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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00206
Data decisione, Autorità: 29.04.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00206
Lugano 29 aprile 1998 /MR/fb/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 settembre 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti del Distretto __________, quale amministrazione ordinaria nella procedura fallimentare n. __________ concernente la ricorrente
e meglio contro lo stato di ripartizione finale depositato l'11 settembre 1997
viste le osservazioni:
13 ottobre 1997 dello Stato del Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni, __________,
13 ottobre 1997 del Comune __________,
15 ottobre 1997 della __________,
23 ottobre 1997 di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 7 gennaio 1997 del Pretore del Distretto __________, Sezione __________, è stato pronunciato il fallimento _________, su istanza della stessa fallita. Constatata la mancanza di attivi, e previo versamento di un importo da parte della fallita a garanzia delle spese di liquidazione, l’UF ha chiesto e ottenuto dal medesimo giudice l’autorizzazione a procedere alla liquidazione in via sommaria, salvo richiesta dei creditori di procedere in via ordinaria dietro prestazione di garanzia sufficiente per le relative spese presumibilmente non coperte.
B. In data 31 gennaio 1997 è stata quindi pubblicata sul __________ e sul __________ la dichiarazione di fallimento con ingiunzione ai creditori della fallita di insinuare i loro crediti entro il 3 marzo 1997.
C. Il 26 maggio 1997 l’UF ha quindi depositato la graduatoria fallimentare.
D. Con avviso personale agli interessati, in particolare alla fallita, l’11 settembre 1997 l’UF ha depositato lo stato di riparto 8 settembre 1997, qui sinteticamente riassunto:
Credito ammesso Ripartizione Perdite
A. Crediti garantiti da pegno
totalmente perdente per fr. 122’946.20, viene riportato nella III. classe
B. Crediti non garantiti
Classe I.
nessuno
Classe II.
nessuno
Classe III.
__________ fr. 3’921.25 0.00 fr. 3’921.25
Comune di __________ fr. 800.00 0.00 0.00 fr. 800.00
__________ fr. 13’675.40 0.00 fr. 13’675.40
__________ ogno fr. 19’867.40 0.00 fr. 19'867.40
zera, fr. 122’946.20 0.00 fr. 122’946.20
Totale fr. 161’210.25
E. Contro lo stato di riparto insorge con ricorso 18 settembre 1997 la fallita __________, la quale si oppone al rilascio di attestati di carenza di beni relativamente ai crediti dello Stato del Cantone Ticino, del Comune di __________, e della __________, affermando in sostanza:
che l’Ufficio cantonale di esazione dopo le notifiche di tassazione e l’emissione delle bollette a conguaglio avrebbe effettuato “rimborsi relativi ai periodi di tassazione 1994/1995/1996 “ e che ”per il 1997 non ci sono importi scoperti” e che “di conseguenza l’importo indicato di fr. 3’921.25 non è più attuale”;
che anche l’importo di fr. 800.-- a favore del Comune __________ non sarebbe più attuale, avendo la ricorrente “percepito un rimborso relativo al periodo 1996” e non essendoci importi scoperti per il 1997;
che in merito al credito __________, “nel mese di aprile 1997 sono stati rimborsati fr. 5’276.10 dalla __________, __________, per cui dal credito fatto valere bisogna portare in ogni caso in deduzione questo pagamento”;
che inoltre “a copertura del saldo bisogna considerare i lavori di miglioria” pagati dalla ricorrente “e di cui il proprietario (Garzoni. n.d.r.) ne beneficia” avendo in seguito di nuovo affittato i locali con l’impianto idraulico ed elettrico (fr. 29’000.-- (...);
che quanto alla pretesa ____________________, la ricorrente si oppone nuovamente all’importo di fr. 19’867.40 (come già fatto il 17 aprile 1997 in sede di verifica delle insinuazioni) in quanto “il mobilio non è stato consegnato in modo corretto e non è mai stata emessa una garanzia” rispettivamente “i così detti servizi resi non sono stati né ordinati né pattuiti”.
F. Nelle osservazioni 13 ottobre 1997 lo Stato del Cantone Ticino dichiara di “ritirare” la propria notifica di credito, “in quanto in base alle tassazioni definitive la __________, per gli anni 1995/96/97, è esente d’imposta”.
G. Anche il Comune __________, con osservazioni 13 ottobre 1997, attesta in sostanza che “l’imposta comunale 1996 risulta interamente saldata” e chiede lo stralcio dell’importo corrispondente (di fr. 800.--) in quanto “non ha più ragione di far parte dello stato di ripartizione del fallimento” .
H. __________, da parte sua, afferma in sostanza che dall’importo riconosciuto a suo favore di fr. 13’675.40 sia possibile dedurre soltanto un importo di fr. 1’956.15, mentre contesta le altre rivendicazioni della ricorrente.
I. Con osservazioni 15 ottobre 1997 __________. postula la conferma dello stato di ripartizione 8/11 settembre 1997 e dell’emissione a suo favore di un attestato di carenza di beni di fr. 19’867.40 a carico della ricorrente, respingendo in sostanza ogni contestazione.
L. L’UF di Lugano dichiara che alla luce delle osservazioni dei creditori interessati e in considerazione dei nuovi fattori determinanti verificatisi dopo il deposito della graduatoria, lo stato di riparto va modificato come segue:
N. Creditore Graduatoria Riparto/ ACB
Comune di __________ fr. 800.00 fr. -.--
__________ fr. 13’675.40
./. cauzione 1’956.15 fr. 11’719.25
__________ fr. 19’867.40 fr. 19’867.40
__________ fr. 3’921.25 fr. -.--
Totale fr. 161’210.25 fr. 154’532.85
In questa misura postula quindi l’accoglimento del ricorso.
Considerando
in diritto:
a) Per l’art. 261 LEF incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione e il conto finale. La graduatoria cresce in giudicato formale allo scadere infruttuoso del termine legale di impugnazione ex art. 17 LEF e art. 250 LEF (DTF 87 III 80, 88 III 132, 97 III 40; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.11 p.392; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.337).La collocazione ricevuta dai creditori nella graduatoria determina lo stato di ripartizione. Nella procedura di ricorso contro lo stato di ripartizione ex art. 263 LEF si può di regola esaminare solo se tale stato corrisponde alla graduatoria (DTF 102 III 159 cons. 2; fra tante CEF 24 novembre 1988 su reclamo T; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p. 352).
b) La giurisprudenza federale ( cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e rif. ivi; Amonn/Gasser, op.cit., §46 n. 37 p.370) ha tuttavia attenuato il rigore formale di siffatto principio, ammettendo che la graduatoria - ancorché definitiva - possa essere modificata (prescindendo dall’ipotesi di insinuazioni tardive, ammissibili ex art. 251 LEF) segnatamente quando:
un credito è stato collocato in graduatoria per errore manifesto;
un credito non è stato collocato in graduatoria per errore manifesto;
fatti nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.
Al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza sfuggono invece, anche in sede di ricorso contro lo stato di ripartizione, questioni di diritto materiale connesse all’esistenza o inesistenza di una pretesa creditoria ammessa in graduatoria (cfr. DTF 111 II 84; 98 II 318 cons.4).
a) Nelle loro osservazioni sia lo Stato del cantone Ticino (ammesso in graduatoria per un importo di fr. 3’921.25) che il Comune __________ (ammesso per fr. 800.--) hanno aderito al ricorso di __________, riconoscendo di essere stati tacitati, rispettivamente di non essere più creditori nei suoi confronti per gli importi a suo tempo notificati. I rispettivi crediti possono dunque senz’altro venire stralciati dallo stato di ripartizione 8/11 settembre 1997.
b) L’importo di fr. 13’675.40 inserito nello stato di riparto 8/11 settembre 1997 a favore __________ corrisponde all’importo collocato dall’UF nella graduatoria 26 maggio 1997. Nelle sue osservazioni al presente ricorso il creditore riconosce di aver ricevuto l’importo di fr. 1’956.15 dalla __________ in forza di una fideiussione, e limitatamente a questo importo si dichiara tacitata, di modo che lo stato di riparto , in questa misura, ne può ed anzi ne deve senz’altro tenere conto. Altra sorte invece devono avere le argomentazioni della ricorrente in merito a un asserito - e contestato - credito nei confronti __________ per “lavori di miglioria”, da porre in compensazione con la (restante) pretesa del creditore: si tratta a non averne dubbio di questione eminentemente di merito che sfugge al limitato potere di cognizione di questa Camera. Relativamente a siffatte censure il ricorso si rivela pertanto inammissibile. In questo senso lo stato di riparto 8/11 settembre 1997 - pur con la riduzione dell’importo di fr. 1’956.15 - va confermato in quanto corretto.
Per completezza va osservato che il relativo attestato di carenza beni che verrà emesso nei confronti della fallita farà menzione della circostanza che la stessa ha contestato, già il 17 aprile 1997 in sede di verifica delle insinuazioni ex art. 244 LEF, il credito di __________ (cfr. art. 265 LEF).
c) Quanto al credito __________. di fr. 19’867.40 indicato nello stato di riparto, esso corrisponde alla pretesa ammessa dall’UF in graduatoria, pure contestata dalla fallita in sede di verifica. Le contestazioni sollevate dalla fallita con il presente ricorso, in quanto questioni di merito, sfuggono manifestamente al potere d’esame dell’Autorità di vigilanza. Su questo punto il ricorso dev’essere dunque respinto e lo stato di riparto 8/11 settembre 1997 di conseguenza confermato. Anche relativamente a questo credito l’attestato di carenza di beni che verrà rilasciato farà menzione della contestazione della fallita.
Richiamati gli art. 17, 250, 261 e 263 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 18 settembre 1997 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza lo stato di ripartizione nel fallimento __________, è rettificato come segue:
1.1.1. Sub Classe III. N. 1. Stato del cantone Ticino:
in luogo di fr. 3’921.25, è iscritto fr. -.--
1.1.2. Sub Classe III. N.3. Comune _________:
in luogo di fr. 800.00, è iscritto fr. -.--
1.1.3 Sub Classe III. N.4. __________,
in luogo di fr. 13’675.40 è iscritto fr. 11’719.25
1.2. Tutte le altre posizioni sono confermate.
1.3. L’UF modificherà lo stato di ripartizione come ai dispositivi che precedono, procedendo nel contempo alla rettifica dei totali corrispondenti
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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