AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00175
Data decisione, Autorità: 30.01.1998, CEF
Incarto n. 15.96.00175
Lugano 30 gennaio 1998 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 settembre 1996
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
e meglio contro lo stato di riparto 20 settembre 1996
viste le osservazioni del 15 ottobre 1996 dell’UEF __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE no. __________ del 3 luglio 1995 __________ ha proceduto in via di pignoramento contro __________ per l’incasso di un credito da salario di fr. 8’875.65 oltre interessi dal 31 maggio 1995 e spese esecutive.
B. A seguito della sua domanda 9 ottobre 1995 di proseguire l’esecuzione l’UEF di Locarno ha inserito __________ nel Gruppo n. 1 relativo al pignoramento eseguito il 13 settembre 1995 a seguito di procedura esecutiva promossa precedentemente da altro creditore (esecuzione n. __________). Il Gruppo n. 1 è costituito di sei creditori, tra i quali la stessa __________, per un credito complessivo di fr. 38’658.40, di cui fr. 9’565.65 a favore della reclamante. Oggetto del pignoramento 13 settembre 1995 è l’inventario dell’albergo “La Favorita” __________, stimato per complessivi fr. 46’730.--. All’atto del pignoramento uno dei beni pignorati è stato indicato di proprietà di tale __________, mentre tutti i rimanenti sono stati dichiarati dall’escusso di proprietà “della spettabile __________ e del __________ ”. Nella stessa occasione __________ ha dichiarato inoltre di non possedere “né beni mobili, né auto, né immobili da pignorare, all’infuori dell’inventario dell’albergo” e di essere “rappresentante della succ. __________, della quale si dichiara l’erede”.
C. L’atto di pignoramento è stato spedito a __________ in data 10 novembre 1995. In data 16 novembre 1995 __________ inoggi ha inoltrato una prima domanda di vendita.
D. Il 17 novembre 1995 l’UEF __________ ha eseguito il pignoramento “complementare” (cfr. relativo verbale) dei diritti spettanti a __________ nella successione fu __________. Relativamente a tale pignoramento la reclamante, unitamente ad altri cinque creditori, forma il Gruppo n.2. __________ ha introdotto in data 28 novembre 1995 una seconda domanda di vendita.
E. In data 13 febbraio 1996 l’UEF di Locarno ha sentito __________ unitamente ad altri creditori, in merito alla realizzazione dell’interessenza ereditaria spettante a __________.
F. Interpellata dall’UEF __________ sul modo di procedere alla realizzazione dell’interessenza ereditaria relativa alla CE fu __________, con decisione 27 marzo 1996 (inc.n. 15.96.022) questa Camera ha accertato che __________ non è membro della citata comunione ereditaria, bensì unico erede, e ha dichiarato quindi irricevibile l’istanza dell’UEF.
G. Nei giorni 2 e 12 luglio 1996 è avvenuta la pubblicazione dell’avviso d’incanto relativo agli immobili e in particolare all’albergo “La favorita” di __________, intestati alla __________ nell’ambito della parallela esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare no. __________ __________ promossa con __________ del 6 marzo 1995 da un creditore ipotecario di primo grado contro la stessa __________ e proseguita con relativa domanda di vendita 14/15 settembre 1995 del medesimo creditore.
H. A seguito della menzionata pubblicazione, con scritto 9 luglio 1996 __________ ha notificato il proprio credito all’UEF.
I. Con atto 11 luglio 1996 l’UEF ha dichiarato in un primo tempo di non poter collocare il credito insinuato da __________ nell’elenco oneri relativo ai fondi da realizzare, in particolare “in quanto non si tratta di oneri fondiari”. Successivamente il 31 luglio 1996, in evasione di un reclamo 19/29 luglio 1996 di __________, l’UEF le ha comunicato di voler procedere al “completamento del pignoramento” - a favore della __________ e di altri creditori procedenti contro __________, formanti un Gruppo n.2 - in particolare al pignoramento degli immobili intestati alla CE __________ e già oggetto della parallela procedura in via di realizzazione del pegno, e di inserire i creditori pignoranti nell’ elenco oneri relativo a siffatti beni immobili.
J. In data 13 agosto 1996 l’UEF ha proceduto al “pignoramento complementare” (cfr. relativo verbale) così come annunciato nella sua decisione 31 luglio 1996, inserendo la reclamante, unitamente ad altri cinque creditori, in un Gruppo n.3. L’avviso di pignoramento è stato spedito anche a __________ il giorno successivo.
K. Il 16 agosto 1996 è stato spedito anche a __________ l’avviso di incanto relativo ai beni immobili pignorati con contestuale comunicazione dell’elenco oneri.
L. Il 5 settembre 1996 ha avuto luogo la vendita all’asta degli immobili, conclusasi con la loro aggiudicazione all’Unione di __________ (creditore pignoratizio procedente) per fr.1’490’000.--. In base allo stato di riparto, allestito il 20 settembre 1996 e depositato il 23 settembre 1996, i creditori pignoranti (tra i quali anche __________) sono rimasti completamente insoddisfatti. Copia dello stato di riparto 20 settembre 1996 è stato inviato anche __________.
M. In data 24 settembre 1996, in risposta allo scritto 22 settembre 1996 __________, secondo cui le questioni salariali sarebbero “da considerarsi al primo posto nella liquidazione”, l’UEF di __________ ha comunicato a __________ che “i salari sono considerati privilegiati in I. classe a mente dell’art. 219 LEF unicamente in sede di fallimento” e che “la procedura in oggetto è invece quella per la realizzazione del pegno immobiliare per il mancato pagamento degli interessi ipotecari”.
N. Con scritto/reclamo del 30 settembre 1996 __________ si è rivolta a questa Camera, chiedendo in sostanza di accertare la correttezza dell’operato dell’UEF __________, in particolare rilevando quanto segue:
“in data 19.07.96 vi avevo scritto chiedendo se era possibile inserire la mia richiesta di pagamento del mio salario anche sulla messa all’asta delle proprietà __________ dopo vostro intervento presso L’UEF __________ fui messa in lista, ma poi ho ricevuto la risposta che non riceverò niente, che non è una procedura di fallimento e quindi il mio salario sarà problematico riscuoterlo”;
“inoltre vi chiedo se è possibile che una persona che ha lavorato debba sentirsi dire che non riceverà niente quando invece ero stata la prima a far le domande di vendita, quando è passato ben più di un anno dalle stesse domande di vendita, quando mi viene sempre detto che __________ __________ non era l’erede, ma invece lo era e lo feci subito notare agli impiegati dell’UEF __________ (...), quando non sono mai state pignorate le proprietà personali __________auto, salario, effetti personali, ecc.), oppure perché non sono stati sequestrati gli incassi dell’albergo 95-96 per soddisfare i diritti del personale”;
“(...) allo __________ è stato dato diritto di mettersi in lista dei creditori ed inoltre prima del mio salario da lui dovutomi, come è possibile che sia passata dal gruppo no. 1 al gruppo numero 2 ed ora addirittura nel gruppo numero 3”;
“credo sia vostro dovere controllare che non ci siano dei favoritismi a mio scapito”.
O. Nelle sue osservazioni 15 ottobre 1996 l’UEF ribadisce la correttezza del proprio operato.
Considerato
in diritto: 1. a) Per l’art. 110 cpv.1 LEF i creditori che presentano domanda di pignoramento (leggasi domanda di continuazione dell’esecuzione) entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento a favore di altro creditore, partecipano allo stesso formando un (primo) gruppo, e l’organo esecutivo completa - d’ufficio - il pignoramento man mano, in quanto risulti necessario in base alla stima dei beni già pignorati per coprire tutti i crediti di questo gruppo [cosiddetta “__________ ”, o pignoramento complementare a seguito della partecipazione di altri creditori [così nel Formulario Mod. 7, nelle Spiegazioni, cifra 1, da non confondere con il pignoramento complementare (recte:successivo) ex art. 145 LEF (“Nachpfändung” nella terminologia tedesca), che non rappresenta un’estensione del pignoramento principale, bensì costituisce un pignoramento indipendente, la cui esecuzione non pregiudica i diritti derivanti da precedenti pignoramenti sul medesimo bene, cfr. sulla distinzione tra i due istituti in particolare __________, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 25 n.23 p.203; Fritzsche/Walder, Schuld- betreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984 , §32 n.12 p. 459]. I creditori che presentano domanda di pignoramento solo dopo siffatto termine, formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF): un secondo gruppo sarà dunque formato da quei creditori che avranno presentato la propria domanda di pignoramento dopo lo scadere del termine di partecipazione al primo gruppo (trenta giorni dall’esecuzione del pignoramento richiesto dal primo creditore - in ordine di tempo - del primo gruppo ed eseguito a favore appunto dei creditori del primo gruppo), ma ancora entro trenta giorni dall’esecuzione del pignoramento separato a seguito della domanda di pignoramento del primo creditore già facente parte del secondo gruppo, e così via per gli ulteriori eventuali gruppi (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 198). I beni già pignorati a favore del primo gruppo possono venire nuovamente pignorati a favore di gruppi successivi, limitatamente però all’ eventuale eccedenza che dovesse risultare dalla realizzazione dopo il soddisfacimento completo dei creditori del gruppo anteriore (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF).
b) All’interno di uno stesso gruppo - ed è questo lo scopo principale dell’istituto del pignoramento in via di partecipazione, in attenuazione del principio della priorità (“Vorrangsprinzip”) che caratterizza la procedura esecutiva speciale - i creditori si trovano in linea di principio su un piano di parità, nel senso che il ricavo dalla realizzazione dei beni pignorati a favore di un gruppo servirà in primo luogo - dedotte le spese di realizzazione e ripartizione - al soddisfacimento di tutti i creditori che compongono lo stesso gruppo (cfr. Gilliéron, op.cit., p. 196; Amonn/Gasser, op.cit., § 25 n.17 p. 201s.). In tal caso il ricavo viene semplicemente distribuito ai creditori, senza necessità di allestire alcuna graduatoria. Soltanto qualora la somma ricavata non bastasse a coprire l’ammontare complessivo dei crediti appartenenti ad un gruppo - e non potendosi procedere ad alcun pignoramento complementare (recte: successivo) ex art. 145 cpv. 1 LEF - , l’Ufficio esecuzione allestirà lo stato di graduazione (“graduatoria”) dei crediti appartenenti a detto gruppo, tenendo conto delle classi ex art. 219 LEF in cui verrebbero collocati nel fallimento del debitore (cfr. art. 146 cpv. 2 LEF; Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. I, §27 n.1 s. p. 389 s. e §32 n.14 p.459; Amonn/Gasser, op.cit., § 30 n.2 e 6, p.250).
c) Per l’art. 113 cpv. 1 primo periodo RFF se il fondo venduto in un’esecuzione in via di realizzazione del pegno era in pari tempo oggetto di pignoramento, nello stato di riparto (relativo all’esecuzione in via di realizzazione) l’ufficio esecuzione terrà conto soltanto dei creditori pignoratizi, escludendone i creditori partecipanti al pignoramento. Se dopo il pagamento delle spese di realizzazione e di riparto nonché dei creditori pignoratizi istanti e, al caso, dei creditori pignoratizi posteriori, resta un’eccedenza, l’ufficio la riterrà per includerla nello stato di riparto dell’esecuzione in via di pignoramento (art. 113 cpv. 1 secondo periodo RFF). In ogni modo il ricavo della vendita del fondo costituito in pegno non può essere impiegato né per coprire le spese d’esecuzione in via di pignoramento né per tacitare i creditori partecipanti a quest’esecuzione (in via di pignoramento) prima che i creditori pignoratizi non siano soddisfatti completamente (art. 113 cpv. 1 RFF).
b) In data 17 novembre 1995 l’UEF di Locarno ha eseguito - d’ufficio - un pignoramento denominato “complementare” a favore dei creditori appartenenti al Gruppo n. 1, pignorando i diritti spettanti a __________ nella successione __________: l’inventario precedentemente pignorato era stato dichiarato dallo stesso __________ “di proprietà della comunione ereditaria __________ rappresentata dal signor __________.” oltre che di sua proprietà (cfr. “inventario” manoscritto di pignoramento del 13 settembre 1996, foglio 7, seconda pagina in fondo). L’UEF ha poi indicato detti creditori come “Gruppo n. 2”. A rigore ci si può chiedere se tale gruppo, che coincide con il Gruppo n. 1 relativo al pignoramento dell’inventario, non avrebbe dovuto denominarsi ancora Gruppo n. 1, e intendere il pignoramento effettuato -avvenuto d’ufficio prima della realizzazione dei beni già pignorati (l’inventario dell’albergo) - ancora come pignoramento complementare ex art. 110 LEF (Ergänzungspfändung), in estensione quindi del pignoramento (principale) 13/20 settembre 1996. La questione può tuttavia rimanere indecisa, non avendo influito in alcun modo sull’esito della procedura per la ricorrente: l’escusso è risultato infatti essere l’unico erede nella successione __________, per cui il pignoramento dei diritti spettanti all’escusso dalla stessa successione è venuto a cadere.
c) In data 13 agosto 1996 l’UEF __________ ha eseguito un nuovo pignoramento a favore dei creditori appartenenti al Gruppo n. 1 (nella procedura esecutiva in via di pignoramento __________, pignorando degli immobili, tra i quali l’albergo “La favorita”, già oggetto di una procedura di realizzazione del pegno immobiliare promossa contro la Comunione ereditaria __________ dal creditore pignoratizio con PE n. __________ del 6 marzo 1995. Nel relativo verbale di pignoramento “complementare” l’UEF ha denominato il gruppo della ricorrente Gruppo n. 3.
Nell’elenco oneri 16 agosto 1996 relativo agli immobili di cui all’esecuzione in via di realizzazione del pegno n.__________, rettificato il 22 agosto 1996, i creditori formanti il gruppo cui fa parte la ricorrente risultano iscritti sub cifra 3 “Restrizioni delle facoltà di disporre/ Pignoramenti annotati a carico __________ 1958, __________ in qualità di unico erede della CE __________ ” e sono indicati come Gruppo n.2. Sotto la stessa cifra, con l’indicazione “Pignoramenti annotati a carico della CE __________ ”, sono inoltre iscritti diversi altri creditori suddivisi in più gruppi, in particolare in un Gruppo n.1 (sette creditori), in un Gruppo n.2 (tre creditori), in un Gruppo n.3 (un creditore) e in un Gruppo n.4 (sei creditori). Siffatte annotazioni di pignoramenti sono precedute nell’elenco oneri sub cifra 1 da crediti garantiti da ipoteca legale a favore di enti pubblici per complessivi fr. 64’268.90 e sub cifra 2 da un credito garantito di complessivi fr. 3’926’395.30 da cartelle ipotecarie riferito al creditore pignoratizio procedente. I beni immobili sono stati aggiudicati il 5 settembre 1996 per fr. 1’490’000.--.
Alla luce dell’esito della realizzazione dei beni immobili, che non ha consentito di soddisfare neppure il creditore pignoratizio procedente, la questione dell’indicazione dei gruppi rispettivamente della concorrenza e priorità dell’uno rispetto all’altro nell’elenco oneri diviene priva di qualsiasi rilevanza pratica, non essendovi infatti a priori eccedenza alcuna che possa essere inclusa nello stato di riparto dell’esecuzione in via di pignoramento interessante la ricorrente (cfr. art. 113 cpv. 1 secondo periodo RFF). In questo senso è corretto lo stato di riparto 20 settembre 1996 relativo all’esecuzione n. __________ PI dove è indicato, in merito ai creditori partecipanti ai pignoramenti iscritti a elenco oneri, “completamente perdenti”, pur dando atto alla ricorrente che l'indicazione dei gruppi non è stata di cristallina evidenza.
d) Per completezza va infine ricordato che la questione sollevata dalla ricorrente in merito al privilegio ex art. 219 LEF di cui beneficerebbe il proprio credito in quanto pretesa da salario, a questo stadio di procedura è prematura e potrà divenire attuale, se del caso, unicamente una volta che saranno realizzati tutti i beni pignorati a favore del gruppo cui essa appartiene: soltanto infatti nell’ipotesi in cui la somma ricavata non bastasse a coprire le pretese di tutti i creditori appartenenti al medesimo gruppo, e non potendosi procedere ad alcun pignoramento complementare ex art. 145 LEF, si dovrà far luogo - sempre che dopo deduzione delle spese (cfr. art. 144 cpv. 3 LEF) sia rimasta un’eccedenza da distribuire - alla formazione della graduatoria e allo stato di riparto, collocando i creditori del gruppo nella classe che avrebbero occupato nel fallimento (cfr. 146 LEF).
Richiamati gli art. 110 e 144 LEF, 113 RFF
pronuncia: 1. Il reclamo 30 settembre 1996 __________in quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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