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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00149
Data decisione, Autorità: 22.05.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00149
Lugano 22 maggio 1998 MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 agosto 1997
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto __________, e meglio contro l'emissione della comminatoria di fallimento del 15 agosto 1997 nell'esecuzione n. __________ promossa da
nei confronti del ricorrente;
viste le osservazioni 9 settembre 1997 dell’UE __________
esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e in diritto:
che con PE n. __________ dell’8 aprile 1997 dell’UE di __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 5’797.40 oltre accessori; sul precetto è indicato quale titolo del credito “affitto garage + posteggio + spese accessorie”;
che l’opposizione interposta tempestivamente dall’escusso è stata respinta in via provvisoria dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 giugno 1997, passata in giudicato formale come da dichiarazione 15 luglio 1997 della medesima Pretura;
che con domanda 4 agosto 1997 il creditore ha chiesto di proseguire l’esecuzione in via di pignoramento, postulando contestualmente “il pignoramento della moto targata __________ ”;
che il 5 agosto 1997 l’UE di Lugano ha emesso nei confronti __________ la comminatoria di fallimento n.__________, notificata all’escusso il 13 agosto 1997;
che con ricorso 22 agosto 1997 __________ postula l’annullamento della citata comminatoria, asserendo in sostanza:
che nel 1993 è stato oggetto di una procedura fallimentare;
che con decisione 25 giugno 1993 della Pretura di Lugano è stata dichiarata l’apertura del fallimento e la sospensione della procedura del suo studio fiduciario iscritto a registro di commercio con sede a __________ e succursale a __________;
che in seguito non ha provveduto a iscrivere a __________ nuove attività;
che benché presso l’ufficio dei registri __________ figuri ancora iscritta la succursale, a __________, nell’iscrizione della sede principale, risulta l’annotazione della cessazione a causa del fallimento “per cui la succursale è priva di attività e di base legale”;
che pertanto non ritiene giustificata l’emissione nei suoi confronti della comminatoria di fallimento impugnata;
che per l’art.39 cpv.1 n.1 LEF l’esecuzione si prosegue in via di fallimento in particolare quando il debitore è iscritto nel registro di commercio quale titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO), ritenuto che l’iscrizione a registro di commercio è in questo senso - dal profilo esecutivo e con riserva dell’art.40 cpv.2 LEF - costitutiva (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §9 n.3, p.65);
che ricevuta la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’ufficio deve determinarsi sulla specie d’esecuzione da seguire nel caso concreto, e ciò in base all’iscrizione a registro di commercio, la cui correttezza non è tuttavia tenuto a verificare (cfr. art.38 cpv.3 LEF; DTF 120 III 6, 115 III 90, 80 III 97; Amonn/Gasser, op.cit., §9 n.14, p.67),
che in concreto il debitore risulta iscritto nel registro di commercio di Lugano quale titolare della succursale della ditta individuale “__________ ”, a __________ (cfr. estratto RC di Lugano del 22 agosto 1997 agli atti), e in quello di , quale titolare dello “ in fallimento” a __________ (cfr. estratto RC di Mendrisio del 22 agosto 1997);
che in siffatte circostanze - essendo il debitore formalmente ancora iscritto a registro di commercio quale titolare della ditta individuale sia nel luogo della succursale che in quello della sede principale- l’esecuzione nei suoi deve essere proseguita in via di fallimento, potendo qui restare aperta la questione se l’UE __________, luogo dell’iscrizione della sola succursale, era o meno tenuto a controllare l’esistenza dell’iscrizione a registro di commercio dell’escusso anche nel luogo della sede principale;
che a questo proposito ininfluente risulta essere il riferimento nel registro di commercio __________ alla procedura fallimentare aperta con decreto 25 giugno 1993, tale procedura - come ammesso del resto dall’escusso - essendo stata sospesa il 30 novembre 1993 __________, ed essendo ampiamente decorso il biennio entro il quale il debitore poteva essere escusso anche in via di pignoramento (cfr. art. 230 cpv. 3 LEF);
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a __________) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 __________), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.39 e 230 LEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 22 agosto 1997 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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