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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00115
Data decisione, Autorità: 28.08.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00115
Lugano 28 agosto 1998 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 luglio 1998
avv.
contro l’operato dell’amministrazione speciale
nel fallimento di
richiamata l’ordinanza presidenziale 20 luglio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 15 luglio 1997 della __________;
visti l’allegato di replica 3 agosto 1998 dell’avv. __________ e quello di duplica 19 agosto 1998 della __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’8 aprile 1993 è stato pronunciato il fallimento __________;
che il 22 novembre 1993 ha avuto luogo presso l’Ufficio dei fallimenti di __________, a __________, la Prima assemblea dei creditori, in occasione della quale è stata designata la __________, quale Amministrazione speciale del fallimento;
che con contratto 16 settembre 1994 l’Amministrazione fallimentare speciale ha proceduto alla vendita a trattative private - per un prezzo di complessivi fr. 120’000 .-- - del 69% del pacchetto azionario della __________, detenuto dal fallito, a __________, moglie del medesimo e già azionista per il restante 31% nonché presidente del consiglio di amministrazione della società;
che l’8 gennaio 1998 questa Camera, statuendo sui ricorsi presentati da due creditori del fallimento, tra i quali lo stesso avv. __________, contro siffatta vendita rispettivamente contro la sua ratifica per via circolare, ha fatto ordine all’Amministrazione fallimentare di convocare la Seconda assemblea dei creditori per procedere alla delibera sul modo di realizzazione del 69% del pacchetto azionario della __________, rispettivamente sulla ratifica della vendita del medesimo pacchetto a trattative private a __________ per un prezzo di fr. 120’000.-- , dando in tal caso esplicita possibilità ai creditori di presentare offerte d’acquisto superiori;
che il ricorso di diritto pubblico __________ contro la decisione 8 gennaio 1998 di questa Camera è stato dichiarato irricevibile dalla II Corte civile del Tribunale federale il 5 marzo 1998;
che stessa sorte hanno avuto i ricorsi presentati da __________ rispettivamente da _________ alla Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti del Tribunale federale, entrambi respinti con decisioni 17 marzo 1998;
che con circolare 29 giugno 1998 l’Amministrazione speciale del fallimento ha nuovamente sottoposto ai creditori la ratifica formale della vendita del 69% del pacchetto azionario della __________ a __________ per fr. 120’000.--, assegnando un termine fino al 20 luglio 1998 ai creditori per opporsi alla vendita rispettivamente per presentare un’offerta maggiore di almeno fr. 1’000.--, con l’avvertenza che se la maggioranza dei creditori non si fosse opposta, la vendita ad __________ sarebbe stata ritenuta ratificata;
che contro siffatta circolare è insorto con reclamo (recte: ricorso) 10 luglio 1998 l’avv. __________, in qualità di creditore fallimentare, postulandone l’annullamento e asserendo in sostanza:
che con la circolare impugnata l’Amministrazione speciale ripropone la ratifica di una vendita “già effettuata in data 16.9.1994 in barba a tutti i principi legali”;
che con i ricorsi contro la precedente circolare 23 gennaio 1996, accolti dalla CEF perché con essa non era stata data possibilità ai creditori di presentare offerte d’acquisto maggiori, “in realtà erano stati proposti numerosi altri motivi di censura che restano tuttora validi”;
che i creditori non sarebbero stati mai messi al corrente di assemblee degli azionisti della __________, dei conti perdite e profitti e della gestione della società;
che inoltre “se vendita ha da esservi, dev’essere una vendita non del 69% del pacchetto azionario, ma del 100%, la signora Steffen essendosi appropriata per Fr. 1.-- del 31 % delle azioni della società”;
che invano l’Amministrazione del fallimento sarebbe stata più volte richiesta di rivendicare tale quota dalla moglie del fallito;
che infine, se proprio si vuole realizzare il pacchetto azionario della __________, non vi sarebbe ragione per farlo sottoforma di una ratifica “di qualche cosa che fu tentato, per fortuna senza successo, ma indicendo una pubblica asta”;
che sarebbe infatti ovvio “che la cerchia degli interessati ad acquisire un immobile che ha la nomea di casa di tolleranza, sia ristretta a gente che non si fa troppi problemi, per cui più è ampia la cerchia dei partecipanti più è probabile che si spunti un prezzo più interessante”;
che in questo senso l’Amministrazione fallimentare dovrebbe sottoporre ai creditori tutta la documentazione contabile afferente la __________ e dopo aver recuperato il 31 % del pacchetto azionario da __________, indire un’asta pubblica con le pubblicazioni di rito;
che nelle sue osservazioni __________ afferma in sostanza di aver “pienamente seguito” l’ultima decisione della __________, dando ai creditori la possibilità di inoltrare offerte maggiori, e si oppone quindi al ricorso, auspicandone l’evasione prima del 18 settembre 1998, data per la quale è prevista la seconda assemblea dei creditori;
che del contenuto dell’ulteriore scambio di allegati si dirà, se del caso, in seguito;
che con la citata decisione di questa Camera, cui entrambe le parti fanno riferimento (sentenza CEF 8 gennaio 1998 sui ricorsi di __________. e dell’avv. __________, è stato fatto esplicitamente ordine all’Amministrazione fallimentare di convocare la seconda assemblea dei creditori per procedere in quella sede sia alla delibera sul modo di realizzazione del 69% del pacchetto azionario della __________ (ai pubblici incanti o a trattative private, cfr. art. 256 cpv.1 LEF), che - nel caso l’assemblea optasse per la vendita a trattative private - sulla ratifica della vendita conclusa con __________, tuttavia con esplicita possibilità di rilancio da parte dei creditori (cfr. tenore dei dispositivi 1.1. e 2.1.);
che la ratifica per via circolare della vendita a __________ era indicata nella stessa decisione soltanto come eventualità subordinata, e meglio “soltanto qualora siffatta (seconda) assemblea non potesse validamente costituirsi” (cfr. cons. 3 b in fine);
che pertanto
che pertanto sarà dovere dell’Amministrazione speciale prevedere nell’ordine del giorno della preannunciata Seconda assemblea dei creditori una trattanda concernente il modo di realizzare il pacchetto azionario della __________ di spettanza della massa (pubblici incanti o trattative private), nonché una trattanda relativa alla ratifica della vendita a __________ per fr. 120’000.-- per il caso che l’assemblea si determinasse per la vendita a trattative private, con possibilità esplicita per i creditori di formulare in quella sede offerte di acquisto maggiori;
che inoltre avuto riguardo a siffatta particolare trattanda sarà obbligo dell’Amministrazione speciale presentare adeguata relazione sulla situazione patrimoniale della __________, corredata dalla necessaria documentazione (bilanci, conti perdite e profitti, ecc.) aggiornata almeno a fine 1997;
che per quanto riguarda le censure sollevate dal ricorrente nel precedente ricorso e asserite soltanto ora come non evase dalla sentenza 8 gennaio 1998, si osserva che il ricorrente avrebbe dovuto se del caso a sua volta aggravarsi contro quella stessa sentenza, passata invece definitivamente in giudicato;
che tuttavia in merito all’eventuale recupero del restante 31% del pacchetto azionario prospettato dal ricorrente, va precisato che sarà compito dell’Amministrazione speciale - qualora non l’avesse ancora fatto formalmente - esprimersi in proposito nella sua relazione alla Seconda assemblea dei creditori (art. 253 LEF);
che per l’art. 260 LEF resta riservata la facoltà dei creditori di farsi cedere le pretese alle quali la massa dovesse rinunciare, pretese tra le quali rientra l’eventuale azione di rivendicazione ex art. 285 ss. LEF
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 256, 260 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 luglio 1998 dell’avv. __________, è accolto.
1.1. La circolare 29 giugno 1998 relativa alla ratifica della vendita a __________ del 69 % del pacchetto azionario della __________, è annullata.
1.2. E’ fatto ordine all’Amministrazione fallimentare speciale __________, di includere nell’ordine del giorno della Seconda assemblea dei creditori una trattanda concernente il modo di realizzare il 69% del pacchetto azionario della __________, Paradiso, di spettanza della massa fallimentare, nonché - per il caso in cui l’assemblea optasse per la realizzazione a trattative private - una trattanda relativa alla ratifica della vendita del medesimo pacchetto a trattative private a __________ per un prezzo di fr. 120’000.--, atteso che relativamente alla proposta di ratifica sarà data esplicita possibilità ai creditori di presentare offerte d’acquisto superiori.
1.3. E’ fatto ordine all’Amministrazione fallimentare speciale __________, di presentare al più tardi alla Seconda assemblea dei creditori relazione sulla situazione patrimoniale della __________, corredata se del caso dalla necessaria documentazione (bilanci, conti perdite e profitti, ecc.) debitamente aggiornata.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
avv. __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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