AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00016
Data decisione, Autorità: 03.04.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00169
Lugano 26 marzo 1998 /MR/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 settembre 1997 di
contro
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento 11 settembre 1997 nell’esecuzione n.__________ promossa da
richiamata l’ordinanza presidenziale 1° ottobre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 13 ottobre 1997 __________ e 14 ottobre 1997 dell’UE di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che su istanza 17 dicembre 1997 presentata da __________, , nei confronti di “, via __________ ”, il Pretore del Distretto di ___, Sezione ________, con decisione 30 aprile 1997, ha condannato “” al pagamento all’istante dell’importo di fr. 5’353.-- oltre accessori e deduzione degli oneri di legge sulla base di un rapporto di lavoro;
che con domanda di esecuzione 20 maggio 1997 __________, , ha quindi chiesto all’UE __________ l’emissione di un precetto esecutivo contro “ (Società in nome collettivo), __________ ”, per un importo di fr. 5’353.-- oltre accessori a titolo di “pretese salariali”;
che al PE n. __________ del 23 maggio 1997 è stata interposta tempestiva opposizione per la parte escussa da __________, moglie di __________;
che con istanza 24 giugno 1997 - ancora presentata nei confronti di “__________, ”
che con sentenza 25 agosto 1997 la __________ sezione 5, ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________;
che con atto 9 settembre 1997 __________ ha presentato all’UE domanda di proseguire l’esecuzione nei confronti di “__________ ”, allegando alla stessa copia del PE n. __________ e copia della sentenza 25 agosto 1997di rigetto dell’opposizione;
che l’UE ha quindi emesso la comminatoria di fallimento 11 settembre 1997 contro “__________ ”;
che contro siffatta comminatoria è insorto con ricorso 29 settembre 1997 __________, postulandone l’annullamento, a motivo del fatto che “sia la domanda di esecuzione sia del resto l’istanza presentata a suo tempo presso le competenti preture non sono state indirizzate contro la __________ bensì unicamente contro la __________ ”;
che innanzitutto va osservato che al contrario di quanto affermato dal ricorrente sia la domanda d’esecuzione 20 maggio 1997 che la domanda di prosecuzione dell’esecuzione 9 settembre 1997 sono state presentate nei confronti di “__________ e __________ (società in nome collettivo), __________, __________ ”, e ciò in conformità all’iscrizione che figura a registro di commercio __________;
che inoltre lo stesso precetto esecutivo n.__________ così come la comminatoria di fallimento impugnata sono stati emessi contro “__________
che pertanto non vi possono essere dubbi di sorta che escussa nella presente procedura è la società in nome collettivo “__________
che la comminatoria impugnata è stata emessa dall’UE in conformità degli art. 88 e 159 LEF, sulla base del citato precetto esecutivo nonché della sentenza pretorile 26 agosto 1997 che ne ha rigettato in via definitiva l’opposizione, sentenza cresciuta in giudicato e prolata formalmente nei confronti di “__________ ” (cfr. intestazione sentenza 25 agosto 1997);
che la censura del ricorrente relativa all’errata indicazione della parte convenuta negli atti presentati dalla creditrice nelle citate istanze giudiziarie - per altro superata dai relativi giudizi pretorili prolati entrambi come visto nei confronti “__________ __________ ” - sfugge manifestamente all’esame dell’autorità di vigilanza, avendo dovuto se del caso essere fatta valere mediante impugnativa contro le pregresse decisioni;
che pertanto il ricorso va respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 88 e 159 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 29 settembre 1997 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– avv. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster