da __________ nei confronti __________, in quanto esso non rientra nel patrimonio del debitore sequestrato;
che l’evasione del gravame rende priva d’oggetto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 271 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 27 ottobre 1998 __________ è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– avv. __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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