AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.340
Data decisione, Autorità: 08.08.2005, TRAM
Titolo: licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada carrozzabile ubicata in parte fuori e in parte all'interno della zona edificabile
Incarto n. 52.2003.340
Lugano 8 agosto 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2003 di
RI 1 RI 2 tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 23 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 4165), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 5 maggio 2003 con cui il municipio di CO 4 ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada carrozzabile d'accesso alle loro abitazioni (part. 640, 652, 681, 727 RF);
viste le risposte:
16 ottobre 2003 di CO 2 e CO 3;
20 ottobre 2003 del Dipartimento del territorio;
27 ottobre 2003 del municipio di CO 4;
4 novembre 2003 del Consiglio di Stato;
esperito un sopralluogo;
preso atto della comunicazione 27 luglio 2005 dei ricorrenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 22 gennaio 2002 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO 4 il permesso di trasformare in strada carrozzabile una pista che era stata realizzata per accedere alle loro case d'abitazione (part. 727);
che alla domanda si sono opposte le resistenti CO 2 e CO 3, proprietarie della sottostante part. 650, nonché il Dipartimento del territorio, rilevando fra l'altro che un tratto di strada si snodava attraverso il bosco (part. 640);
che, adeguandosi all'opposizione del Dipartimento del territorio, il 5 maggio 2003 il municipio ha respinto la domanda di costruzione;
che con giudizio 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza;
che contro il predetto giudizio i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato e che gli atti fossero inviati al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta;
che il Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni; ad identica conclusione sono pervenute le vicine opponenti, mentre il municipio si è limitato ad illustrare gli antefatti, manifestando la propria disponibilità;
che il sopralluogo e l'accertamento forestale esperiti hanno dimostrato che il tratto intermedio, lungo una cinquantina di metri, della strada prevista si snoda attraverso il bosco;
che le opponenti CO 2 e CO 3 hanno recentemente venduto il loro fondo a __________, figlio dei ricorrenti RI 1, comunicando a questo tribunale di desistere dall'opposizione;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che nella misura in cui la strada è ubicata fuori della zona edificabile ed attraversa il bosco, la licenza non può essere rilasciata perché fanno palesemente difetti i presupposti dell'art. 24 LPT; nemmeno i ricorrenti insistono per ottenerla;
che nella misura in cui la strada è invece situata all'interno della zona edificabile nulla osta al rilascio della licenza; è innegabile che in questa misura l'opera è del tutto conforme al diritto materiale concretamente applicabile;
che, entro questi limiti ed in ossequio al principio di proporzionalità, il ricorso può essere parzialmente accolto, riformando di conseguenza il giudizio impugnato;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; non si assegnano ripetibili perché le parti vi hanno rinunciato.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 23 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 4165) e 5 maggio 2003 del municipio CO 4 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di CO 4 affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta limitatamente al tratto di strada situato all'interno della zona edificabile.
Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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