AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00122
Data decisione, Autorità: 08.01.1998, CEF
Incarto n. 15.96.00122
Lugano 8 gennaio 1998 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 luglio 1996 di
contro l’operato dell’amministrazione speciale
nel fallimento di
in tema di allestimento della graduatoria;
viste le osservazioni 21 agosto 1996 della __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in data 8 aprile 1993 è stato pronunciato il fallimento di __________
che il 22 novembre 1993 ha avuto luogo presso l’Ufficio dei fallimenti del Distretto __________ (in seguito UF) la prima assemblea dei creditori, in occasione della quale è stata designata __________ quale amministrazione speciale del fallimento;
che il 5 luglio 1996 la graduatoria è stata depositata presso l’UF __________ nonché presso l’amministrazione speciale del fallimento __________ e i creditori ne sono stati avvertiti oltre che con avviso personale 3 luglio 1996, mediante avviso pubblicato in stessa data sul __________ e sul __________;
che in siffatta graduatoria, sub “2. Crediti garantiti da pegno manuale, __________ ” figura un credito di complessivi fr. 7’604’203.93 a favore di __________ così iscritto:
"Credito secondo contratto del 5.11.86 6’647’274.18
interessi non pagati 942’172.50
8.75% interessi da 1.4.93 da 8.4.93 14’757.25
Totale 7’604’203.93
garantito da:
cartella ipotecaria al portatore __________ 500’000.00
al sesto rango, grava pure sulle PPP
parcella 400, __________
pegni di terzi secondo lettera:
3 cartelle ipotecarie __________
di ciascuna Fr. 100’000.-- gravanti sulla
particella 759, app. no.3 in __________ __________ 300’000.00
28 cartelle ipotecarie su un totale di
gravanti sulle proprietà per piani __________ 725’000.00
proprietà
1 cartella ipotecaria 150’000.00
gravante sui __________ (...)
La richiesta annunciata di Fr. 7’604’203.93 viene accettata nelle richieste garantite da pegni fondiari. Pegni di terzi gravante __________ Fr. 300’000.-- __________ di Fr. 150’000.-- saranno liquidati secondo Articolo 53 RUF fuori della procedura fallimentare.”
che con scritto 11 luglio 1996 il patrocinatore della __________ ha comunicato all’amministrazione speciale del fallimento l’intervenuta fusione della propria cliente con altra società e la successiva cessione di tutti i crediti della __________ nei confronti del fallito alla casa madre ____________________, __________, chiedendo che da quel momento in avanti nel fallimento __________ venisse indicata quale creditrice quest’ultima società;
che con reclamo 15 luglio 1996, erroneamente indirizzato direttamente a questa Camera, __________, si è aggravata contro la graduatoria 5 luglio 1996, rilevando come nella stessa sia stato iscritto soltanto il credito di fr. 7’604’203.93, mentre non figuri il credito di fr. 521’277.60 oltre accessori notificato contemporaneamente al primo, con scritto 28 aprile 1993; la reclamante ne chiede pertanto la verifica da parte dell’amministrazione speciale e la collocazione nella graduatoria; relativamente al credito già collocato (di fr. 7’604’203.93) la reclamante chiede inoltre che quale creditrice venga iscritta la __________ e non più la __________ come invece figura;
che nelle sue osservazioni 21 agosto 1996 __________. ha rilevato che:
“è esatto che la reclamante il 28 aprile 1993 insinuò due crediti“;
“come si può dedurre dal presente documento (scritto 28 aprile 1993 del patrocinatore della __________ indirizzata all’ UF, ndr.) la creditrice fece valere alla pagina 1 Fr. 7’589.446.68 più interessi e alla pagina 3 l’importo di Fr. 521.277.60”;
“quando l’amministrazione speciale potè ritirare gli atti del fallito presso l’Ufficio Fallimenti ricevette anche l’elenco delle insinuazioni”, dal quale però sarebbe stata omessa la registrazione del credito di fr. 521’277.60 e;
“malauguratamente questo sbaglio si trascinò, in quanto sia l’amministrazione speciale che il comitato ristretto (recte: la delegazione) dei creditori (...) non si accorsero che la creditrice aveva un secondo credito elencato nella pagina 3 (dello scritto 28 aprile 1993, n.d.r);
che per quanto riguarda invece l’iscrizione della reclamante quale (nuova) creditrice dell’altra pretesa (collocata), __________ ____________________ si limita ad osservare che l’avvenuta “cessione __________ comunicata all’amministrazione l’11 luglio 1996, quindi ben diversi giorni dopo la pubblicazione nel __________ del 5 luglio 1996” e conclude chiedendo “che il credito insinuato il 28 aprile 1993 di fr. 521’277.60 più interessi sia ammesso e collocato nella graduatoria del fallimento __________ ”;
che le censure sollevate dal reclamante concernono aspetti procedurali connessi con l’allestimento della graduatoria (in particolare la mancata verifica e collocamento di un credito da parte dell’amministrazione fallimentare), per far valere i quali è data la via del ricorso ex art. 17 LEF (cfr. DTF 119 III 84, 115 III 144 cons. 1; 103 III 14 cons. 1 e rif.; CEF 16 agosto 1994 su reclamo K.R., cons. 3 e rif.; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §49 p.303 n.17ss; K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §46 p.371 n.41ss);
che agli atti risulta lo scritto 28 aprile 1993 __________ indirizzato all’ UF dal quale si evince l’ insinuazione di due crediti, il primo di fr. 7’589’446.68 più interessi dell’8,75% dal 1° aprile 1993 derivante dai contratti di credito 5 novembre 1986 e 22 maggio 1989 e garantito da pegno mobiliare e il secondo di fr. 521’277.60 più interessi del 10,75% derivante da un rapporto di fideiussione solidale (atto pubblico 24 settembre 1984);
che l’amministrazione speciale __________ dichiara nelle sue osservazioni 21 agosto 1996 di riconoscere il credito della reclamante di fr. 521’277.60 così come risulta dallo scritto 28 aprile 1996 __________ al quale fa esplicito riferimento (e dunque fr. 521’277.60 più interessi al 10.75% dal 1° febbraio 1992), non opponendosi alla sua collocazione nella graduatoria fallimentare;
che pertanto su questo punto il gravame è evaso, atteso che l’amministrazione speciale del fallimento procederà alla collocazione di siffatto credito conformemente agli art. 245 ss. LEF;
che per quanto riguarda la richiesta di rettifica del creditore per intervenuta cessione dei crediti, benché l’indicazione nella graduatoria 5 luglio 1996 della (precedente) __________ non costituisca alcuna irregolarità, corrispondendo da un lato a quanto indicato nella notifica 28 aprile 1993 e dall’altro lato essendo stato comunicato il cambiamento di creditore alla __________. soltanto dopo l’allestimento e il deposito della graduatoria, alla luce della documentazione prodotta con il reclamo (doc. 3: estratto dal FUSC del 27 febbraio 1996 relativo alla fusione __________ e contestuale assunzione di attivi e passivi da parte della __________; e doc. 4: atto di cessione 19 aprile 1996 dei crediti verso __________ __________) nulla si oppone a tenerne conto in occasione del nuovo deposito della graduatoria, giacché eventuali contestazioni di natura materiale relative al trasferimento dei crediti potranno essere fatti valere mediante impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF;
che in questo senso il gravame va accolto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 244 ss. LEF
pronuncia: 1. Il reclamo 15 luglio 1996 __________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. L’amministrazione speciale __________, procederà alla collocazione nella graduatoria fallimentare
1.2. L’amministrazione speciale __________, procederà altresì alla rettifica del titolare del credito di fr. 7’604’203.93 collocato sub “2. Crediti garantiti da pegno manuale, __________, e meglio sostituendo ___________
1.3. A modifiche avvenute l’amministrazione speciale __________ procederà a nuovo deposito della graduatoria nelle forme di rito.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster