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Numero d'incarto:
34.2005.2
Data decisione, Autorità:
10.02.2005, TCA
Titolo:
azione irricevibile perché presentata non in lingua italiana
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.2
RG/sc
Lugano
10 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione 3 gennaio 2005 promossa
da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di previdenza professionale
richiamato
il decreto 10 gennaio 2005 con cui a parte attrice è stato assegnato un termine
di 20 giorni per provvedere all’emendamento del gravame lo stesso essendo stato
formulato in lingua francese ed non ossequiando neppure ai requisiti di cui
all’art. 1 cpv. 1 lett. b) e c) LPTCA;
costatato
che il termine di cui sopra è scaduto infruttuosamente e che l’attrice non ha
scusato la propria omissione;
ritenuto
che di conseguenza, in applicazione dell’art. 2 cpv. 6 LPTCA e richiamata la
giurisprudenza di cui alle DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e DTF 102 Ia 36, il
gravame deve essere dichiarato irricevibile;
rilevato
che in quanto volta al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell’UEF di __________, la richiesta della RI 1
s’appalesa del resto improponibile anche sotto il profilo della competenza
ratione materiae, per applicazione dell'art. 14 LALEF autorità giudiziaria
competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio
dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF essendo, secondo la loro competenza,
il giudice di pace o il pretore del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, artt. 15-16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC
1989 pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione 3 gennaio 2005 della RI 1 per l’attuazione delle misure di previdenza
conformi alla LPP è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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