AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1996.00164
Data decisione, Autorità: 30.01.1998, CEF
Incarto n. 15.96.00164
Lugano 30 gennaio 1998 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 settembre 1996
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto _________, e meglio contro l'elenco oneri del 21 agosto 1996, nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare __________ promosse contro il ricorrente
interessanti pure
richiamato il decreto presidenziale 4 ottobre 1996, con il quale al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 23 settembre 1996 __________
26 settembre1996 __________
30 settembre 1996 __________ esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare __________ promossa __________ (in seguito ) contro __________ mediante precetto esecutivo 12/16 gennaio 1996 dell’Ufficio Esecuzione di Lugano, lo stesso istituto ha chiesto con domanda 17 luglio 1996 la vendita delle particelle _________ intestate all’escusso.
B. In data 23 luglio 1996 l’UE di Lugano ha inviato per raccomandata agli interessati, e a __________ per rogatoria, copia dell’avviso di incanto unico relativo alle due particelle oggetto dell’esecuzione con l’indicazione, tra l’altro, della data, dell’ora e del luogo dell’incanto (29 novembre 1996, ore 15.00, a ), del termine per le insinuazioni di oneri fondiari (16 agosto 1996) e del termine a partire dal quale si sarebbero potute consultare le condizioni d’asta (13 novembre 1996). Identico avviso d’incanto è stato pubblicato sul __________ n. 60 del 26 luglio 1996.
C. Con domanda 18 agosto 1996, __________ ha presentato la domanda di vendita della particella __________ anche nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare __________, pure da lei promossa contro __________ 12 dicembre 1996/2 gennaio 1996.
D. In data 21 agosto 1996 l’UE ha comunicato per raccomandata agli interessati, a __________ per rogatoria, l’elenco oneri relativo alle due particelle __________ e riferito alle esecuzioni _________ In esso figurano i seguenti crediti garantiti da pegno immobiliare:
Sub “IPOTECHE LEGALI”
Cifra 1: Comune __________
(contabilità generale, servizio esazione)
Mappale
per complessivi fr. 97’582.15
(da pagarsi in contanti)
Mappale
per complessivi fr. 37.-- e un credito per “contr. costruzione impianti depurazione acque” di fr. 3’764.00
il tutto per complessivi fr. 3’801.--
(da pagarsi in contanti)
Sub “IPOTECHE LEGALI”
Cifra 2: Comune di Lugano
(ufficio contribuzioni)
per complessivi fr. 684’208.05
(da pagarsi in contanti)
Sub “IPOTECHE CONVENZIONALI”
Cifra 3: __________
credito (capitale più interessi valuta 29.11.1996) di complessivi fr. 80’632’115.00 relativo alla C.I. al portatore di nominali fr. 65’000’000.-- e interessi al 7% gravante in I rango il mappale n. __________
credito (capitale più interessi valuta 29.11.1996) di complessivi fr. 24’810’007.90 relativo alla __________ al portatore di nominali fr. 20’000’000.-- e interessi al 7% gravante in I rango il mappale n. __________ e in II rango il mappale _________
“cto corr. 249.000.01 B/0230” di fr. 125’198.10
“spese” di fr. 13’182.00
il tutto per complessivi fr. 105’580’503.--
(da pagarsi in contanti)
Sub “IPOTECHE CONVENZIONALI”
Cifra 4: Il Portatore
di complessivi fr. 18’150’000.--
(fr. 15’000’000.-- da assegnarsi
e fr. 3’150’000.-- da pagarsi in contanti)
Sub “IPOTECHE CONVENZIONALI”
Cifra 5: Il Portatore
di complessivi fr. 12’100’000.--
(fr. 10’000’000.-- da assegnarsi
e fr. 2’100’000.-- da pagarsi in contanti)
Sub “IPOTECHE CONVENZIONALI”
Cifra 6: Il Portatore
di complessivi fr. 12’100’000.--
(fr. 10’000’000.-- da assegnarsi
e fr. 2’100’000.-- da pagarsi in contanti)
E. Con reclamo 2/3 settembre 1996 __________ postula l’annullamento dell’elenco oneri 21 agosto 1996 rispettivamente la sua rettifica con conseguente nuovo deposito, muovendo in sostanza le seguenti censure:
sub “Ipoteche legali”, cifra 1, con riferimento al mappale __________, sarebbero state iscritte tasse canalizzazione e uso per gli anni dal 1991 al 1996 senza considerare che contro di esse sono stati presentati dei ricorsi, “cosicché queste tasse non hanno validità legale”; inoltre, con riferimento sia al mappale __________ che a quello __________, per la tassa di canalizzazione 1996 è iscritto l’intero importo annuale, invece di un importo calcolato pro rata dal 1° gennaio al 29 novembre 1996;
sub “Ipoteche legali”, cifra 2, con riferimento ad entrambi i mappali, non potrebbero essere iscritte le imposte immobiliari relative gli anni 1989 e 1990, e ciò “in base alla prescrizione di 5 anni che nel frattempo è subentrata”; inoltre, a mente del reclamante, “per tutte le imposte si possono indicare nell’elenco oneri soltanto l’importo per tre interessi annui scaduti e l’interesse annuo corrente”, mentre nel caso concreto “dall’elenco oneri non si può dedurre come l’Ufficio di esecuzione calcola gli interessi, a quale tasso e da quale data”; infine anche per l’imposta immobiliare 1996 dovrebbe essere iscritto soltanto un importo calcolato pro rata;
sub “Ipoteche convenzionali”, cifra 3, sono indicati sotto “credito notificato” due importi di fr. 80’632’115.00 e fr. 24’810’007.90 senza alcuna indicazione da parte dell’Ufficio di esecuzione in merito alla composizione di tali importi, ai tassi d’interesse applicati rispettivamente alla loro data di decorrenza;
l’Ufficio di esecuzione avrebbe infine omesso di calcolare l’interesse annuo corrente sul capitale delle tre cartelle ipotecarie al portatore iscritte alle cifre 4, 5 e
F. Delle osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143bis LEF (per il rinvio dell’art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF ,rispettivamente, per quanto qui di rilievo, dagli art. da 29 a 42 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF).
a) Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non saranno menzionate nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1, primo periodo, seconda parte RFF); d’ altra parte l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF).
L’apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36 RFF è stata risolta dal Tribunale federale nel senso che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria (tempestivamente) notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Va però precisato che quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione.
b) Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. P. Tuor/ B. Schnyder/ J. Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’ elenco oneri non può invece essere rifiutata. D’altra parte, qualora una pretesa (tempestivamente notificata) divergesse (nel quantum o nel grado) dall’iscrizione a registro fondiario, l’Ufficio è comunque tenuto a iscrivere nell’elenco oneri la pretesa così come notificata, indicando nel contempo il contenuto dell’iscrizione a registro fondiario (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, § 28 n. 25, p. 240 s.). Sarà poi nell’ambito della apposita procedura di appuramento che sarà data la possibilità di esaminare la fondatezza (dal profilo materiale) delle pretese iscritte nell’elenco oneri (cfr. art. 140 cpv. 2 LEF, art. 37 e ss. RFF).
L’art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
a) L’art. 96 cpv. 1 della Legge (cantonale) d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA, del 2 aprile 1975, in RL 9.1.1.2) stabilisce che il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili. Per l’art. 107 cpv. 3 LALIA contributi di questo genere godono del privilegio dell’ipoteca legale indiretta, che cioè richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. Gli art. 109 e 110 LALIA prevedono che il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati devono pagare una tassa di allacciamento alla rete delle canalizzazioni rispettivamente una tassa d’uso degli impianti. Siffatte tasse non beneficiano, al contrario del contributo di costruzione, della garanzia di un’ipoteca legale.
b) Il reclamante sostiene che contro le “tasse canalizzaz. e uso” riferite al mappale __________ sarebbero pendenti dei ricorsi, per cui le stesse non potrebbero essere iscritte nell’elenco oneri. Nelle sue osservazioni 30 settembre 1996 il Comune di __________ afferma che “non risulta a nostra conoscenza che avverso le tasse di canalizzazione siano stati inoltrati ricorsi” e aggiunge che “l’art. 110 LALIA specifica che la tassa di canalizzazione - tassa d’uso è una tassa annuale, onde per cui non risulta essere dovuta pro rata temporis” (cfr. osservazioni, p. 2 ad 1).
Ora, a prescindere dalle censure sollevate dal reclamante - che per altro confonde il contributo di costruzione ex art. 96 ss. LALIA, contro cui sono dirette le impugnative cui fa riferimento (cfr. doc. 3 e doc. 4 allegati al suo reclamo 2 settembre 1996) con le tasse d’uso ex art.110 LALIA, cui invece all’evidenza si riferiscono i crediti per “tasse canalizzaz. e uso” notificati dall’ente pubblico (cfr. oltre che la denominazione del tipo di credito, il richiamo esplicito all’art. 110 LALIA dello stesso Comune nelle sue osservazioni), sia il credito di complessivi fr. 97’582.15 riferito al mappale __________ per “tasse canalizzaz. e uso” 1991/ 1993/ 1994/ 1995/ 1996 che quello di complessivi fr. 37.-- riferito al mappale __________ per “tasse canalizzaz. e uso“ 1991/ 1995/ 1996 vanno d’ufficio depennati dall’elenco oneri in quanto, come esposto al considerando precedente, non godono del beneficio dell’ipoteca legale e pertanto non implicano oneri reali per i fondi. Su questo punto il reclamo __________, pur con altre motivazioni, va accolto.
a) Per l’art. 252 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (in seguito LT, in vigore dal 1° gennaio 1995 e applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali successivi alla sua entrata in vigore, art. 324 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’art. 836 CC è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 183 LAC (cpv.1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e per la sua validità non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). Tale norma riprende nella sostanza, precisandolo, l’art. 229 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito vLT ed applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995).
b) L’UE ha iscritto nell’elenco oneri i crediti contestati così come sono stati notificati dal Comune con atto d’insinuazione 14 agosto 1996. Ad un esame prima facie siffatti crediti per imposte comunali e immobiliari [varianti tra fr. 64’471.20 (1991) e fr. 75’699.30 (dal 1992)] appaiono compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 229 vLT (per le imposte fino al 1994 compreso) rispettivamente 252 LT (per le imposte degli anni successivi): in particolare tenuto conto di un valore di stima ufficiale (attuale) dei due mappali di complessivi fr. 75’334’995.-- (cfr. avviso d’incanto unico __________), non appaiono neppure nel quantum manifestamente sprovvisti del beneficio della garanzia dell’ipoteca legale diretta, riservato l’ eventuale futuro accertamento del giudice del merito. Sfugge invece al limitato potere di cognizione dell’UE, e di conseguenza dell’autorità di vigilanza, sia l’esame dell’eccezione di prescrizione dei crediti d’imposta (o dell’ipoteca legale ad essi riferita) per gli anni 1989 e 1990, che la verifica del calcolo degli interessi, che l’esatta determinazione del quantum dell’imposta dovuta per il 1996, questioni queste di esclusiva competenza del giudice del merito nell’ambito della apposita procedura di appuramento dell’elenco oneri; per quanto riguarda l’estensione della garanzia dell’ipoteca legale va comunque ricordato che per crediti di imposta come quelli di cui è questione fa stato la normativa fiscale, che non prevede per gli interessi la limitazione all’anno corrente e ai tre anni precedenti (cfr. art. 818 CC). Su questi punti il reclamo va pertanto respinto.
contesta pure i crediti iscritti a favore della creditrice procedente, in quanto l’UE non avrebbe evidenziato “come si compone questo importo, su quale tasso d’interesse si basa per calcolare l’importo e da quale data inizia la decorrenza degli interessi”.
Si tratta all’evidenza di una contestazione inerente al quantum del credito notificato. L’UE ha iscritto nell’elenco oneri gli importi complessivi di fr. 80’632’115.-- e di fr. 24’810’007.90 (comprensivi del capitale nominale delle due C.I, degli interessi, degli interessi di mora e delle spese) così come gli sono stati notificati __________ con scritto 14 agosto 1996; l’UE ha pure indicato il contenuto del registro fondiario relativo ai due mappali, dove risultano iscritte una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 60’000’000.-- con interessi al 7% gravante in I rango il mappale n. __________ e una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 20’000’000.-- con interessi al 7% gravante in I rango il mappale n. __________ e in II rango il mappale n. __________. A un esame prima facie, al quale si deve limitare l’Ufficio di esecuzione e con esso l’Autorità di vigilanza, il credito insinuato risulta nel suo complesso sostanzialmente garantito dalle cartelle ipotecarie, riservata l’esatta determinazione numerica in via di accertamento nelle forme del diritto civile; l’UE poteva e doveva pertanto iscrivere nell’elenco oneri il credito così come notificato dalla __________ (cfr. sopra, cons. 1b in fine). Anche su questo punto il reclamo si rivela pertanto senza fondamento.
Sub “Ipoteche convenzionali”
cifra 4: Il Portatore
in luogo di complessivi fr. 18’150’000.--, fr. 18’535’000.-, così calcolati:
capitale fr. 15’000’000.--
interessi 3 anni al 7% fr. 3’150’000.--
interessi correnti 7%
17.07.96
fr. 18’535’000.--
Sub “Ipoteche convenzionali”
cifra 5: Il Portatore
in luogo di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 12’356’666.65, così calcolati:
capitale fr. 10’000’000.--
interessi 3 anni al 7% fr. 2’100’000.--
interessi correnti 7%
17.07.96
fr. 12’356’666.65
Sub “Ipoteche convenzionali”
cifra 6: Il Portatore
in luogo di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 12’356’666.65, così calcolati:
capitale fr. 10’000’000.--
interessi 3 anni al 7% fr. 2’100’000.--
interessi correnti 7%
17.07.96
fr. 12’356’666.65
a) In concreto nessuno ha notificato i crediti pignoratizi in esame. Dal momento che le tre cartelle ipotecarie risultano iscritte a registro fondiario, l’UE ha proceduto d’ufficio all’ iscrizione dei relativi crediti nell’elenco oneri in base all’art. 140 cpv. 1 LEF. Ora prima ancora di esaminare la questione sollevata dal reclamante e relativa all’iscrizione degli interessi ipotecari correnti, occorre chiedersi se siffatta iscrizione d’ufficio - in difetto di insinuazione da parte del titolare - possa e debba estendersi oltre che al capitale nominale della cartella ipotecaria iscritta a registro fondiario anche agli interessi, siano essi correnti o precedentemente scaduti.
b) Per l’art. 138 cpv. 1 n. __________ i creditori pignoratizi devono insinuare all’ufficio d’esecuzione, entro il termine impartito, le loro pretese sull’immobile, “specialmente per interessi e spese”; in caso contrario le loro pretese rimangono escluse da ogni partecipazione alla somma ricavata dall’incanto, salvo che i loro diritti risultino iscritti nel registro fondiario. In quest’ultimo caso infatti l’ufficio giusta l’art. 140 cpv. __________ deve procedere d’ufficio alla loro iscrizione nell’elenco oneri, atteso che in caso di rifiuto o omissione dell’ iscrizione di oneri risultanti dal registro fondiario è aperta la via del ricorso all’autorità di vigilanza (cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF; K. Amonn, op.cit., § 28, p. 240 n. 24 e p. 242 n. 35). In due decisioni invero piuttosto datate ma tuttora valide [DTF 31(1905) I 148 ss. e 33 (1907) I 461 ss.], il Tribunale federale ha esaminato la portata dell’iscrizione d’ufficio ex art. 140 cpv. 1 LEF, concludendo che siffatto obbligo d’iscrizione non si estende anche alla garanzia per tre interessi annuali scaduti ex art. 818 cpv. 1 n. 3 CC. Da iscrivere d’ufficio sono invece soltanto il credito capitale nonché, come osserva __________ richiamando le citate sentenze, gli interessi correnti (cfr. Carl Jäger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, édition française, Lausanne/Genève 1920, n. 12 ad art. 138 LEF; cfr. anche Simonius/Sutter, op.cit., Vol. II, p. 188 s.).
c) Ne consegue che nel caso in esame, in difetto di ogni insinuazione relativa alle tre cartelle ipotecarie al portatore iscritte a registro fondiario, nell’elenco oneri possono e devono essere iscritti le seguenti pretese:
Sub “Ipoteche convenzionali”
cifra 4: Il Portatore
in luogo di complessivi fr. 18’150’000.--, fr. 15’385’000.-, così calcolati:
capitale fr. 15’000’000.--
interessi correnti 7%
17.07.96
fr. 15’385’000.--
Sub “Ipoteche convenzionali”
cifra 5: Il Portatore
in luogo di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 10’256’666.65, così calcolati:
capitale fr. 10’000’000.--
interessi correnti 7%
17.07.96
fr. 10’256’666.65
Sub “Ipoteche convenzionali”
cifra 6: Il Portatore
in luogo di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 10’256’666.65, così calcolati:
capitale fr. 10’000’000.--
interessi correnti 7%
17.07.96
fr. 10’256’666.65
In questo senso l’elenco oneri 21 agosto 1996 va d’ufficio rettificato e il reclamo __________, in punto alla questione degli interessi correnti, accolto.
Richiamati gli art. 138, 140, 151 ss. LEF, 36, 102 RFF, 836 CC, 183 LAC, 96,103,107,110 LALIA, 252 LT, 229 vLT,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 settembre 1996 di __________) è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza l’elenco oneri 21 agosto 1996 è così modificato:
Sub “IPOTECHE LEGALI”
cifra 1: Comune __________
(contabilità generale, servizio esazione)
Mappale n. __________
sono depennati i crediti notificati per “tassa canalizz. e uso” 1991, 1993, 1994, 1995 e 1996 per complessivi fr. 97’582.15
Mappale n. __________
sono depennati i crediti per “tassa canalizz. e uso” 1991, 1995 e 1996 per complessivi fr. 37.--
resta iscritto (invariato) il credito per “contr. costruzione impianti depurazione acque” di fr. 3’764.00
Sub “IPOTECHE LEGALI”
cifra 2: Comune di Lugano
(ufficio contribuzioni)
restano iscritti (invariati) i crediti per imposte immobliari 1989, 1990, 1991, 1992,1993, 1994, 1995, 1996 (importi provvisori per gli ultimi due anni) con interessi per complessivi fr. 684’208.05
Sub “IPOTECHE CONVENZIONALI”
cifra 3: __________
restano iscritti (invariati) i crediti notificati dalla creditrice e cioè:
credito (capitale più interessi valuta 29.11.1996) di complessivi fr. 80’632’115.00 relativo alla __________ al portatore di nominali fr. 65’000’000.-- e interessi al 7% gravante in I rango il mappale n. __________
credito (capitale più interessi valuta 29.11.1996) di complessivi fr. 24’810’007.90 relativo alla __________. al portatore di nominali fr. 20’000’000.-- e interessi al 7% gravante in I rango il mappale n. __________ e in II rango il mappale n. __________
“__________ di fr. 125’198.10
“spese” di fr. 13’182.00
il tutto per complessivi fr. 105’580’503.--
Sub “IPOTECHE CONVENZIONALI”:
cifra 4: Il Portatore
il credito relativo alla __________ al portatore di nominali fr. 15’000’000.-- e interessi al 7% gravante in III rango il mappale n. __________ è iscritto come segue:
in luogo di complessivi fr. 18’150’000.--, fr. 15’385’000.-, così calcolati:
capitale fr. 15’000’000.--
interessi correnti 7%
17.07.96
fr. 15’385’000.--
Sub “IPOTECHE CONVENZIONALI”
cifra 5: Il Portatore
il credito relativo alla __________. al portatore di nominali fr. 10’000’000.-- e interessi al 7% gravante in IV rango il mappale n. __________ è iscritto come segue:
in luogo di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 10’256’666.65, così calcolati:
capitale fr. 10’000’000.--
interessi correnti 7%
17.07.96
fr. 10’256’666.65
Sub “IPOTECHE CONVENZIONALI”
cifra 6: Il Portatore
il credito relativo alla __________. al portatore di nominali fr. 10’000’000.-- e interessi al 7% gravante in IV rango il mappale n. __________ è iscritto come segue:
in luogo di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 10’256’666.65, così calcolati:
capitale fr. 10’000’000.--
interessi correnti 7%
17.07.96
fr. 10’256’666.65
1.2. E’ fatto ordine all’Ufficio esecuzioni del Distretto __________ di procedere alla modifica di cui al dispositivo __________., rettificando altresì gli importi globali corrispondenti.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della ricevuta CEF del Tribunale d'appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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