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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00227
Data decisione, Autorità: 08.06.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00227
Lugano 8 giugno 1998 /MR/fb/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 novembre 1997 di
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, Cevio, e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione 11 novembre 1997 nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa da
nei confronti del ricorrente;
viste le osservazioni 16 dicembre 1997 __________ e 17 dicembre 1997 dell’UEF di Vallemaggia;
esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e in diritto:
che con precetto esecutivo n.__________ del 19 agosto 1996 dell’UEF di __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare contro __________ per l’incasso di un credito di fr.143’398.35 oltre accessori garantito da ipoteca massimale di nominali fr.140’000.-- gravante in primo grado le part. n.__________ di proprietà dell’escusso;
che al precetto l’escusso ha interposto tempestiva opposizione di cui __________ con istanza 6 dicembre 1996 ha chiesto al Pretore il rigetto provvisorio;
che il 28 gennaio 1997, in sede di discussione sull’istanza di rigetto, l’escusso ha dichiarato di ritirare l’opposizione e __________ si è impegnata a non chiedere la vendita del pegno prima del 30 settembre 1997;
che il Pretore, con decisione 31 gennaio 1997, ha stralciato dai ruoli la causa di rigetto, “dando atto” dell’avvenuto ritiro dell’opposizione rispettivamente dell’impegno dichiarato dalla creditrice procedente;
che con domanda 7 novembre 1997 __________ ha chiesto la vendita degli immobili oggetto del pegno;
che con atto 11 novembre 1997 __________ ha comunicato all’escusso l’avvenuta domanda di realizzazione della creditrice, indicando che “salvo pagamento nel termine di dieci giorni (...) del saldo di fr. 157’657.60” si sarebbe proceduto a fissare l’incanto;
che con ricorso 22 novembre 1997 l’ing. __________ chiede che “la comunicazione della domanda di realizzazione e quindi la richiesta di realizzazione stessa venga revocata con effetto immediato”, asserendo in sostanza che “la stima peritale dell’immobile elaborata da un architetto riconosciuto ammonta a fr. 375’000.--”, che il debito, che ammonta a fr. 156’657.60, “corrisponde al 41.78 % della valutazione peritale” e che “se la proprietà immobiliare venisse messa in vendita tramite l’esecuzione richiesta non sarebbe possibile procurare un’altra forma di finanziamento per estinguere il debito”;
che per l’art.154 LEF il creditore pignoratizio può chiedere la realizzazione di in pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo, __________ che l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art.154 cpv.2 LEF) e che se è stata fatta opposizione il termine legale rimane sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria - di merito o di rigetto dell’opposizione - e quello della sua definitiva definizione giudiziale (art.154 cpv.1 secondo periodo LEF);
che se il creditore ha domandato la realizzazione, l’ufficio avvisa di ciò l’escusso (art.155 cpv.2 LEF) e procede relativamente al pegno in modo simile a come è tenuto a fare per la realizzazione di beni nell’esecuzione in via di pignoramento (cfr. art.155 cpv. 1 LEF), in particolare procedendo alla stima del pegno (art.97 LEF, art. 9 cpv. 1 e 99 RFF) e - nel caso di fondi - allestendo il relativo elenco oneri (combinati art.140 e 156 cpv.1 LEF; art.29 ss. e102 RFF);
che pertanto in concreto l’UEF si è correttamente determinato e in conformità dell’art.__________ cpv.2 LEF ha dato all’escusso indilatamente comunicazione della domanda di vendita presentata dalla creditrice pignoratizia nei limiti temporali di cui all’art.154 LEF;
che accertata la regolarità dell’operato dell’UEF va ricordato al ricorrente che scopo specifico del pegno, sia esso manuale o come in concreto immobiliare, è quello di garantire al creditore la soddisfazione del credito per il quale è stato costituito, e meglio mediante il ricavo della sua realizzazione, e che la specifica procedura in via di realizzazione del pegno è prevista appunto per rendere effettiva siffatta garanzia reale;
che pertanto è nel diritto del creditore pignoratizio chiedere - nei termini e nei modi stabiliti dalla legge - la realizzazione del pegno qualora il suo credito non venga soddisfatto direttamente dal debitore;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.154 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 novembre 1997 dell'ing. __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.19 LEF.
Intimazione a:
ing. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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