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Numero d'incarto:
30.2005.202
Data decisione, Autorità:
21.06.2005, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2005.202/pg
13443/406
Bellinzona
21
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 13443/406 del 13
maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Il
14 giugno 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 13 maggio 2005 con
cui la Sezione della circolazione le
ha inflitto una multa di fr. 120.-, oltra alla tassa di giustizia di fr. 40.- e
alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo __________ su un posto
di parcheggio riservato agli invalidi.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 20
maggio 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto il 6 giugno 2005.
Pertanto
il ricorso inoltrato il 14 giugno 2005 è tardivo e deve essere dichiarato
irricevibile.
C. Vista
la particolarità del caso, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e
spese per il presente giudizio.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 14 giugno 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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