AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1997.00015
Data decisione, Autorità: 29.05.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00015
Lugano 29 maggio 1998/MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 gennaio 1997 di
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ agente in via rogatoriale, su richiesta dell'Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________, nella procedura fallimentare concernente
richiamata l’ordinanza presidenziale 27 gennaio 1997, con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;
viste le osservazioni 6 febbraio 1997 della __________ in Nachlassliquidation, __________, 11 febbraio 1997 dello Stato del Cantone Ticino, 13 febbraio 1997 dell’UF __________,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel fallimento __________, decretato il 31 luglio 1990 dal Pretore del Distretto di __________, l’UF __________ con rogatoria di vendita del 28 ottobre 1996 ha incaricato l’UEF __________ di procedere alla realizzazione in via rogatoriale del fondo Part. 837 RFD __________ di proprietà della fallita.
B. Con avviso d’incanto 13 novembre 1996, l’UEF __________ ha fissato al 10 gennaio 1997 il deposito delle condizioni d’asta e al 31 gennaio 1997 la data dell’incanto, facendo inoltre “esplicito riferimento all’elenco oneri depositato quale parte integrante della graduatoria, in data 1 ottobre 1991, dall’Ufficio Fallimenti del Distretto di __________, e cresciuto in giudicato”.
C. Nell’elenco oneri 1° ottobre 1991 riferito alla part. 837 RFD __________ figura iscritta sub cifra 3 quale creditore pignoratizio per un credito di complessivi fr. 1’264’993.35 garantito da cartella ipotecaria al portatore di primo grado. Il credito ________ è preceduto dalle seguenti ipoteche legali a favore di enti pubblici:
Ipoteche legali
Cifra 1 - Stato del Cantone Ticino
Imposta cantonale 1987 fr. 4’697.00
Interessi fr. 826.35
Imposta cantonale 1989 fr. 4’521.50
Interessi fr. 231.50
Imposta cantonale 1990 fr. 302’835.50
Interessi fr. 72.35 313’184.45
Cifra 2 - Comune di
Imposta comunale 1987 fr. 5’354.80
Imposta comunale 1988 fr. 802.75
Imposta comunale 1989 fr. 3’615.75
Imposta comunale 1990 fr. 257’182.75
Saldo contr.canalizzazioni __________ fr. 9’712.60 276’668.75
D. Con scritto 19 dicembre 1991 lo Stato del Cantone Ticino aveva insinuato - in aggiunta a precedenti notifiche del 28 novembre 1990 e del 9 ottobre 1990 - crediti fiscali riferiti agli anni 1991e 1992 (di fr. 3’735.55 ciascuno), aggiornando gli interessi sui crediti fiscali relativi agli anni 1987-1990 già iscritti a elenco oneri (maggiori interessi per complessivi fr. 19’144.65).
Con scritto 24 dicembre 1996 lo Stato ha quindi ulteriormente aggiornato gli interessi sui crediti fiscali notificati in precedenza (relativi agli anni dal 1987 al 1992 compresi, per complessivi interessi maggiori -rispetto all’aggiornamento 19 dicembre 1991- di complessivi fr.95’887.60 per gli anni 1987-1990 e di complessivi fr.2’468.60 per gli anni 1991-1992), insinuando inoltre crediti garantiti da ipoteca legale per imposte 1993 -1997, per complessivi fr. 14’177.50 (fr.2’835.50 per ogni anno, importo indicato come provvisorio).
E. Con scritto 3 gennaio 1997 il Comune di __________ ha a sua volta in particolare aggiornato al 31.01.1997 gli interessi sui crediti fiscali 1987-1990 precedentemente notificati (interessi per complessivi fr.82’263.40), nonché ha insinuato le seguenti imposte comunali dal 1991 al 1997 (importi indicati come provvisori):
imposta comunale 1991 fr. 2’182.25
interesse 721.05
imposta comunale 1992 fr. 2’182.25
interesse 579.20
imposta comunale 1993 fr. 2’182.25
interesse 437.35
imposta comunale 1994 fr. 2’182.25
interesse 227.30
imposta comunale 1995 fr. 2’227.25
interesse 120.65
imposta comunale 1996 fr. 2’227.25
interesse 9.30
imposta comunale 1997 fr. 1’484.75
F. Nelle condizioni d’incanto di cui al verbale depositato il 10 gennaio 1997 si legge in particolare al punto 8:
“ 8. L’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:
a) (omissis)
b) i crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per l’acqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.”
Inoltre in calce alle terza pagina del medesimo verbale d’incanto si trova la nota seguente:
“N.B.: Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare __________ di cui all’Art. 66 e segg. LT, ecc.)
gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 115’032.25
le imposte cantonali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 24’117.90 “importi provvisori”
gli interessi sulle imposte comunali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 82’263.40
le imposte comunali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 16’763.10 “importi provvisori”
saranno considerate come debito della Massa (Art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare Le Pins ).
L’Amministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all'imposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dell’imposta.”
G. Con ricorso 20 gennaio 1997 __________ postula l’annullamento della decisione dell’Ufficio dei Fallimenti di __________ “di prelevare dal ricavo della vendita all’asta della part. no. __________ RFD _________, gli importi necessari al pagamento dei debiti (e relativi interessi) elencati alla N.B. del verbale d’incanto di fondi depositato il 10.1.1997 (...) per quanto riguarda le imposte (e relativi interessi), ad eccezione dell’eventuale imposta sugli utili immobiliari e delle tasse immobiliari (e relativi interessi)”, nonché l’annullamento della decisione dell’UEF “per quanto riguarda il prelevamento per il pagamento degli interessi relativi alle imposte cantonali e comunali dal 1987 al 1990 già esposte nell’elenco oneri, ad eccezione delle tasse immobiliari” , con l’ordine all’ufficio di allestire, ad incanto avvenuto, il piano di ripartizione tenendo conto delle censure sollevate con il ricorso, atteso:
che “la clausola (indicata sub N.B. nel verbale d’incanto, n.d.r.) non è delle più chiare, perché raggruppa in modo mal articolato oneri diversi” quali “ (a) le eventuali imposte sull’utile immobiliare (art. 66 e seg. LT), la cui imponibilità e il cui ammontare non potranno essere stabilite se non dopo l’incanto”, “(b) gli interessi sulle imposte ordinarie, cantonali e comunali definitive, dal 1987 al 1990, ammontanti a fr. 115’032.25 risp. a fr. 82’263.40, ossia delle imposte già figuranti sull’elenco oneri” e “(c) le imposte ordinarie, cantonali e comunali provvisorie dal 1991 al 1997, ammontanti a fr. 24’117.90 risp. a fr. 16’763.10, non figuranti invece nell’elenco oneri”;
che pur ammettendo che “detti oneri siano da considerare debiti della massa (in contrapposizione ai debiti della società fallita), nella misura in cui sono nati o nasceranno dopo la dichiarazione del fallimento (12 ottobre 1990)”, “non può essere condivisa l’opinione dell’UF secondo cui gli stessi andrebbero soddisfatti “mediante deduzione dalla somma ricavata dalla realizzazione del pegno”;
che a mente della ricorrente andrebbero invece operate delle distinzioni in quanto “non tutti gli oneri sopra specificati (...) rientrano nella stessa categoria e vanno trattati allo stesso modo”;
che innanzitutto in merito all’imposta sugli utili immobiliari, la ricorrente - facendo riferimento agli art. 127 cpv. 3, __________ LT - riconosce che tale imposta “gode di un indiscutibile privilegio”, per cui non contesta su questo punto l’operato dell’UF, rilevando tuttavia che “sarebbe stato più corretto (...) menzionare i (...) citati disposti di legge, anziché far capo soltanto all’art. 262 LEF”;
che diverso sarebbe “il discorso per quanto si riferisce invece alle imposte ordinarie, cantonali e comunali, non indicate nell’elenco oneri”;
che “tali imposte beneficiano (della garanzia) del pegno legale secondo l’art. 183 LAC (art. __________) soltanto nella misura in cui hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’art. __________ ”;
che “dottrina e giurisprudenza hanno da tempo precisato i limiti posti dal diritto federale all’istituto dell’ipoteca legale prevista dalla legislazione ticinese, ammettendo, per le società anonime, soltanto le imposte cantonali e comunali cosiddette < reali>, ossia le tasse immobiliari, calcolate sul valore di stima ufficiale, senza deduzioni di debiti, il cui oggetto è rappresentato dall’immobile stesso, con esclusione invece dell’imposta sul capitale (...)”;
che “nel verbale impugnato non è specificato (...) se gli importi indicati (fr. 24’117.90 risp. fr. 16’763.10) si riferiscono alle tasse immobiliari o anche alle altre imposte (...)”;
che “contrariamente a quanto sembra ritenere l’UF”, che “ha fondato la sua decisione sulla sentenza DTF 1.3.1996 in re Massa fallimentare __________ ”, “tale giudizio non giustifica affatto la pretesa di addossare l’intero onere fiscale ai soli creditori ipotecari, (...) in primo luogo perché, almeno nella misura in cui non si tratta di tasse immobiliari, non v’è alcuna relazione particolare né con l’immobile da realizzare, né con la realizzazione stessa, per cui viene a mancare il presupposto giuridico principale per l’applicazione dell’art. 262 cpv. 2 LEF, ossia il carattere < reale> dell’importo (...)”; e in secondo luogo perché nella sentenza citata il problema dell’applicabilità dell’art. 262 cpv. 2 LEF, determinante invece nel caso concreto, non è ivi manco posto (...)”;
che inoltre fondamentale sarebbe la decisione del Tribunale federale pubblicata in __________. “la quale ha stabilito il principio che imposte sul capitale (“Kapitalsteuer”) non sono da considerarsi né spese di realizzazione, né spese di amministrazione e che siffatte imposte sono dovute dal proprietario, e in caso di fallimento dalla massa fallimentare, e non sono a carico del creditore pignoratizio (...)”;
che la stessa sentenza precisa “che l’imposta, in quanto debito della massa, dev’essere prelevata prima della ripartizione, ma non sul ricavo della realizzazione del pegno”, “e ciò nemmeno quando l’oggetto gravato dal pegno è oggetto d’imposta (...), né quando l’attivo della massa lasciato disponibile dal pegno non basta al pagamento dell’imposta” ;
che “se si ammettesse il contrario, il fisco acquisirebbe in pratica una posizione di privilegio nei confronti dei creditori pignoratizi che non è previsto da alcuna legge (...);
che del resto i principi sviluppati da siffatta sentenza in punto all’applicazione dell’art. __________ cpv. 2 __________ non sono stati modificati dalle più recenti decisioni pubblicate dal Tribunale federale;
che pertanto, in relazione alle imposte cantonali e comunali dal 1991 al 1997, “dal provento della vendita all’asta della part. __________ potranno essere prelevati soltanto gli importi necessari per coprire l’eventuale imposta sugli utili immobiliari e le tasse immobiliari (e relativi interessi), salvo il caso in cui rimanga un’eccedenza attiva dopo il soddisfacimento dei creditori pignoratizi”;
che infine “per quanto riguarda gli interessi sulle imposte ordinarie cantonali e comunali definitive, dal 1987 al 1990, (...) gli stessi non possono essere considerati debito della massa, essendo un accessorio dei debiti della fallita già esposti nell’elenco oneri” : “soltanto nella misura in cui si riferiscono a imposte iscritte nell’elenco oneri, ma che beneficiano di un’ipoteca legale, essi vanno riconosciuti e aggiornati d’ufficio (art. 157 cpv. 2 e 209 LEF)”.”
H. Con osservazioni 11 febbraio 1997, lo Stato del Cantone Ticino rileva che per quanto riguarda “gli ammontari corrispondenti all’aggiornamento degli interessi (sui crediti iscritti nell’elenco oneri, n.d.r.) ”, (essi siano) “da considerare quale parte integrante del credito d’imposta garantito da ipoteca legale, senza riferimento al disposto civilistico dettato dall’art. 818 __________ ”. Quanto ai “crediti nati dopo la dichiarazione di fallimento”, lo Stato condivide l’operato dell’UF “che ha ritenuto di porre nelle condizioni d’asta questi ulteriori oneri quali debiti di massa in applicazione della sentenza del Tribunale federale del 1.3.1996”, osservando che “le disquisizioni (...) circa i termini dell’art. 262 cpv. 1 LEF rispettivamente 262 cpv.2 LEF sembra abbiano valore puramente teorico giacché in questo caso i beni della massa sono i medesimi e unici beni gravati da pegno”. Per quanto riguarda la notifica delle pretese nate dopo la dichiarazione del fallimento lo Stato precisa inoltre “che il credito indicato è relativo unicamente all’imposta immobiliare calcolata secondo il principio della Objeksteuer al 2%o del valore di stima ufficiale” e che “per una svista per il 1991 e 1992 è stato sommato l’addendo di fr. 900.-- annui riguardante l’imposta sul capitale sociale che notoriamente il Tribunale federale non ha riconosciuto essere al beneficio dell’ipoteca legale”. Conclude per la reiezione del ricorso.
I. Delle osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se necessario, in seguito.
L. Il 31 gennaio 1997, nelle more della presente procedura, ha avuto luogo l’incanto, conclusosi con l’aggiudicazione della part. n.__________ per il prezzo di fr. 670’000.--.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto di disputa è in sostanza l’indicazione alla nota “N.B.” inserita dall’Ufficio in calce alle condizioni d’incanto, secondo cui l’(eventuale) imposta cantonale sull’utile immobiliare, le imposte cantonali e comunali dal 1991 al 1997 con i relativi interessi nonché gli interessi sulle imposte cantonali e comunali dal 1987 al 1990 “saranno considerate come debito di massa (...) e pertanto dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (...)”.
Le condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’amministrazione del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In particolare nell’ambito del fallimento le condizioni d’incanto, alle quali si applicano per analogia, per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135 cpv. 1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nell’esecuzione speciale l’assegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione - di un’obbligazione personale assistita da pegno ha effetto liberatorio per il fallito (cfr. art. 130 cpv.4 RFF; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
a) In merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all’esistenza, all’ammontare, al grado e all’esigibilità degli stessi) fa stato l’elenco oneri cresciuto in giudicato e unito alle condizioni d’incanto quale parte essenziale (“wesentlicher Bestandteil”) delle medesime (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento l’ufficio, tra l’altro, ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni in suo possesso d’insinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art.232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (cfr. art.125 cpv.1 primo periodo RFF, art.58 cpv.2 OAUF).
b) Per l’art.208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi nell’elenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in principio se sono scaduti al momento dell’incanto, vengono estinti con il ricavo della realizzazione (cfr. art.135 cpv.1 terzo periodo LEF) rispettivamente - qualora comportassero anche un’obbligazione personale nei confronti del fallito - saranno collocati ex art.219 cpv.4 LEF nella graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art.85 terzo paragrafo OAUF). Se invece non sono scaduti al momento dell’incanto, vengono assegnati all’aggiudicatario (cfr. combinati art.130 e 46 cpv.2 RFF).
c) Crediti assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la realizzazione: se sono scaduti al momento dell’incanto vanno pagati in contanti, con imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.130 cpv.1 e art.46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi non iscritti nell’elenco oneri, vanno pagati dall’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dall’art.49 cpv.1 lett.b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b RFF), così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
a) Relativamente alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art.36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195,) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune di
b) Nel fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento dell’elenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art.106-109 LEF come quella prevista nell’esecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss RRF rispettivamente i combinati art.102 RFF e art.36 RRF; Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3; M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art.106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989, p.21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti nell’ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri) speciali ex art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art.247 cpv.2 LEF). I principi surriferiti valgono tuttavia, mutatis mutandis, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito di un fallimento, l’elenco speciale di cui all’art.125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri dell’esecuzione speciale (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art.17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art.250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi speciali (cfr.Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §49 p.303 ss.).
c) All’amministrazione del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie (e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere iscritti nell’ elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono essere messi nelle condizioni d’incanto e posti a carico dell’aggiudicatario ex art.b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo, cons.5 in fine, in: Rep. 1994, p.441ss.).
Iscritti nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallito esistenti al momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra “Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (__________).
Oggetto di disputa è il contenuto della nota “N.B.” inserita dall’UEF in calce alle condizioni d’incanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni d’incanto devono indicare tra l’altro anche le modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dell’aggiudicatario, quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF). Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni d’asta l’indicazione della destinazione dell’importo richiesto in contanti, né quella dei presumibili debiti di massa, tantomeno l’indicazione se siffatti debiti siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire immediatamente
La nota N.B. in calce alle condizioni d’asta va pertanto interamente depennata
A titolo di completezza va tuttavia osservato che i crediti fiscali riferiti agli anni 1987-1990 in quanto contenuti nell’elenco oneri (cresciuto in giudicato) rappresentano a non averne dubbio crediti contro il fallito (cosiddette “Konkursforderungen”) e meglio crediti contro il fallito garantiti da ipoteche legali sul fondo. Siffatti crediti, con gli interessi ad essi relativi e aggiornati al momento dell’incanto, verranno soddisfatti in primo luogo dalla somma ricavata dalla realizzazione del fondo - dopo deduzione delle spese occorse per la sua amministrazione e realizzazione a norma dell’art.85 primo paragrafo RUF e dell’art. __________. In particolare va ricordato che l’esistenza del pegno su detti crediti non può più essere rimessa in discussione nella procedura fallimentare in atto. L'Ufficio terrà tuttavia debita-mente conto di quanto dichiarato dallo Stato del Cantone Ticino in punto alla notifica 19 dicembre 1991, e meglio alla "svista" in cui è incorso insinuando, per gli anni 1991 e 1992, pretese fiscali garantite da ipoteca legale di fr. 3'735.55 (per ogni anno) in luogo di fr. 2'835,50, e includendo così negli importi notificati anche la somma di fr. 900.-- (per ogni anno) relativi all'imposta sul capitale sociale della fallita, credito quest'ultimo che non beneficia invece della garanzia reale (cfr. osservazioni 11 febbraio 1997, p. 3).
Per questi motivi
pronuncia: 1. Il ricorso 20 gennaio 1997__________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. E’ depennata dalle condizioni d’incanto l’intera nota sub N.B. del seguente tenore:
“N.B.: Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare TUI di cui all’Art. __________ e segg. LT, ecc.)
gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 115’032.25
le imposte cantonali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 24’117.90 “importi provvisori”
gli interessi sulle imposte comunali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 82’263.40
le imposte comunali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 16’763.10 “importi provvisori”
saranno considerate come debito della Massa (Art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare __________).
L’Amministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all’imposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dell’imposta.”
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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