AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.1998.00011
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00011
Lugano 24 agosto 1998 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui agli inc.n.__________ e inc.n.OS.__________ della Pretura del Distretto __________, a dipendenza dell’istanza di sequestro del 7 luglio 1997 di
patr. dall’ avv.
contro
patr. dall’avv__________
e dell’opposizione formulata il 31 luglio 1997
al decreto di sequestro del 21 luglio 1997 emanato dal Pretore del Distretto di __________ ed eseguito lo stesso giorno dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________ (sequestro n. __________);
opposizione respinta in ordine dalla Segretaria assessore della Pretura __________, __________, che con decisione del 19 gennaio 1998 ha confermato il sequestro caricando tasse, spese e indennità alla parte opponente;
decisione dedotta in appello da __________, con atto di appello 30 gennaio 1998 chiedente sia giudicato:
“1. L’appello 30 gennaio 1998 __________ è accolto.
§ Di conseguenza:
2.1. La decisione 19 gennaio 1998 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, è annullata, siccome è accertata la facoltà di rappresentanza del patrocinatore avv. ____________________.
2.2. L’incarto è rimesso alla Pretura __________, Sezione 4, affinché decida nel merito dell’opposizione 31 luglio 1997/4 agosto 1997 di __________.
2.3. Spese, tasse e ripetibili di prima istanza e di appello a carico dell’appellata.
3.1. E’ accertata la nullità della notifica del decreto di sequestro 21 luglio 1997 spiccato dalla Pretura __________
3.2. La sentenza 19 gennaio 1998 del Segretario assessore della Pretura di __________, è dichiarata nulla (sub. è annullata) in quanto susseguente a notificazione nulla del decreto di sequestro 21 luglio 1997.
3.3. Spese, tasse e ripetibili di prima istanza e di appello a carico dell’appellata.”
Viste le osservazioni 27 febbraio 1998 _______, che si è opposta al gravame con protesta di spese e ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 7 luglio 1997 contro __________, residenza indicata come “attualmente sconosciuta”, la __________) ha chiesto alla Pretura del Distretto __________ il sequestro presso la __________, di “tutti i valori patrimoniali” del convenuto esistenti presso i due istituti, “in particolare diritti, crediti, averi in conto, liquidità in moneta nazionale ed estera, oro e altri metalli preziosi, titoli, diritti alla restituzione derivanti da contratto di deposito, rapporti fiduciari, contenuti di cassette di sicurezza nonché redditi futuri prodotti da detti valori patrimoniali, anche nella misura in cui questi valori patrimoniali spettino al convenuto sotto nome di terzi, numeri o nomi convenzionali” per un credito di fr. 3’290’912.30 oltre accessori. Quali cause del sequestro sono state indicati l’art. 271 cpv.1 n.1 LEF (debitore senza domicilio fisso), l’art. 271 cpv.1 n.3 LEF (debitore di passaggio) e l’art. 271 cpv.1 n.4 LEF (dimora del debitore all’estero).
B. Con decreto 21 luglio 1997 il Pretore del Distretto __________, Sezione 4, ha accolto l’istanza concedendo il sequestro di quanto indicato dalla __________, sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF indicando quale recapito del debitore “per notifica” lo studio legale __________.
C. Lo stesso 21 luglio 1997 l’UE __________ ha proceduto come al decreto pretorile. Copia del verbale di sequestro (n. __________) è stato spedito alle parti il 4 agosto 1997.
D. Con atto 31 luglio 1997 a nome e per conto __________ l’avv. __________ ha formulato tempestiva totale opposizione al sequestro, chiedendone la revoca previo contraddittorio.
E. All’udienza di discussione del 1° ottobre 1997, l’avv. __________, sempre a nome e per conto del debitore sequestrato, ha confermato l’opposizione al sequestro, contestando l’esistenza della causa di sequestro ammessa dal Pretore così come l’esistenza di un credito non garantito da pegno.
da parte sua ha confermato la propria istanza di sequestro, eccependo in ordine la carenza di legittimazione del patrocinatore del debitore, formulando contestualmente l’eccezione di falso della procura versata agli atti quale doc. D (inc. n. __________), la quale costituirebbe “un manifesto falso prodotto utilizzando una procura di altra causa sulla quale è stata cancellata in fotocopia l’indicazione, per aggiungere a posteriori la vertenza (...) in discussione”. Nel merito __________ si è opposta alle argomentazioni della controparte.
In merito all’eccezione di falso, l’avv_________ si è limitato a dichiarare di ritirare dagli atti la procura doc. D, ciò che ne ha comportato l’estromissione dall’incarto per ordine della Segretaria assessore e il conseguente ritiro dell‘eccezione di falso da parte di __________.
F. Con sentenza 19 gennaio 1998 la Segretaria assessore ha respinto in ordine l’atto di opposizione 31 luglio 1997 per carenza di legittimazione del patrocinatore e confermato il sequestro, caricando le spese alla parte opponente. In sostanza il primo giudice ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione della patrocinatore del debitore sequestrato sollevata da __________, atteso che:
con l’opposizione 31 luglio 1997 l’avv. __________ ha dichiarato di agire per conto di __________ senza tuttavia allegare la relativa procura;
la procura 21 agosto 1997 prodotta dall’avv. __________ all’inizio dell’udienza di contraddittorio è stata successivamente ritirata e quindi eliminata dagli atti per ordine del Segretario assessore;
la procura agli atti quale doc. 3 (inc. n. __________) non può essere “presa in considerazione in quanto prodotta dal legale di controparte nell’ambito della (...) eccezione d’ordine sollevata all’udienza”;
l’intimazione per il debitore del decreto di sequestro all’avv. __________ “va semplicemente considerata quale modalità di notifica del provvedimento al medesimo debitore sequestrato, così come indicato dalla creditrice con l’istanza di sequestro e menzionato poi sul relativo decreto di sequestro, e non quale prova dell’effettiva rappresentanza legale”;
infine della procura conferita il 1° ottobre 1997 __________, inviata dal legale alla Pretura una prima volta con scritto 1°/2 ottobre 1997 - e ritornata al mittente con scritto 2 ottobre 1997 “in quanto irrita poiché prodotta in dispregio dell’art. 20 cpv. 2 LALEF (art. 387 cpv. 2 CPC)” - e poi nuovamente inviata alla Pretura con scritto 22/23 ottobre 1997 “affinché la sentenza possa essere notificata al suo studio legale”, non può essere tenuto conto se non “unicamente a livello di notifica”.
G. Con appello 30 gennaio 1998 __________ postula la riforma del giudizio di prima sede in via principale nel senso di annullare la sentenza 19 gennaio 1998, “siccome accertata la facoltà di rappresentanza del patrocinatore avv. __________, ”, con rinvio dell’incarto alla Pretura “affinché decida nel merito dell’opposizione 31 luglio 1997/4 agosto 1997 ________ ”, in via subordinata nel senso di accertare “la nullità della notifica del decreto di sequestro 21 luglio 1997 spiccato dalla Pretura __________, Sezione 4”, nonché dichiarare nulla (subordinatamente annullare) la sentenza 19 gennaio 1998 “in quanto susseguente a notificazione nulla del decreto di sequestro 21 luglio 1997”, in tutti i casi con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza, argomentando in sostanza che:
già il decreto di sequestro a carico __________ era stato notificato formalmente all’avv. __________, il primo giudice “riconoscendolo espressamente quale legale rappresentante dello stesso debitore sequestrato”;
anche la citazione per il contraddittorio sull’opposizione è stata notificata all’avv. __________;
la stessa controparte avrebbe sempre considerato l’avv. __________ quale patrocinatore del debitore sequestrato “tant’è che, come tale, egli è stato altresì designato sull’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione (al precetto fatto spiccare a convalida del sequestro, n.d.r.) inoltrata in data 22 settembre 1997”;
nessun elemento permette di sostenere la tesi del primo giudice, secondo cui la notifica del decreto di sequestro all’avv. __________ deve essere considerata soltanto quale “modalità notifica del provvedimento”;
la giurisprudenza ticinese relativa alla procura processuale sarebbe particolarmente permissiva, tanto da non considerare la procura ad litem un vero e proprio documento di causa ed ammetterne pertanto la produzione anche in sede ricorsuale;
sempre secondo la prassi giudiziaria ticinese la mancanza della procura non costituirebbe neppure un motivo di nullità dell’udienza e conseguentemente della sentenza, ma semmai di annullabilità , e sarebbe comunque sanata con la produzione della procura in sede ricorsuale;
in ossequio ai citati principi il primo giudice non avrebbe potuto pertanto ritornare al mittente - siccome irrita - la (nuova) procura “prodotta in un momento immediatamente successivo all’udienza 1° ottobre 1997, comunque lo stesso giorno”;
in ogni modo “la decisione impugnata deve essere annullata in quanto l’eventuale vizio risulterebbe perfettamente sanato mediante la produzione (quale doc. E, n.d.r.) della procura nell’ambito del presente ricorso”;
inoltre la Segretaria assessore avrebbe dovuto (almeno) assegnare un termine per la produzione di una formale procura, in conformità alla giurisprudenza cantonale secondo cui in caso di dubbio sul contenuto o sull’estensione della procure il giudice esamina, anche d’ufficio, la legittimazione del rappresentante della parte, esigendo se necessario il rilascio di una nuova procura, qualora vi siano indizi tali da far dubitare della sua conformità;
in ogni modo la decisione impugnata risulterebbe inconseguente e contraddittoria;
infatti, non risultando da nessun documento che la notifica del decreto di sequestro, come pure la successiva udienza di discussione in merito all’opposizione al sequestro, siano state intimate al patrocinatore “unicamente a titolo di notifica”, o il patrocinatore viene considerato legittimo rappresentante dell’appellante fin dall’inizio oppure la rappresentanza legale dell’appellante pure dall’inizio della procedura è da ritenersi come non suffragata da alcun documento;
in tale seconda - contestata - ipotesi la notifica del decreto di sequestro sarebbe allora “avvenuta in maniera assolutamente irrita, ovvero a persona non legittimata a ricevere tale notifica, (e) dunque nulla”, (...) nessuna norma del __________ prevedendo la facoltà di intimazione “a livello di notifica”;
anche la sentenza impugnata sarebbe allora da annullare “siccome prolata nell’ambito di una causa conseguente ad un decreto di sequestro nullo, in quanto notificato in dispregio delle norme vigenti che disciplinano la notificazione di atti giudiziari”.
H. Nelle sue osservazioni __________ solleva in ordine l’eccezione di falso ex art. 216 ss. __________ anche in relazione al doc .F (inc. n. ) indicato quale “supposta procura __________ a favore dell’avv. , datata 1° ottobre 1997”, rilevando che all’udienza del 1° ottobre 1997 l’avv. __________ avrebbe affermato che il signor __________ quel giorno non si trovava in Ticino, mentre la procura doc. __________ reca la pretesa firma di __________ (in fotocopia), che secondo la dichiarazione di autentica a tergo del documento sarebbe stata apposta a __________ il 1° ottobre 1997 “in presenza e vista” del notaio __________ chiede quindi che il doc (inc e prodotto in copia quale doc.E in sede di appello) venga deferito all’autorità penale, rispettivamente al Consigio di disciplina notarile.
Delle argomentazioni dell’appellata sul merito dell’appello, di cui ne postula la reiezione, si dirà , se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
a) Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere al Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv.1 e 16 cpv.3 LALEF), rispettivamente per valori non superiori a fr. 2’000.-- al Giudice di pace (art. 14 cpv.1 LALEF e art. 5 cpv.1 LOG), il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv.1 n.1 a 5 LEF). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett.a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF).
b) Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF) rispettivamente di addurre fatti nuovi (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.71, p.420). In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda sequestro e verificare - pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Gilliéron, op.cit., p. 135)
c) La nuova decisione (sull’opposizione) - sia essa di annullamento o di conferma del sequestro - può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF), alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG). L’autorità superiore deve verificare - sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF) - se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore - e contestate dalle parti - è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per la concessione rispettivamente il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie.
a) L’esame dei presupposti processuali avviene d’ufficio e in ogni stadio di procedura, atteso che relativamente alla loro esistenza non basta la sola verosimiglianza (cfr. Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p. 596 e 607 s.). Tra i presupposti processuali rientra la legittimazione del rappresentante al patrocinio (rappresentanza processuale), il cui difetto determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e dell’intero procedimento da essi originato.
Per gli art. 64ss. CPC, applicabili alla procedura di sequestro per il rinvio dell’art. 25 LALEF, quali patrocinatori possono fungere in particolare gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64 cpv.1 CPC) ed autorizzati dalla parte mediante procura scritta da unire al primo atto di causa (cfr. art. 65 CPC).
b) In concreto l’atto di opposizione 31 luglio 1997 costituisce il primo atto di causa di __________. Esso è stato introdotto e sottoscritto in suo nome dall’avv. __________, persona abilitata all’esercizio dell’avvocatura nel Cantone Ticino. Tuttavia all’udienza di discussione 1° ottobre 1997, contestata dalla controparte la legittimazione processuale del patrocinatore, l’avv. __________ ha prodotto soltanto copia di una procura sottoscritta da __________, la quale - eccepita di falso - è stata però ritirata. Soltanto a udienza conclusa l’avv. __________ ha inviato alla Pretura copia di procura in suo favore datata 1° ottobre 1997 e sulla quale figura la firma del debitore sequestrato, con a tergo la dichiarazione di autentica (brevetto n. __________) dello stesso avv. __________ quale notaio. Copia della prima pagina di tale documento, pure eccepito di falso dall’appellata, è stata prodotta anche in sede di appello quale doc. E.
In sede ricorsuale l’appellante ha pure prodotto copia dello scritto 1° ottobre 1997 indirizzato all’avv. __________ e sottoscritto da __________, del tenore seguente (cfr. doc. C, terzo foglio):
“Ho preso atto della posizione che assume la . Alla stessa posso tranquillamente confermare che lei avv. __________ mi rappresenta ancora nella citata vertenza (“” come indicato in ingresso, n.d.r.) e mi ha sempre rappresentato testualmente senza interruzione dalla precedente vicenda esecutiva terminata davanti al Tribunale d’appello”.
Non ho neppure il benché minimo problema a confermare che sono stato io personalmente, vista la mia assenza dalla Svizzera, ad averla autorizzata ad usare un formulario di procura, già compilato per altra questione, in maniera tale che potesse essere utilizzato anche per la vertenza che mi oppone a __________. Non vedo onestamente che problema vi sia.
Come da lei richiestomi le ritorno, comunque, un’ulteriore procura per tale vertenza, che sottoscrivo ora anche a ratifica del rapporto di rappresentanza processuale sinora svolto” (...).
Ora a prescindere dal comportamento da un profilo deontologico piuttosto disinvolto del patrocinatore dell’appellante - che potrà essere eventualmente oggetto di esame da parte delle autorità competenti - alla luce di tale documento, che rientra senz’altro tra quelli che possono essere prodotti anche per la prima volta in sede di ricorso ex art. 278 cpv. 3 LEF per comprovare nuovi elementi, la questione se all’avv. __________ competa la facoltà di rappresentare giudizialmente il debitore sequestrato nella presente causa non può che essere risolta positivamente, __________ avendo ratificato ogni atto precedentemente compiuto dall’avv. ____________________ in suo nome e per suo conto. In questo senso l’opposizione al sequestro 31 luglio 1997 va considerata ricevibile e la sentenza della Segretaria assessore annullata. Per il principio del doppio grado di giurisdizione si impone il rinvio degli atti al primo giudice perché si determini sulle questioni di merito dell’opposizione al decreto di sequestro, il pregresso giudizio essendo limitato agli aspetti formali, ora superati.
Ne consegue che l’appello di __________ va accolto e la decisione 19 gennaio 1998 della Segretaria assessore annullata, con rinvio della causa alla prima istanza perché decida sulll’opposizione.
c) Per completezza va osservato che l’eccezione di falso sollevata dall’appellata in relazione al doc. F-inc. __________ (procura 1° ottobre 1997) - documento che corrisponde in sostanza al doc. E prodotto in appello - non sarebbe stata comunque proponibile. Infatti gli art. 216-226 CPC relativi all’eccezione di falso non vanno considerati nella procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimento, ostandovi il principio di celerità immanente al processo sommario (cfr. art. 20 cpv.6 LALEF). Detto altrimenti, l’istituto dell’eccezione di falso e della verifica delle scritture secondo il CPC non trova spazio in sede sommaria ex art. 25 n.1 LEF. Pure l’abrogato art. 387 cpv.3 CPC (ora art. 20 cpv.3 LALEF), applicabile alla presente fattispecie, sanciva del resto l’inammissibilità dell’audizione testimoniale e della perizia, mezzi di prova previsti invece dagli art. 216-226 CPC (cfr. CEF 10 giugno 1998, in re M.G. c. L.M.P., cons.1a).
Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia:
I. L’appello del 12 gennaio 1998 di __________, è accolto.
§ Di conseguenza la sentenza del 19 gennaio 1998 della Segretaria assessore del Distretto di __________, __________, è così riformata:
“1. L’opposizione 31 luglio 1997 di __________ è dichiarata ricevibile e la causa è rinviata all’autorità di prima istanza per la decisione sull’opposizione al decreto di sequestro.
II. La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 2’250.-- già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ fr. 2500.-- per indennità di appello.
III. Intimazione a:
avv. __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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