AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.26304
Data decisione, Autorità:
08.08.2005, GIAR
Titolo:
Omissione/Provvedimento PP
Incarto n.
INC.2005.26304
Lugano
8 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 19 luglio
2005 da
contro
Il rifiuto, telefonico e non motivato, di concessione di
permessi di colloquio (personali e telefonici) con il fratello __________ e
la compagna __________ del Procuratore pubblico Rosa Item nell’ambito
dell’Inc. MP __________;
considerato che a mente del reclamante,
il magistrato inquirente gli avrebbe negato, in data 19 luglio 2005, tramite
una telefonata al proprio difensore, di potere beneficiare di colloqui
telefonici non sorvegliati con la compagna __________ nonché di potere
conferire liberamente con il fratello __________;
preso atto:
-
dell’invio via fax del
presente reclamo al magistrato inquirente;
-
della comunicazione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico
(proposta, non motivata, di concedere colloqui liberi come richiesto a
condizione di formulare rinuncia scritta da parte dell’accusato a chiamare
quali testi al dibattimento il fratello e la compagna);
-
della comunicazione fax 20 luglio 2005 dell’avv. __________
(rinuncia a citare al dibattimento le due persone summenzionate poiché estranee
ai fatti del procedimento);
-
della lettera 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico alla
direzione del __________ (concessione di colloqui liberi (sia telefonici che
personali) permanenti tra l’accusato e la compagna __________, rispettivamente
il fratello __________);
alla luce di quanto sopra occorre
concludere che il reclamo è divenuto di fatto privo di oggetto poiché il
magistrato inquirente ha di fatto accolto le richieste in esso contenute e la
presente decisione, se entrasse nel merito, avrebbe puro valore accademico;
la presente procedura deve quindi
essere stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto, senza prelevamento di
tassa e spese, con assegnazione delle ripetibili richieste (visto il motivo
dello stralcio).
Per
i quali motivi,
visti
gli art. 280 e ss. CPP,
decide
-
Il
reclamo è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse e spese; lo Stato rifonderà al reclamante CHF 150.00 a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster