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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2005.1
Data decisione, Autorità: 01.02.2005, TCA
Titolo: incompetenza del Tribunale delle assicurazioni sociali a decidere in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione (nel caso concreto al precetto esecutivo fatto spiccare dall'istituto previdenziale ed avente per oggetto l'incasso di contributi previdenziali non pagati dal datore di lavoro)
Raccomandata
Incarto n. 34.2005.1
RG
Lugano 1° febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull’istanza 28 dicembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto che
con istanza 28 dicembre 2004 - formulata in lingua francese e successivamente tradotta in lingua italiana - la AT 1 ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla CO 1, __________ al precetto esecutivo n. __________dell'UE di __________, concernente un credito di fr. 6'560.05 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti dalla società escussa;
giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);
per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti);
in casu, come detto, tramite precetto n. __________dell'UE di __________ la RI 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP per un importo di fr. 6'560.05;
l'escussa ha interposto opposizione;
giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;
in concreto la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss; Praxis 73 n. 195);
infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;
per applicazione dell'art. 14 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
stante quanto sopra, ritenuta la manifesta incompetenza di questo TCA a statuire nel merito dell'istanza in oggetto, la stessa deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, artt. 15-16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell'istanza 28 dicembre 2004 della RI 1 per l’attuazione delle misure di previdenza conformi alla LPP.
2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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