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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.00104
Data decisione, Autorità: 22.01.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00104
Lugano 22 gennaio 2001 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 luglio 2000 da
patr. dall'avv__________
contro
avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al __________ del 3/17 gennaio 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione __________con sentenza __________ottobre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 23 ottobre 2000 ha chiesto l'accoglimento dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 16 novembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE __________del 3/17 gennaio 2000 __________ ha escusso l'avv. per l'incasso di fr. 25'955.05 oltre interessi al 6% dal 31 dicembre1999 e fr. 16'180.90, indicando quale titolo di credito: "Debitore solidale __________ 1) importo residuo dovuto per il prestito del 30.8.94 credito in solido tra: Avv 2) Interessi conteggiati sino al 30.12.1999."
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un documento denominato "ricevuta per prestito" sottoscritta dall'escusso e da suo fratello __________ il 30 agosto 1994 (doc. A), in cui essi hanno dichiarato di ricevere l'importo di fr. 80'828,-- e di impegnarsi a restituirlo entro un anno con un interesse annuo del 6% o superiore qualora __________ avesse dovuto attingere ad un prestito per il rifinanziamento del relativo importo.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che era necessario eseguire una suddivisione dei conteggi ritenuto che il prestito era stato concesso a lui e a suo fratello. Inoltre il prestito è stato successivamente rinnovato tacitamente e non è stata formulata disdetta. Gli interessi sono poi stati conteggiati in modo composto, mentre i versamenti sono stati dedotti dagli interessi, invece che dal capitale.
D. Con sentenza 3 ottobre 2000 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza argomentando che __________ ha proceduto correttamente, ritenuto che l'escusso e suo fratello sono da considerare debitori solidali ed i rapporti interni non interessano il creditore. La prima giudice ha poi rilevato che l'interesse annuo del 6%, o superiore, è dovuto nel caso il cui la procedente avesse dovuto attingere ad un prestito per il rifinanziamento del relativo importo per necessità di liquidità. Dagli atti non emerge che la __________abbia dovuto contrarre dei prestiti, per cui non appaiono dovuti interessi superiori. D'altro canto, è stato ritenuto in prima sede, che già solo il fatto che gli interessi siano stati calcolati in modo composto, senza che vi sia stato un preciso accordo tra le parti, fa sì che l'istanza non abbia ad essere ammessa su tale punto. La prima giudice ha poi osservato che sulla base della documentazione prodotta dalle parti risulta che vi sono stati dei versamenti a riduzione del debito, prova ne è che la pretesa fatta valere con il precetto esecutivo è inferiore all'importo del credito concesso. Agli atti non vi sono tuttavia documenti attestanti i diversi ammortamenti eseguiti dall'escusso e da suo fratello. Dal conteggio prodotto dalla procedente (doc. D e H) e da quello inoltrato dall'escusso (doc. 1) appare che gli ammortamenti effettuati sono serviti pure a ridurre gli interessi che nemmeno appaiono dovuti. Il giudice del rigetto non deve tuttavia procedere ad eseguire calcoli complicati, sulla base di documentazione frammentaria, per determinare l'importo del contendere.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. La parte appellata con le sue osservazioni ha ribadito le sue allegazioni di prima sede ed ha rinviato alla motivazione della prima giudice.
Considerato
In diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Ex art. 143 CO vi è solidarietà fra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione. Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge.
Tale accordo può essere concluso esplicitamente, per il fatto che i debitori per esempio si obbligano "solidalmente", "uno per tutti", come "debitori solidali" oppure con simili locuzioni. Un impegno esplicito dei debitori (ossia con l'aggiunta della parola "solidalmente") non è necessario. Un obbligo solidale può anche risultare tacitamente dalle circostanze oppure dal contenuto di un contratto. Queste circostanze vanno interpretate secondo il principio dell'affidabilità (Anton K. Schnyder, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte, 1996, n. 6 ad art. 143 CO).
Secondo l'art. 144 CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto. Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione.
c) In calce alla ricevuta per prestito (doc. A), sottoscritta dall'escusso e da suo fratello __________, risulta che a garanzia del mutuo in esame è stato emesso un vaglia cambiario di pari importo (doc. B) prodotto in copia, il quale è stato consegnato alla __________Il vaglia cambiario doc. B è stato sottoscritto dall'escusso e da suo fratello esplicitamente quali debitori solidali. Dal vaglia cambiario e dal tenore del doc. A emerge pertanto chiaramente che l'escusso si è impegnato solidalmente con suo fratello nei confronti della creditrice a restituire la somma mutuata. Secondo l'art. 144 CO l'avv. __________quale debitore solidale, poteva pertanto essere escusso per tutto l'importo posto in esecuzione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal precettato, per richiedere il rimborso del prestito non occorreva una disdetta, atteso che in casu trattasi di un contratto a tempo determinato, avendo le parti pattuito la restituzione della somma mutuata entro un anno dalla conclusione del contratto (Heinz Schärer, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea e Francoforte, 1996, n. 2 e 3 ad art. 318 CO).
D'altro canto dal conteggio doc. D risulta chiaramente che dall'importo dovuto sono state dedotte tutte le contropretese fatte valere dall'escusso per prestazioni effettuate a favore della __________(doc. 1) oltre a diversi acconti, per cui la creditrice ha posto in esecuzione l'importo residuo di fr. 25'955.05. Per quel che riguarda gli interessi, contrariamente a quanto ritenuto dall'escusso, essi non sono stati calcolati in modo composto, infatti se si osserva l'importo residuo dopo ogni deduzione, si nota come a questo importo non è stato aggiunto alcun ammontare risultante dal calcolo degli interessi.
Il doc. A costituisce quindi valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per gli importi posti in esecuzione. La sentenza pretorile va di conseguenza in tal senso riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 23 ottobre 2000 della __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 ottobre 2000 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 11 luglio 2000 della __________è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta dall'avv. __________al PE __________ del __________ dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 25'955.05 oltre interessi al 6% dal 31 dicembre 1999 e fr. 16'180.90.
II. La tassa di giustizia del presenta giudizio di fr. 345.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico dell'avv. __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - avv.__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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