AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2003.12
Data decisione, Autorità: 30.09.2005, TPT
Titolo: contestazione dell'attribuzione alla zona agricola
Incarto n. 90.2003.12
Lugano 30 settembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Claudio Cereghetti (giudice supplente)
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 gennaio 2003 di
RI 1 RI 2 RI 3 patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del __________;
viste le risposte:
17 marzo 2003 del PI 2;
30 aprile 2003 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari dei mapp. 347, 349, 360 e 794 di __________.
B. Il primo piano regolatore del comune, approvato dal Consiglio di Stato l’8 maggio 1979, escludeva questi terreni dalla zona edificabile.
C. Il 13 marzo 2000 il consiglio comunale ha adottato la revisione generale del piano, che inserisce i mapp. 347, 349, 360 e 794 in zona agricola. I proprietari hanno presentato ricorso contro questa scelta pianificatoria, chiedendo al Consiglio di Stato di attribuire almeno i mapp. 360 e 794 alla zona edificabile.
D. Con risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo piano regolatore e ha respinto il ricorso. Delle motivazioni poste a fondamento della decisione governativa si dirà all'occorrenza sotto.
E. Con impugnativa 13 gennaio 2003 __________, __________ e __________ chiedono a questo Tribunale di annullare parzialmente la decisione governativa e di inserire in zona residenziale semintensiva, disciplinata dall'art. 29 NAPR, il loro mapp. 360 nonché le vicine part. 361 e 362. Nel ricorso si sostiene, tra l'altro, che i mappali appartengono (in particolare a causa del rilievo del terreno) alla vicina zona edificabile del __________, non sono utilizzati a scopo agricolo e possono essere inseriti in zona edificabile senza stravolgere i parametri di contenibilità del piano regolatore.
F. La divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione del ricorso, confermando gli argomenti esposti nella risoluzione impugnata (osservazioni 30 aprile 2003). Il municipio ne postula l'accoglimento per due motivi: lo sviluppo edilizio in atto ed il fatto che già il piano d'indirizzo attribuiva l'area alla zona edificabile (osservazioni 17 marzo 2003).
G. In data 15 settembre 2004 si è tenuta l’udienza, seguita dal sopralluogo, nel corso del quale sono state scattate alcune fotografie che sono state acquisite agli atti. Il 3 novembre 2004 il patrocinatore dei ricorrenti ha presentato un memoriale, nel quale segnala tra l'altro il fatto che l'attribuzione alla zona edificabile di terreni appartenenti all'area SAC non è inconsueta.
Considerato, in diritto
In prima istanza gli insorgenti hanno formalmente chiesto l'attribuzione alla zona edificabile dei loro mapp. 360 e 794. Innanzi a questo Tribunale chiedono l'inserimento in zona edificabile dei mapp. 360, 361 e 362 (gli ultimi due terreni appartengono ad altre persone, che hanno presentato ricorso a questo Tribunale formulando la stessa domanda). Nuove domande non sono tuttavia ammissibili (art. 63 cpv. 2 PAmm e art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso potrebbe pertanto essere dichiarato ricevibile limitatamente alla domanda di inserire in zona edificabile il mapp. 360 RFD. Siccome gli insorgenti in prima istanza non erano patrocinati da un legale e hanno formulato delle domande non molto chiare, il tribunale esamina, prudenzialmente, tutte le domande.
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
In un primo tempo (piano di indirizzo) il comune intendeva inserire le part. 360, 361 e 362 in zona residenziale, ma ha infine optato, probabilmente a seguito delle indicazioni del piano direttore e dell'opposizione dipartimentale, per l'attribuzione alla zona agricola (categoria altri terreni idonei all'agricoltura). Questa scelta è stata confermata dal Consiglio di Stato.
La risoluzione impugnata (pagg. 51 seg.) ha respinto il ricorso di prima istanza giudicando la richiesta di inserire in zona edificabile del mapp. 360 incompatibile con la tutela della zona agricola, con la protezione delle basi naturali della vita, con la garanzia di un sufficiente approvvigionamento del Paese, con l'uso parsimonioso del suolo (anche a dipendenza della già notevole estensione delle zone edificabili previste dal piano regolatore di __________).
I piani regolatori hanno lo scopo di grantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari all'edificazione ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario ASPAN della LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La differenziazione delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti pianificanti (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT).
La superficie di cui gli insorgenti chiedono l'attribuzione alla zona edificabile (con conseguente esclusione dalla zona agricola) non è edificata e non appartiene nemmeno al comprensorio largamente edificato. Si inserisce al contrario in un vasto e pregiato comprensorio agricolo. La domanda formulata nel ricorso non può quindi essere accolta sulla base dell'art. 15 lett. a LPT.
Resta da stabilire se l'inserimento in zona edificabile dei mapp. 360, 361 e 362 è giustificato dall'art. 15 lett. b LPT, in altre parole dalla necessità di soddisfare i bisogni di sviluppo del comune di __________.
La contenibilità del piano regolatore di __________ è superiore al doppio della situazione effettiva (3'100 unità insediative rispetto alle attuali 1'250 circa). La riserva presente nel piano regolatore è quindi più che sufficiente per soddisfare i bisogni di sviluppo del comune nei prossimi 15 anni. In simili circostanze, come rettamente considerato dall'autorità di prima istanza, un aumento delle superfici edificabili è da escludersi. Infatti, una zona edilizia sovradimensionata non rispetta il principio dell’uso misurato del suolo (art. 1 cpv. 1 LPT) ed è illegale (DTF 117 Ia 302 consid. 4b).
Le domande formulate nel ricorso devono essere inoltre respinte in considerazione delle norme relative alla tutela degli spazi agricoli.
7.1. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1 giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
7.2. Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano attribuite alle zone agricole; devono inoltre garantire che la quota dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).
7.3. In Ticino le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala 1:25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e, art. 68 cpv. 1 LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che deve essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
7.4. Le rappresentazioni grafiche del piano direttore cantonale attribuiscono le part. 360, 361 e 362 all'area SAC, alla quale appartengono anche i fondi agricoli sottostanti. Il catasto delle idoneità agricole indica inoltre che i tre fondi sono idonei alla viticoltura ed alla campicoltura. Il sopralluogo ha confermato l'assoluta idoneità agricola dei fondi.
Ne consegue che la loro attribuzione alla zona agricola è legittima. L'attribuzione alla zona agricola dei fondi assolve anche una funzione di salvaguardia del paesaggio (art. 16 cpv. 1 LPT) e rispetta infine anche la necessità di delimitare ampie superfici agricole contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
Intimazione a:
;
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster