AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1997.00209
Data decisione, Autorità: 02.11.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00209
Lugano 2 novembre 1998 /MR/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 novembre 1997
contro
l’operato dell’Ufficio Esecuzione e Fallimenti del Distretto di __________ e meglio contro il processo verbale per la formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione (n.__________) nell’ esecuzione per pigioni e affitti (n. __________) promossa contro il ricorrente da
richiamata l’ordinanza 26 novembre 1997 del Vicepresidente di questa Camera, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 12 dicembre 1997 dell’ Immobiliare __________ e 22 dicembre 1997 dell’UEF
completata l’istruttoria il 14 ottobre 1998;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con domanda 5 novembre 1997 la __________, __________, ha chiesto all’ UEF __________ l’erezione di un inventario dei beni siti nel capannone sulla part. n. __________ RFD __________, occupati da __________, a garanzia di un diritto di ritenzione per pigioni scadute ( febbraio 1997- novembre 1997) per complessivi fr. 25’000.-- nonché per pigioni in corso (dicembre 1997 - maggio 1998) per complessivi fr. 15’000.-- ;
che il 6 novembre 1997 l’UEF ha proceduto presso il capannone occupato dall’escusso all’allestimento dell’inventario redigendone relativo verbale;
che dal verbale 6 novembre 1997, spedito alle parti il’11 novembre 1997, risultano inventariati i seguenti beni:
“1. forno per carrozzeria __________
completo di bruciatore e aerazione stima fr. 12’000.--
lift a 4 colonne senza marca stima fr. 2’000.--
DYMA UB x ancoraggio auto con
carrello completo accessori stima fr. 17’000.--
funz. a nafta stima fr. 5’000.--
5 compressore 1000 lt marca ALUP stima fr. 3’000.--
marca Indiecom stima fr. 3’000.--
idem marca FIDI stima fr. 3’000.--
saldatrice CEM stima fr. 3’000.--
impianto levigazione orbitale
con aspiratore FESTO stima fr. 4’000.--”;
che con ricorso 24 novembre 1997 __________ chiede l’annullamento dell’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione, affermando in sostanza:
– che l’escusso “svolge la sua attività professionale d’indipendente, in qualità di carrozziere, presso la Carrozzeria __________ (recte: Balerna, N.d.R.)”;
– che possono essere inventariati unicamente gli oggetti pignorabili;
– che per l’art. 92 cpv. 1 n.3 LEF sono impignorabili “gli arnesi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione ...”;
– che “con l’inventario 06/12.11.1997 sono stati inventariati unicamente degli oggetti che servono palesemente all’attività professionale svolta dal signor __________ presso la __________ ”;
– che “infatti non si vede come il debitore possa continuare a svolgere la sua attività professionale se privato del forno per carrozzeria, del lift a 4 colonne - per caricare le auto -, dell’ancoraggio auto con carrello, dell’impianto di riscaldamento, del compressore, dell’impianto di riciclaggio diluenti, della saldatrice e dell’impianto levigazione orbitale con aspiratore”,
– che “se dovesse essere privato di questi macchinari il signor __________ non avrebbe nient’altro da fare che chiudere la sua attività”;
che delle osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito;
che per l’art. 268 cpv. 1 CO il locatore di locali commerciali beneficia di un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento e che siffatto diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso;
che in materia di esecuzione per pigioni e affitti l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione;
che la formazione d’inventario presuppone l’esistenza di un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto; l’ufficio esecuzione può rifiutare, per ragioni di diritto materiale, di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (DTF 103 III 41 s. con rif.; 97 III 45; Ernest Brand, Dispositions particulières sur les loyers et fermages I, in: FJS/SJK n. 1092, p.4; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zürich, §63, p.520); l’ufficio esecuzione, e su ricorso l’autorità di vigilanza, può infatti procedere a un esame solo sommario, in via pregiudiziale, dei suoi presupposti (cfr. DTF 109 III 43); l’esame di merito sull’esistenza ed estensione del diritto di ritenzione, (come del resto sull’esistenza e ammontare del credito preteso garantito) è infatti demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione, rispettivamente, in assenza di titolo idoneo di rigetto, nell’ambito della necessaria causa ordinaria (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Bern 1997, §34 n.18 s., p.275 s.);
che nel caso in esame non è contestato che il ricorrente occupa a titolo oneroso, per espletare la propria attività di carrozziere, parte del capannone sito sulla part. n. __________ RFD __________;
che soggetti al diritto di ritenzione del locatore sono le “cose mobili” che si trovano nei locali occupati e servono al loro uso e godimento (art. 268 cpv. 1 CO);
che in concreto non è contestato che i beni inventariati si trovano negli spazi occupati dal ricorrente, né che servono al godimento degli stessi;
che esclusi dal diritto di ritenzione sono tuttavia gli oggetti che in virtù del diritto esecutivo non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (art. 268 cpv. 3 CO);
che sulla pignorabilità degli oggetti inventariati decide l’organo d’esecuzione, e su ricorso, l’autorità di vigilanza (DTF 82 III p. 85 ss; cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., §34 n.20 p.276);
che per l’art. 92 cpv. 1 n.3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione;
che tuttavia non ogni attività commerciale gode del beneficio della (limitata) impignorabilità, ma soltanto la professione in senso stretto, nel senso che occorre distinguere tra professione e impresa, e ciò sulla base dei fattori di guadagno che prevalgono: nel primo caso la forza lavoro personale e le conoscenze professionali del debitore e dei membri della sua famiglia, nel secondo l’elemento capitalistico e il supporto di mano d’opera salariata (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §23 n.20ss., p.169 s; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.177 e rif. ivi; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.37 ss. ad art. 92 LEF);
che questi fattori vanno valutati secondo le circostanze del caso specifico al momento del pignoramento (Amonn/ Gasser, op.cit., §23 n.14 p.168 e n.24 p.170);
che le persone giuridiche e le società commerciali non beneficiano della protezione legale ex art.92 e 93 LEF (DTF 67 III 21; Amonn/ Gasser, op.cit., § 23 n.24 p.170; Antoine Favre, Droit de poursuite, Fribourg 1974, p.182);
che interrogato formalmente il ricorrente ha dichiarato in sostanza:
– che tutti gli attrezzi inseriti nell’inventario 6 novembre 1997 sono di sua proprietà,
– che prima di mettersi in proprio, nel gennaio 1994, lavorava nello stesso capannone alle dipendenze della Carrozzeria __________, presso la quale erano impiegati due operai e due apprendisti,
– che dopo aver ripreso l’attività della carrozzeria ha mantenuto alle sue dipendenze
– che successivamente ha avuto alle sue dipendenze un operaio;
– che è iscritto a registro di commercio e attualmente dispone di un apprendista;
– che tuttavia, se vi fosse lavoro a sufficienza, la sua carrozzeria potrebbe dare lavoro ad almeno cinque persone;
che alla luce delle dichiarazioni del ricorrente, considerate le dimensioni e la capacità della carrozzeria (che può ospitare fino a cinque operai), il tipo, il numero e il valore dei macchinari inventariati, l’ investimento iniziale di ca. fr. 70’000.-- (cfr. doc.2 - contratto 21 dicembre 1993), a cui si sono aggiunte attrezzature acquistate successivamente, si può concludere che __________ __________ non esercita una professione nel senso dell’art. 92 LEF, ma piuttosto gestisce una vera e propria impresa, dove il fattore del capitale investito prevale sul lavoro personale e sulle conoscenze del mestiere del ricorrente (cfr. anche lo scritto 23 luglio 1998 - doc.4, in cui il ricorrente quantifica una richiesta di risarcimento “per il capannone, le installazioni e le merci presenti nel capannone stesso, l’interruzione di esercizio ed il danno commerciale e di immagine arrecato alla mia attività (...)” in fr. 1’112’000.--);
che per le considerazioni che precedono l’ufficio di esecuzione si è pertanto correttamente determinato includendo nell’inventario gli oggetti contestati, non beneficiando gli stessi - benché indispensabili all’esercizio dell’attività del ricorrente - della protezione legale ex art.92 e 93 LEF;
che il ricorso di __________ va quindi respinto;
che non si prelevano tasse (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 93, 283 LEF, 268 CO
pronuncia: 1. Il ricorso 24 novembre 1997 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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