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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.00133
Data decisione, Autorità: 22.05.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00133
Lugano 22 maggio 1998 MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 ottobre 1997 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 30 settembre 1997dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto __________,
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione __________ con decisione 10 dicembre 1997 si è così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via definitiva per fr. 38’488.50 oltre interessi al 5% dal 5.12.1995, fr. 3’450.-- di tasse, spese e ripetibili e fr. 100.-- di spese esecutive.
Le spese e la tassa di giustizia per comlessivi fr. 280.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifinderà a controparte fr. 400.-- di indennità.
omissis”
Decisione tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 11/18 dicembre 1997 ne ha postulato l’annullamento;
Viste le osservazioni 19 dicembre 1997 della parte appellata che si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
considerato in fatto e in diritto
che con PE n. __________ del 30 settembre 1997dell’UEF di __________ ha escusso __________ per l’incasso degli importi di fr. 38’488.50 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1995 e di fr. 3’450.-, indicando quale titoli di credito ”Sentenza 30.06.1997 del Pretore __________ __________ ” rispettivamente “Tasse, spese e ripetibili”;
che l’escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che con istanza 7 ottobre 1997 la procedente ne ha richiesto il rigetto definitivo al Pretore;
che ricevuta l’istanza di rigetto, il Pretore, con ordinanza 8 ottobre 1997, ha citato le parti all’udienza di contraddittorio fissata per il 5 novembre 1997 alle ore 10.30;
che con scritto 24 ottobre 1997, corredato di certificato medico, __________ ha chiesto il rinvio dell’udienza “ad una data che potrebbe essere eventualmente stabilita durante la prima quindicina di dicembre”, giustificando la propria domanda con la necessità di recarsi in clinica per sottoporsi, il 3 novembre 1997, “ad un’operazione che richiederà una degenza di circa 3 settimane con successiva riabilitazione motoria per un periodo che verrà definito in seguito”;
che ordinanza 27 ottobre 1997 il Pretore, in accoglimento della domanda dell’escusso, ha rinviato l’udienza di contraddittorio al 10 dicembre 1997, alle ore 15.00;
che con scritto 5 dicembre 1997 __________ ha chiesto nuovamente il rinvio dell’udienza “da fissare possibilmente dopo la metà del mese di gennaio 1998”, osservando che “l’intervento subito è andato molto più alla lunga di quanto previsto” e di essere “impossibilitato per il momento ad ogni attività motoria che non sia il solo spostamento di alcuni passi con le stampelle”;
che con ordinanza 9 dicembre 1997 il Pretore ha respinto la domanda di rinvio 5 dicembre 1997, ritenendola non convenientemente giustficata mediante certificato medico e comunque tardiva e incompatibile con il principio di celerità della procedura di rigetto;
che il 10 dicembre 1997 alle ore 15.00 ha avuto luogo l’udienza di contraddittorio, alla quale nessuna delle parti è comparsa;
che con decisione 10 dicembre 1997 il Pretore ha accolto l’istanza 7 ottobre 1997 della creditrice, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UEF __________ per l’importo di fr. 38’488.50 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1995, fr. 3’450.-- di tasse spese e ripetibili e fr. 100.-- di spese esecutive;
che con scritto 11 dicembre 1997 all’indirizzo della Pretura e corredato di certificato medico 4 dicembre 1997, __________, facendo riferimento all’ordinanza 10 dicembre 1997 di non ammissione della domanda di rinvio, ha postulato l’annullamento dell’udienza 10 dicembre 1997, asserendo in sostanza:
che l’ordinanza di conferma sarebbe “__________ il giorno 10.12.1997 alle ore 15’30, quindi mezz’ora dopo l’inizio dell’udienza e forse anche ad udienza terminata”;
che la prima richiesta di rinvio “era stata prevista con troppo ottimismo, ossia per una durata di ospedalizzazione di circa 15 giorni”;
che la seconda richiesta di rinvio formulata il 5 dicembre 1997 (“non appena uscito dalla clinica”) “avrebbe dovuto essere accettata anche senza certificato, in quanto si sa che un intervento di protesi totale all’anca può rendere una persona invalida anche per la durata di 2-3 mesi”;
che la stessa richiesta 5 dicembre 1997, giunta alla Pretura il giorno successivo per un’udienza fissata il 10 dicembre 1997 non sarebbe tardiva;
che con scritto 18 dicembre 1997, sempre all’indirizzo della __________, con riferimento in particolare allo scritto 11 dicembre 1997 nonché alla sentenza 10 dicembre 1997 (“scaturita da una udienza che sembra ombra di dubbio avrebbe dovuto essere annullata in attesa del mio ristabilimento”) ha confermato la richiesta di annullamento dell’udienza 10 dicembre 1997 nonché postulato l’annullamento della sentenza di rigetto, asserendo che la sua presenza all’udienza di contraddittorio sarebbe stata necessaria “avendo motivi più che validi e documentati, affinché l’opposizione al precetto esecutivo fosse mantenuta”;
che con osservazioni 19 dicembre 1997 __________ si oppone all’accoglimento del gravame;
che la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione ex art. 82 __________ è retta dagli art. 20 ss. __________ (Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, del 12 marzo 1997 in: RL 3.5.1.1), atteso che nei casi non previsti da quella legge e in assenza di norma specifica, valgono le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC, cfr. art. 25 __________);
che sulla possibilità di chiedere un rinvio (sia una prima che una seconda volta) dell’udienza di contraddittorio sull’istanza di rigetto la LALEF è silente;
che il __________ dal canto suo prevede all’art. 136 che la parte o il suo patrocinatore può chiedere tempestivamente il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare - per quanto qui di rilievo - per malattia o per infortunio (cpv. 1) e che il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2);
che tuttavia la __________ stabilisce in particolare che il giudice cita le parti a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1), che se una parte non compare, decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4), e che pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i termini prescritti dalla __________, rifiutando qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura sommaria (art. 20 cpv. 6);
che una domanda presentata dopo aver già ottenuto un rinvio dell’udienza relativamente lungo (dal 5 novembre al 10 dicembre 1997), e intesa a posticipare nuovamente il contraddittorio di 4-5 settimane è all’evidenza incompatibile con il principio di celerità che caratterizza la procedura sommaria di rigetto dell’oppo-sizione;
che già per questo motivo il rinvio dell’udienza fissata per il 10 dicembre 1997 non poteva essere ammesso, e ciò a prescindere dalla carenza formale della domanda, non corredata dal necessario certificato medico;
che del resto neppure il certificato 4 dicembre 1997, con cui si attesta genericamente che l’escusso “è inabile al lavoro al 100% dal 1.11.97 fino nuovo avviso, per postumi di operazione di protesi totale anca destra” presentato soltanto con lo scritto 11 dicembre 1997 - se fosse stato a conoscenza del giudice avrebbe potuto portare a diversa conclusione;
che inoltre l’escusso, presentando un’istanza di (secondo) rinvio a così breve termine (l’istanza 5 dicembre 1997 è stata ricevuta soltanto lunedì 8 dicembre 1997, appena due giorni prima dell’udienza) non poteva confidare tout court in un suo accoglimento, bensì doveva farsi parte diligente e - non giungendo in tempo utile una risposta - preoccuparsi dell’esito dell’istanza;
che in tali circostanze era dovere dell’escusso organizzarsi convenientemente, designando in particolare un rappresentante che presenziasse in sua vece e per suo conto all’udienza, nell’evenienza - verificatasi - in cui il rinvio non fosse stato concesso;
che l’appello 11/18 dicembre 1997 __________ va quindi respinto;
che la tassa di giustizia e l’indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.1, 62 cpv.1 OTLEF).
pronuncia:
L’ appello 11/18 dicembre 1997 __________,è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- del presente giudizio è a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 100.-- a titolo di indennità d’appello.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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