AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00075
Data decisione, Autorità: 28.09.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00075
Lugano 16 settembre 1998 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 maggio 1998
contro
l’operato dell’UE di __________ e meglio contro il verbale di pignoramento 1° aprile 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa da
nei confronti del ricorrente
richiamata l’ordinanza presidenziale 20 maggio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti __________ per l’incasso di un credito di fr. 701987.--
B. In data 1° aprile 1998 l’UE di Lugano pignorava un credito contestato di fr. 4’036’921.-- vantato dal debitore nei confronti di , corrispondente all’importo complessivo di n. cambiali di fr. 504’615.23 cadauna protestate in __________.
C. Contro tale provvedimento si è aggravato con ricorso 19 maggio 1998 __________, in via principale, l’annullamento del verbale di pignoramento 1° aprile 1998, e in via subordinata che l’opera del cursore venga dichiarata nulla laddove provoca il pignoramento di averi non rivendicati dal creditore e laddove essa viola l’art. 97 cpv. 2 LEF. Il ricorrente sostiene che l’Ufficio pignorando l’importo di fr. 4’036’921.--, relativo ad un credito vantato dall’escusso, a fronte di un credito posto in esecuzione di fr. 701987.-- avrebbe violato l’art. 97 cpv. 2 LEF.
D. Delle osservazioni dell’UE __________ si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario dell’ufficio di esecuzione stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti (art. 97 cpv. 2 LEF). La determinazione della stima e la conseguente estensione del pignoramento sono una questione di apprezzamento (cfr. DTF 120 III 81). L’omissione della stima da parte dell’ufficio di esecuzione non è motivo di nullità del pignoramento (cfr. DTF 97 III 20; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
Nel caso di specie l’UE _________ ha pignorato un credito contestato vantato dall’escusso pari a fr. 4’036’921.-- a copertura di un credito posto in esecuzione di fr. 701’987.--. Il credito pignorato è stato stimato dall’Ufficio in fr. 1.--, in considerazione delle difficoltà d’incasso. Orbene tale importo, peraltro non contestato dal ricorrente, risulta di gran lunga inferiore al credito posto in esecuzione. Di conseguenza nessuna violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF può essere addebitata all’UE di Lugano, e il verbale di pignoramento 1° aprile 1998 deve quindi essere integralmente riconfermato.
Ne discende la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 97 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 maggio 1998 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
avv. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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