AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1997.00161
Data decisione, Autorità: 13.08.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00161
Lugano 13 agosto 1998 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 settembre 1997
contro l’operato dell’Amministrazione speciale del fallimento, __________, nella procedura fallimentare concernente
Richiamata l’ordinanza presidenziale 17 settembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;
Viste le osservazioni 30 settembre 1997 della __________, 1° ottobre 1997 del __________, 1° ottobre 1997 del Comune di __________ ,2 ottobre dello Stato del Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, e 8 ottobre 1997 dell’amministrazione speciale del fallimento;
Ritenuto
in fatto: A. Nel fallimento __________, decretato dal Pretore della Giurisdizione __________ il 24 ottobre 1994, l’amministrazione speciale del fallimento (in seguito ASF) procede alla realizzazione del fondo part. 422 __________ __________ intestato alla fallita.
B. Con scritto 17 ottobre 1994 il __________ ha insinuato in particolare crediti fiscali indicati come garantiti da ipoteca legale per gli anni dal 1985 al 1992 di complessivi fr. 16’936.-- e meglio di fr. 1’205.60 ciascuno dal 1985 al 1988, e di fr. 3’028.40 dal 1989 al 1992. Da parte sua lo Stato del Cantone Ticino ha notificato il 30 novembre 1994 crediti fiscali garantiti da ipoteca legale riferiti agli anni 1990 - 1994 di fr. 6’056.80 ciascuno, per complessivi fr. 34’278.55, interessi fino al 31 novembre 1994 inclusi.
C. Nell’elenco oneri 1° settembre 1997 riferito alla particella da realizzare __________, , figura iscritta quale creditore pignoratizio per un credito di complessivi fr.4’940’690.-- garantito da ipoteche convenzionali di primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, nono, decimo e undicesimo rango. Il credito __________ è preceduto nell’elenco oneri dal Comune di __________ e dallo Stato del Cantone Ticino per crediti garantiti da ipoteche legali per imposte di complessivi fr. 16’936.-- per imposte comunali, rispettivamente di fr. 34’278.-- per imposte cantonali.
D. La graduatoria fallimentare 5 agosto 1997, con annesso in particolare l’elenco oneri 1° settembre 1997, è stata depositata il 2 settembre 1997, con relativo avviso pubblicato sul __________ 13, 15 e (quale rettifica) 27 agosto 1997 e sul __________ del 12, 19 e (quale rettifica) 26 agosto 1997.
E. __________ ha fissato per il 2 settembre 1997 anche il deposito delle condizioni d’incanto presso l’UEF __________ e al 30 settembre 1997 la data dell’incanto della part. n. __________ __________.
F. Nelle condizioni d‘incanto depositate il 2 settembre 1997 si legge in calce all’ultima pagina:
“N.B. Le eventuali imposte dovute dallo Stato del cantone Ticino (TUI di cui all’art. 123 LT riservato l’art. 139 LT) nonché le eventuali imposte dovute allo Stato del cantone Ticino e al Comune di __________ di cui all’art. 66 e segg. - art. 274 - 276 e segg. e art. 291 LT e precisamente:
le imposte comunali immobiliari per gli anni 1993-1994-1995-1996-1997 ammontanti a fr. 15’142.00;
gli interessi sulle imposte cantonali dal 1990 al 1993 ammontanti a fr. 5’062.45;
imposte cantonali provvisorie dal 1994 al 1997 + interessi su __________ per un totale di fr. 24’457.55 (vedi aggiornamento e notifica di credito del 18.08.1997),
saranno considerate come debito della Massa (art.262 cpv. 1 LEF) e pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1 marzo 1996 nella causa Massa Fallimentare __________).
L’amministrazione speciale del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all’imposta rivendicata, non sia stata formulata dalla massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dell’imposta.”
G. Con ricorso 12 settembre 1997 __________ postula l’annullamento della decisione dell’ASF “di prelevare dal ricavo della vendita all’asta della part. n. __________ RFD di __________, gli importi necessari al pagamento dei debiti (e relativi interessi) elencati alla N.B. del verbale d’incanto di fondi depositato il 2 settembre 1997 per quanto riguarda le imposte (e relativi interessi), ad eccezione dell’eventuale imposta sugli utili immobiliari e dell’imposta immobiliare cantonale e, limitatamente a fr. 12’242.-- (...) dell’imposta immobiliare comunale”, nonché l’annullamento della decisione dell’ASF “per quanto riguarda il prelevamento per il pagamento degli interessi relativi alle imposte cantonali dal 1990 al 1993 risp. dal 1994 al 1996 già esposte nell’elenco oneri, ad eccezione degli interessi relativi alle tasse immobiliari”, con l’ordine __________ di allestire, ad incanto avvenuto, il piano di ripartizione tenendo conto delle censure sollevate con il ricorso, atteso:
che benché la nota indicata sub N.B. nel verbale d’incanto, “distingu(a) almeno, seppur incompletamente, fra le imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino a norma dell’art. 123 LT, ossia l’imposta sugli utili immobiliari (IUI) e le imposte cantonali e comunali fondate sugli art. 66 e segg. (imposte sull’utile a carico delle persone giuridiche), rispettivamente sugli art. __________ e segg. LT (imposte comunali sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche) risp. sull’art. 98 lett.b LT, tuttavia non menzionato (imposta immobiliare cantonale), e 291 LT (imposta immobiliare comunale)“, (...) “__________, nell’elencare successivamente gli importi delle diverse imposte (...) precisa soltanto per le imposte comunali che si tratta di imposte immobiliari (per gli anni 1993-1994-1995-1996-1997), mentre per quanto riguarda le imposte cantonali non fa più la minima distinzione fra imposta sull’utile, imposta sul capitale e imposta immobiliare”;
che “la mancata distinzione degli importi relativi a questi tre differenti tipi d’imposta è inopportuna, in quanto (...) i crediti ad esse relativi non hanno lo stesso regime giuridico e non sono garantiti nello stesso modo”;
che pur ammettendo che “i suddetti oneri siano da considerare debiti della massa (in contrapposizione ai debiti della società fallita), nella misura in cui sono nati o nasceranno dopo la dichiarazione del fallimento (11 ottobre 1994)”, non può essere condivisa l’opinione dell’ASF secondo cui gli stessi andrebbero soddisfatti “mediante deduzione dalla somma ricavata dalla realizzazione del pegno”;
che intanto l’ASF si porrebbe in contraddizione affermando da una parte che i suddetti passivi sono debiti della massa, e come tali andrebbero prelevati “sulla somma ricavata da tutta la massa, come appunto stabilisce il citato art. 262 cpv.1 LEF in combinazione con l’art. 261 LEF”, e dall’altra parte pretenderebbe che gli stessi “contributi” vadano invece “dedotti sul ricavo della realizzazione, il che è come dire che torna applicabile l’art. 262 cpv.2 LEF”;
che invece sarebbe “evidente che le due disposizioni non sono applicabili cumulativamente”;
che inoltre andrebbero operate delle distinzioni in quanto “non tutti gli oneri sopra specificati (...) rientrano nella stessa categoria e vanno trattati allo stesso modo”;
che innanzitutto in merito all’imposta sugli utili immobiliari, la ricorrente - facendo riferimento agli art. 127 cpv.3, __________ LT - riconosce che tale imposta “gode di un indiscutibile privilegio”, per cui non contesta su questo punto l’operato __________, “riservato naturalmente l’art. 139 LT”;
che tale beneficio è da riconoscere di per sé anche all’imposta comunale immobiliare, la quale tuttavia secondo la ricorrente non ammonta a fr. 15’142.-- (come indicato __________ nelle condizioni d’asta, per gli anni dal 1993-1994-1995-1996-1997, n.d.r.), bensì a complessivi fr. 12’241.-- , pari all’1%o di fr. 2’448’400.-- per cinque anni;
che invece diverso sarebbe “il discorso per quanto si riferisce invece alle imposte ordinarie, cantonali e comunali, non indicate nell’elenco oneri”;
che “tali imposte beneficiano (della garanzia) del pegno legale secondo l’art. __________ (art. 252 LT) soltanto nella misura in cui hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’art. __________ ”;
che “dottrina e giurisprudenza hanno da tempo precisato i limiti posti dal diritto federale all’istituto dell’ipoteca legale prevista dalla legislazione ticinese, ammettendo, per le società anonime, soltanto le imposte cantonali e comunali cosiddette < reali>, ossia le tasse immobiliari, calcolate sul valore di stima ufficiale, senza deduzioni di debiti, il cui oggetto è rappresentato dall’immobile stesso, con esclusione invece dell’imposta sul capitale (...)”;
che “nel verbale impugnato non è specificato (...) se gli importi indicati (fr. 5’062.45 per gli interessi 1990-1993, risp. fr. 24’457.55 per le imposte cantonali provvisorie 1994-1997 + interessi su __________ 1994-1996) si riferiscono alle tasse immobiliari o anche alle altre imposte (...)”;
che contrariamente a quanto sembra ritenere __________, che “ha fondato la sua decisione sulla sentenza DTF 1.3.1996 in re Massa fallimentare __________ ”, “tale giudizio non giustifica affatto la pretesa di addossare l’intero onere fiscale ai soli creditori ipotecari, (...) in primo luogo perché, almeno nella misura in cui non si tratta di tasse immobiliari, non v’è alcuna relazione particolare né con l’immobile da realizzare, né con la realizzazione stessa, per cui viene a mancare il presupposto giuridico principale per l’applicazione dell’art. 262 cpv. 2 LEF, ossia il carattere < reale> dell’importo (...)”; e in secondo luogo perché nella sentenza citata il problema dell’applicabilità dell’art. 262 cpv. 2 LEF, determinante invece nel caso concreto, non è ivi manco posto (...)”;
che inoltre fondamentale sarebbe la decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 62 III 128 ss. “la quale ha stabilito il principio che imposte sul capitale (“Kapitalsteuer”) non sono da considerarsi né spese di realizzazione, né spese di amministrazione e che siffatte imposte sono dovute dal proprietario, e in caso di fallimento dalla massa fallimentare, e non sono a carico del creditore pignoratizio (...)”;
che la stessa sentenza precisa “che l’imposta, in quanto debito della massa, dev’essere prelevata prima della ripartizione, ma non sul ricavo della realizzazione del pegno”, “e ciò nemmeno quando l’oggetto gravato dal pegno è oggetto d’imposta (...), né quando l’attivo della massa lasciato disponibile dal pegno non basta al pagamento dell’imposta”;
che “se si ammettesse il contrario, il fisco acquisirebbe in pratica una posizione di privilegio nei confronti dei creditori pignoratizi che non è previsto da alcuna legge (...);
che del resto i principi sviluppati da siffatta sentenza in punto all’applicazione dell’art. 262 cpv.2 LEF non sono stati modificati dalle più recenti decisioni pubblicate dal Tribunale federale;
che pertanto, in relazione alle imposte cantonali provvisorie dal 1994 al 1997, come pure gli interessi sulle imposte cantonali dal 1990 al 1993 e dal 1994 al 1996, “dal provento della vendita all’asta part. __________ RFD __________ potranno essere prelevati soltanto gli importi necessari per coprire l’eventuale imposta sugli utili immobiliari e le tasse immobiliari comunali e cantonali (e relativi interessi), salvo il caso in cui rimanga un’eccedenza attiva dopo il soddisfacimento dei creditori pignoratizi”;
che infine “per quanto riguarda gli interessi sulle imposte ordinarie cantonali definitive, dal 1993 al 1994, risp. dal 1984 al 1996, (...) gli stessi non possono essere considerati debito della massa, essendo un accessorio dei debiti della fallita già esposti nell’elenco oneri”: “soltanto nella misura in cui si riferiscono a imposte iscritte nell’elenco oneri, ma che beneficiano di un’ipoteca legale, essi vanno riconosciuti e aggiornati d’ufficio (art. 157 cpv. 2 e 209 LEF)”.
H. Delle osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se necessario in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto di disputa è in sostanza l’indicazione alla nota “N.B.” inserita __________ in calce alle condizioni d’incanto, secondo cui l’(eventuale) imposta cantonale sull’utile immobiliare, le imposte comunali immobiliari dal 1990 al 1993, le imposte cantonali provvisorie dal 1994 al 1997 nonché gli interessi sulle imposte cantonali dal 1990 al 1993 e dal 1994 al 1996 “saranno considerate come debito di massa (...) e pertanto dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (...)”.
Le condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’amministrazione del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In particolare nell’ambito del fallimento le condizioni d’incanto, alle quali si applicano per analogia, per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135 cpv.1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nell’esecuzione speciale l’assegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione - di un’obbligazione personale assistita da pegno ha effetto liberatorio per il fallito (cfr. art.130 cpv.4 RFF; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
a) In merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all’esistenza, all’ammontare, al grado e all’esigibilità degli stessi) fa stato l’elenco oneri cresciuto in giudicato e unito alle condizioni d’incanto quale parte essenziale (“wesentlicher Bestandteil”) delle medesime (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento l’amministrazione fallimentare, tra l’altro, ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni in suo possesso d’insinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (cfr. art. 125 cpv.1 primo periodo RFF, art. 58 cpv.2 RUF).
b) Per l’art. 208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi nell’elenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in principio se sono scaduti al momento dell’incanto, vengono estinti con il ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv.1 terzo periodo LEF) rispettivamente - qualora comportassero anche un’obbligazione personale nei confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv.4 LEF nella graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art. 85 terzo paragrafo RUF). Se invece non sono scaduti al momento dell’incanto, vengono assegnati all’aggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv. 2 RFF).
c) Crediti assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la realizzazione: se sono scaduti al momento dell’incanto vanno pagati in contanti, con imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art. 130 cpv.1 e art. 46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi non iscritti nell’elenco oneri, vanno pagati dall’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dall’art. 49 cpv.1 lett. b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett. b RFF), così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
a) Relativamente alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dell’art. 36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione, e di conseguenza dell’ Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune di ____________________)].
b) Nel fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento dell’elenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art. 106-109 LEF come quella prevista nell’esecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss. RRF rispettivamente i combinati art. 102 RFF e art. 36 RRF; Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3; M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989, p.21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti nell’ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri) speciali ex art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art. 247 cpv.2 LEF). I principi valgono tuttavia, mutatis mutandis, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito di un fallimento, l’elenco speciale di cui all’art. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri dell’esecuzione speciale (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi speciali (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §49 p.303 ss.).
c) All’amministrazione del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie (e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere iscritti nell’elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono essere messi nelle condizioni d’incanto e posti a carico dell’aggiudicatario ex art. 49 lett. b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo __________, cons.5 in fine, in: Rep. 1994, p.441 ss.).
Iscritti nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallito esistenti al momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra “Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente
La nota N.B. in calce alle condizioni d’asta va pertanto interamente depennata
Richiamati gli art. 130, 134ss., 208, 209, 259, 261, 262 LEF, 36 ss., 46, 49ss. RFF, 85 RUF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 settembre 1997 __________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. E’ depennata dalle condizioni d’incanto l’intera nota sub N.B. del seguente tenore:
“N.B. Le eventuali imposte dovute dallo Stato del cantone Ticino (TUI di cui all’art. 123 LT riservato l’art. 139 LT) nonché le eventuali imposte dovute allo Stato del cantone Ticino e al Comune di __________ di cui all’art. 66 e segg. - art. 274 - 276 e segg. e art. 291 LT e precisamente:
le imposte comunali immobiliari per gli anni 1993-1994-1995-1996-1997 ammontanti a fr. 15’142.00;
gli interessi sulle imposte cantonali dal 1990 al 1993 ammontanti a fr. 5’062.45;
imposte cantonali provvisorie dal 1994 al 1997 + interessi su __________ per un totale di fr. 24’457.55 (vedi aggiornamento e notifica di credito del 18.08.1997),
saranno considerate come debito della Massa (art.262 cpv. 1 LEF) e pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1 marzo 1996 nella causa Massa Fallimentare __________).
L’amministrazione speciale del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all’imposta rivendicata, non sia stata formulata dalla massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dell’imposta.”
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.19 LEF.
Intimazione a:
avv. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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