AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00081
Data decisione, Autorità: 03.11.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00081
Lugano 3 novembre 1998 /MR/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 aprile 1997
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, e meglio contro lo stato di ripartizione 15 aprile 1997 nella procedura di liquidazione dell’eredità giacente
viste le osservazioni 16 maggio dell’arch. __________, e 3 giugno 1997 dell’UEF di __________,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 21 aprile 1993 del Pretore del Distretto di __________ è stata dichiarata aperta l’eredità giacente __________.
B. Degli attivi dell’eredità giacente fa parte, per quanto qui di rilievo, la quota di comproprietà di ½ del fondo part.n. __________ RFD di __________ (iscritta a RF quale quota c); la quota di comproprietà rimanente (quota b) è intestata all’arch, __________.
C. __________, l’UEF __________ ha convocato la prima adunanza dei creditori per l’11 giugno 1993 e fissato i termini per le notifiche di servitù e per le insinuazioni di credito e di oneri ipotecari sui beni immobiliari di pertinenza della successione per il 21 giugno 1993 (servitù) rispettivamente per il 1° luglio 1993 (crediti e oneri ipotecari).
D. Con scritto 4 giugno 1993 il Comune __________ ha notificato un credito nei confronti del defunto __________ di fr. 137’659.85 a titolo di “contributo di costruzione per opere di canalizzazione part.n. __________” e “garantito da ipoteca legale prevalente ad ogni altro pegno immobiliare”.
E. Il 6 ottobre 1993 presso l’UEF __________ è stata depositata la graduatoria relativa alla procedura di liquidazione unitamente agli elenchi oneri riferiti ai fondi di pertinenza dell’eredità giacente, quali parti integranti della graduatoria.
In particolare nell’elenco oneri riferito alla part. n. __________ __________ (cifre da 12 a 14 della graduatoria), il Comune di __________ è iscritto quale creditore garantito da ipoteca legale per fr. 137’659.85 a titolo di “contributo costruzione canalizz.” (cifra 12) e precede il credito di complessivi fr. 7’400’000.-- oltre accessori __________, garantito da cartelle ipotecarie di complessivi nominali fr. 7’400’000.-- gravanti il fondo in I, II, III e IV grado (cifra 14).
F. Nell’ambito della procedura di conciliazione ex art.73e ss. RFF volta a ripartire il diritto di pegno immobiliare gravante l’intero fondo part. n. __________ sulle singole quote di comproprietà, il 28 maggio 1996 le parti interessate (arch. __________ __________ e __________ in rappresentanza dell’eredità giacente - in qualità di comproprietari del fondo - da una parte, e __________ e __________ - in qualità di creditori pignoratizi - dall’altra parte) hanno sottoscritto la seguente verbalizzazione:
“Dopo ampia discussione le posizioni risultano le seguenti:
– è proposta l’assunzione da parte dell’arch. __________ del debito ipotecario e delle ipoteche legali a favore del Comune di __________ gravanti l’intero fondo.
Questa proposta è vincolata all’accettazione dei creditori ipotecari nonché dell’intera massa dei creditori.
– __________ dà il suo consenso alla proposta.
– il Comune accetta parimenti quanto deciso.”
G. Mediante circolare 7 giugno 1996 l’UEF ha quindi sottoposto la proposta di “assunzione da parte dell’architetto __________ del debito ipotecario e delle ipoteche legali a favore del Comune di __________ gravanti l’intero fondo” a tutti i creditori chirografari iscritti nella graduatoria dell’eredità giacente, assegnando un termine con la diffida che in assenza di opposizione o di un’offerta superiore, l’amministrazione dell’eredità giacente avrebbe proceduto “alla vendita della quota c ( ½ ) mapp. __________, intestato a _________, mediante trattative private a favore del sig. __________ ”.
H. Con rogito n.__________ del 22 luglio 1996 del notaio __________, è stata conclusa la vendita a trattative private della quota citata all’arch. . La relativa iscrizione a registro fondiario a nome dell’acquirente della quota c) di comproprietà del fondo part.n. __________ è avvenuta il 22 luglio 1996 (dg. )
I. Con scritto 23 ottobre 1996 il Comune di __________ ha interpellato l’UEF in merito alla procedura di liquidazione dell’eredità giacente, con riferimento particolare a una “notifica dei crediti del 14 giugno 1995 concernente le imposte comunali garantite da ipoteca legale”.
L. Con risposta 29 ottobre 1996 l’UEF ha comunicato “che l’ipoteca legale di fr. 137’659.85 gravante la quota di comproprietà di ½ del mappale n.__________ è stata completamente assunta dal nuovo proprietario signor __________”, invitando quindi il Comune a rivolgersi al medesimo per l’incasso.
M. Con scritto 3 gennaio 1997 l’ente pubblico, confermando l’avvenuta assunzione da parte del nuovo proprietario del fondo dell’ipoteca legale per i contributi di costruzione per opere di canalizzazione, ha dichiarato che “per contro non sono state saldate le imposte comunali 1989-1995, pure garantite da ipoteche legali e risultanti dalla (nostra) insinuazione del 14 giugno 1995 (...)”.
N. Dopo aver comunicato il 9 gennaio 1997 che “le imposte comunali dal 1989 al 1995, pur essendo garantite da ipoteca legale, non sono state incluse nel relativo elenco oneri, e sono (tuttora) scoperte”, l’UEF con scritto 3 aprile 1997 ha specificato che siffatte ipoteche “non erano purtroppo note all’ufficio e ciò da un lato perché al momento del deposito della graduatoria - rimasta incontestata - a favore del Comune era iscritta soltanto l’ipoteca riguardante i contributi per canalizzazioni e dall’altro lato perché la successiva notifica 14 giugno 1995 “non risulta esser(ci) pervenuta”. Nello stesso scritto l’UEF ha quindi dichiarato di trovarsi “nell’impossibilità di poter intervenire attivamente in questa fattispecie, “essendo una procedura conclusasi nell’ambito di trattative private”.
O. Il 21 aprile 1997 è stato depositato lo stato di ripartizione 15 aprile 1997della procedura di liquidazione dell’eredità giacente __________. In esso figura, con riferimento alla realizzazione della quota di ½ della part. n. __________ la seguente indicazione:
“Quota di ½ del mappale n.__________
– assunzione debito ipotecario
Arch. __________ fr. 3’900’000.00
– assunzione ipoteche legali Comune
di __________ fr. 137’659.85
– in contanti saldo spese di realizzazione fr. 21’780.00
– in contanti resoconto amm.
Confinanz __________ fr. 1’652.70
Totale fr. 4’061’092.55
Riparto
A. Ipoteche legali
– assunzione I.L. fr. 137’659.85
B. Ipoteche convenzionali
– assunzione debito ipotecario
arch. __________ fr. 3’900’000.00
– saldo conto affitti fr. 1’652.70
– allo Stato per spese
e competenze fr. 21’780.00
TOTALI A PAREGGIO fr. 4’061’092.55 “
Con scritto 15 aprile 1997 è stato dato avviso speciale del deposito di siffatto stato di riparto ai creditori.
P. Contro lo stato di riparto si è aggravato il Comune di __________ che con ricorso 24 aprile 1997 ne postula la rettifica, rilevando
– di essere creditore del defunto __________ sia per contributi di costruzione per opere di canalizzazione che per imposte;
– che mentre i contributi per opere di canalizzazione erano totalmente garantiti da ipoteca legale gravante il fondo part. 1057 __________, le imposte “lo erano solo per la porzione riguardante il reddito della sostanza immobiliare e la tassa sulla sostanza immobiliare”;
– di aver notificato all’apertura dell’eredità giacente soltanto il proprio credito per i contributi per opere di canalizzazione “in quanto conosciuti in modo preciso”, per le imposte restando invece “in attesa della quantificazione della porzione soggetta ad ipoteca legale da parte dell’Ufficio di esazione”;
– di aver notificato il 14 giugno 1995, dopo aver appreso che non sarebbe stato effettuato alcun conteggio, un credito per imposta immobiliare sulla sostanza riferita agli anni da 1989 a 1995 per un totale di fr. 11’372.20;
– di aver dato il proprio consenso -in occasione della riunione di conciliazione del 28 maggio 1996
Egli conclude postulando “che lo stato di ripartizione venga rettificato considerando anche il (...) credito per imposte garantite da ipoteca legale e che queste vengano solute attingendo ai mezzi disponibili”.
Q. Delle osservazioni delle altre parti interessate si dirà in seguito, per quanto necessario.
Considerando
in diritto: 1. a) Per l’art. 261 LEF incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione fallimentare compila lo stato di ripartizione e il conto finale. La graduatoria cresce in giudicato formale allo scadere infruttuoso del termine legale di impugnazione ex art. 17 LEF e art. 250 LEF (DTF 87 III 80, 88 III 132, 97 III 40; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.11 p.392; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.337). La collocazione ricevuta dai creditori nella graduatoria determina lo stato di ripartizione. Nella procedura di ricorso contro lo stato di ripartizione ex art. 263 LEF si può di regola esaminare solo se tale stato corrisponde alla graduatoria (DTF 102 III 159 cons. 2; fra tante CEF 24 novembre 1988 su reclamo T; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p. 352).
b) La giurisprudenza federale ( cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e rif. ivi; Amonn/Gasser, op.cit., §46 n. 37 p.370) ha tuttavia attenuato il rigore formale di siffatto principio, ammettendo che la graduatoria - ancorché definitiva - possa essere modificata segnatamente quando un credito è stato collocato in graduatoria per errore manifesto, un credito non è stato collocato in graduatoria per errore manifesto, oppure fatti nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione. Al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza sfuggono invece, anche in sede di ricorso contro lo stato di ripartizione, questioni di diritto materiale connesse all’esistenza o inesistenza di una pretesa creditoria ammessa in graduatoria (cfr. DTF 111 II 84; 98 II 318 cons.4).
c) Un’ulteriore attenuazione del principio secondo cui la graduatoria cresciuta in giudicato formale non può più essere rimessa in discussione ed è determinante per lo stato di ripartizione è data dall’art. 251 LEF, per il quale sono ammesse insinuazioni tardive fino alla chiusura del fallimento. Anche in questo caso la giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare che - divenuta definitiva la graduatoria - possono essere ammesse soltanto insinuazioni riferite a crediti fatti valere per la prima volta nella procedura fallimentare in questione (DTF 108 III 82 cons.5, 106 III 44 cons.4), rispettivamente che si fondano su nuove circostanze di fatto o di diritto (cfr. DTF 115 III 73 cons.1; Amonn/Gasser, op.cit., §46 n.36, p.370; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §49, n.37, p.320s). Se l’amministrazione fallimentare ritiene giustificata l’insinuazine tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni (art. 252 cpv.3 LEF; art. 69 RUF); il creditore deve tuttavia sopportare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione (art. 251 cpv.2 LEF). Egli non ha inoltre alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione (art. 251 cpv.3 LEF).
Analogamente a quanto avviene nella procedura fallimentare, iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del defunto esistenti al momento della declaratoria di eredità giacente - che nei suoi effetti equivale alla dichiarazione di fallimento - (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione dell’eredità giacente, se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori dell’eredità giacente (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra “Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300), rispettivamente la declaratoria di eredità giacente. La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del defunto è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300). L’amministrazione deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi).
In concreto la graduatoria, unitamente all’elenco degli oneri relativo alla part. __________, sono stati depositati il 6 ottobre __________ e sono divenuti definitivi - in assenza di contestazioni (cfr. osservazioni 3 giugno 1997 UEF di Bellinzona, p. 2) - allo scadere del termine di dieci giorni ex art. 17 LEF rispettivamente ex art. 250 vLEF, nel tenore in vigore fino al 1° gennaio 1997. In siffatto elenco oneri a favore del Comune di __________ è iscritto sub cifra 12 soltanto il credito garantito da ipoteca legale di fr. 137’659.85 per “contributi costruzione canalizzazione”.
a) L’avvenuta crescita in giudicato della graduatoria comporta che la notifica dei crediti per imposte comunali 1989-1995, che il ricorrente afferma aver effettuato con scritto 14 giugno 1995, può essere presa in considerazione - trattandosi all’evidenza di crediti mai avanzati prima dal Comune e la procedura di liquidazione non essendo ancora formalmente terminata - soltanto come insinuazione tardiva ex art. 251 LEF, tuttavia - per le considerazioni esposte al cons.2 - limitatamente ai crediti sorti prima della declaratoria di eredità giacente (avvenuta il 21 aprile 1993). In questo senso i crediti fiscali notificati dal Comune e riferiti agli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993 (quest’ultimo soltanto per la parte calcolata pro rata antecedente il 21 aprile 1993), vanno ammessi in graduatoria, previa richiesta al ricorrente di conveniente anticipazione delle spese cagionate dal ritardo. Ad anticipazione avvenuta la graduatoria sarà dunque modificata con conseguente pubblicazione della modifica (art. 252 cpv.3 LEF; 69 RUF).
b) L’UEF __________, con scritto 3 aprile 1997, ha tuttavia dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica 14 giugno 1995. Avuto riguardo al principio generale secondo il quale l’onere della prova spetta a colui che dalla circostanza di fatto affermata deduce un suo diritto (cfr. art. 8 CC) e in assenza di elementi probatori concreti a favore della tesi del ricorrente, la notifica di credito di cui allo scritto 14 giugno 1995 è da considerarsi come efficacemente avvenuta nel momento in cui __________ ha dichiarato di esserne venuto a conoscenza, e dunque al più presto alla ricezione dello scritto 23 ottobre 1996 del Comune di __________, in cui l’ente pubblico per la prima volta ha fatto esplicita menzione dell’insinuazione 14 giugno 1995.
Ora, atteso che a quel momento (ottobre 1996) il fondo part. __________ - garanzia reale dei crediti per imposte oggetto della contestata notifica - era già stato realizzato (mediante vendita a trattative private all’arch. __________ avvenuta nel luglio 1996), __________ non può più partecipare alla distribuzione del ricavo del pegno: di conseguenza i suoi crediti tardivamente notificati per imposte 1989, 1990, 1991, 1992 e (parzialmente) 1993 - costituendo pretese personali nei confronti del defunto (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §51, n.12, p.340) - saranno collocati nella graduatoria come crediti non garantiti da pegno in applicazione dell’art. 219 cpv.4 LEF (cfr. Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schulbetreibung und Konkurs, Zurigo 1900, n. 1 ad art. 246 LEF).
c) I crediti pure notificati con scritto 14 giugno 1995, ma relativi a imposte sorte successivamente alla declaratoria di eredità giacente (imposta 1993, calcolata pro rata per il periodo dal 21 aprile 1993 al 31 dicembre 1993, imposta 1994 e imposta 1995) non possono invece in ogni modo essere iscritti nella graduatoria in quanto non costituiscono “Konkurs-forderungen”. Degli stessi sarà tenuto conto soltanto in sede di ripartizione quali debiti di massa.
Il ricorso è dunque in questo senso accolto e lo stato di ripartizione impugnato è annullato. L’UEF procederà alla modifica della graduatoria nel senso dei considerandi, previa richiesta di conveniente anticipazione delle spese cagionate dal ritardo nella notifica da parte del Comune di __________.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 219, 251, 254 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 24 aprile 1997 del Comune di __________ è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Lo stato di ripartizione 15 aprile 1997 nella procedura di liquidazione dell’eredità giacente __________, __________, è annullato.
1.2. L’UEF __________ procederà - previa anticipazione delle spese cagionate dal ritardo da parte del Comune di __________ - alla modifica della graduatoria, tenendo conto dei crediti tardivamente notificati dal Comune di __________ con scritto 14 giugno 1995, limitatamente a quelli riferiti agli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993 (quest’ultimo credito soltanto per la parte calcolata pro rata antecedente il 21 aprile 1993), crediti da collocare quali pretese non garantite da pegno ex art. 219 cpv. 4 LEF.
1.3. La modifica apportata alla graduatoria sarà pubblicata come di rito.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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