AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00187
Data decisione, Autorità: 27.08.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00187
Lugano 27 agosto 1998 MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 ottobre 1997 di
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, e meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ di cui al verbale 14 ottobre 1997, sequestro decretato il 13 ottobre 1997 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona su istanza di
nei confronti della ricorrente;
richiamata l’ordinanza presidenziale, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 7 novembre 1997 __________ e 18 novembre 1997 dell’UEF di __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su istanza __________, il Pretore del Distretto di __________ ha decretato il 13 ottobre 1997 il sequestro presso la Società __________, del “blocco dei pagamenti a favore della __________, relativi alle fatture già pagate dalla __________; importi depositati sui conti Nr. __________ (Frsv). Blocco del pagamento di Lit. 72’681’840”.
Il sequestro è stato concesso sulla base degli art. 271 cpv.1 n.2 e 4 LEF e fino a concorrenza dell’importo di fr. 97’750.-- oltre spese e accessori. Quale titolo di credito è indicato “rimborso spese e risarcimento danni causati dalla mancata fornitura di acqua minerale prevista dal contratto del 24.5.1996”.
B. Il 14 ottobre 1997 l’UEF __________ ha proceduto come al decreto pretorile, e meglio al sequestro “del blocco dei pagamenti a favore della ditta __________, Viareggio relativi alle fatture già pagate dalla __________, importi depositati sui conti no. __________ (lire italiane) __________ (franchi svizzeri). Blocco del pagamento di lire italiane 72’681’840, il tutto fino a concorrenza del credito”. Copia del verbale di sequestro è stato spedito alle parti il 22 ottobre 1997.
C. Con scritto 24 ottobre 1997 indirizzato all’UEF, la __________ di Bellinzona ha precisato quanto segue:
“1) Gli importi depositati sui conti a margine __________.) non sono di pertinenza della debitrice , ma del creditore stesso (), per cui non possono essere sequestrati”;
D. Con tempestivo ricorso 27 ottobre 1997, sottoscritto a nome della __________ dall’avv. __________ è postulato l’annullamento del sequestro eseguito __________, atteso in particolare che “gli importi sui conti presso la __________, __________, non sono nella disponibilità della ricorrente, la quale deve ricevere gli stessi da parte della __________; gli stessi non possono pertanto essere considerati bene del debitore e non possono essere sequestrati “.
E. Delle osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
Statuendo sull’appello 12 gennaio 1997 interposto da . nei confronti __________ nell’ambito della causa a procedura sommaria dipendente dall’istanza di sequestro 13 ottobre 1997 e dalla successiva opposizione, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’atto di opposizione 27 ottobre 1997 sottoscritto dall’avv in nome della __________, e ciò per carenza di potere di rappresentanza del patrocinatore. In particolare in quella decisione la __________ - in assenza della prova del conferimento a __________ del potere di rappresentanza della società con diritto di firma individuale, non ha ritenuto valida la procura ad litem 17 ottobre 1997 versata agli atti, rilasciata all’avv. __________ e sottoscritta per la società dal solo __________. Alla luce di tali considerazioni e del fatto che la procura di cui è parola è identica a quella di cui al doc.A della presente procedura, ci si può chiedere se il presente ricorso non andrebbe dichiarato irricevibile per la medesima ragione, ossia per carenza del potere di rappresentanza del patrocinatore. La questione può tuttavia restare qui indecisa, il gravame, per le considerazioni che seguono, dovendo comunque essere respinto anche nel merito.
a) Per l’art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv. 1 LEF nonché di beni appartenenti al debitore. Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, a eseguire comunque il decreto: il suo potere d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che non gli è possibile verificarne le condizioni materiali, salvo i casi in cui la nullità del decreto risultasse manifesta (cfr.Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.49 e 50, p.416). Egli deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla __________, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).
b) L’appartenenza al sequestrato dei beni designati costituisce uno dei presupposti per la concessione del sequestro, il quale può infatti colpire soltanto beni del debitore, e il creditore deve rendere verosimile tale circostanza all’autorità del sequestro (cfr. DTF 109 III 126 con richiami). Concesso il sequestro dal pretore, l’ufficio in linea di principio lo deve eseguire, anche se sia dubbio o improbabile che gli averi indicati nel decreto di sequestro siano realmente di proprietà del debitore; l’ ufficio dovrà allora conferire al terzo che se ne reputasse proprietario la possibilità di far valere i suoi diritti nell’ambito della procedura di rivendicazione ex art. 106 e ss. LEF. Soltanto quando la situazione è del tutto chiara, quando cioè il bene sequestrato appartiene manifestamente a un terzo, l’ufficio esecuzione può e deve rinunciare all’esecuzione del sequestro. Tale evenienza è data in pratica unicamente quando è lo stesso creditore sequestrante ad attribuire a un terzo la proprietà dei beni indicati nel decreto (DTF 109 III 127 con richiami). La giurisprudenza citata trova applicazione anche al caso in cui oggetto del sequestro sia un credito del debitore sequestrato: quando la titolarità del credito indicato nel decreto di sequestro appaia dubbia o venga rivendicata da un terzo, l’ufficio deve comunque procedere al sequestro, dando se del caso avvio alla procedura di rivendicazione conformemente agli art. 106 ss. LEF.
c) In concreto a un esame prima facie come è quello al quale l’organo esecutivo deve limitarsi, e pur dando atto alla ricorrente della scarsa chiarezza della formulazione del decreto di sequestro - formulazione ripresa dal primo giudice dall’istanza di sequestro e successivamente dall’UEF __________ nel verbale del sequestro - oggetto del sequestro non è tanto l’avere in conto presso la __________ in quanto tale - e da questa dichiarato “di pertinenza del creditore stesso (__________Alimentari)” (cfr. scritto __________ 24 ottobre 1997) - bensì il credito che la __________ - debitrice sequestrata - vanta quale assegnataria nei confronti della (assegnata) __________ - terza debitrice nel sequestro - e meglio in forza degli impegni di pagamento dichiarati dalla stessa banca __________ (cfr. plico doc.D; cfr. art. 470 cpv.2 CO), pagamenti di cui impropriamente si chiede “il blocco”. Ciò corrisponde del resto a quanto la stessa __________ ha dichiarato di aver inteso, affermando di interpretare il sequestro “come un blocco dei (nostri) impegni irrevocabili di pagamento per complessive ITL 72’681’840.--” (cfr. scritto __________ 24 ottobre 1997). Siffatto credito essendo in quanto tale senz’altro bene sequestrabile, e la titolarità dello stesso non risultando essere manifestamente non della debitrice __________ (cfr. formulazione degli impegni di cui al plico doc.D, dove la __________ dichiara alla Nuova __________ di impegnarsi irrevocabilmente a pagare alla stessa gli importi ivi indicati a 60 giorni data fattura), il ricorso contro l’esecuzione del sequestro non può che essere respinto.
Richiamati gli art. 271 ss.LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 27 ottobre 1997, __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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