AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.00096
Data decisione, Autorità: 28.06.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00096
Lugano 28 giugno 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 luglio 2000 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE __________ del 5/7 luglio 1999 dell'UE __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto __________con sentenza 19 settembre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 2 ottobre 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 19 ottobre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE __________ del 5/7 luglio 1999 dell'UE __________ (in seguito: __________ha escusso __________ per l'incasso di fr. 120'000.-- oltre interessi al 6% dal 13 aprile 1999 e fr. 150.--, indicando quale titolo di credito: "1) Vaglia cambiario __________ emesso all'ordine della creditrice a __________ 2) Spese di banca."
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
Con l'istanza 4 luglio 2000 la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione limitatamente a fr. 120'000.-- oltre interessi al 6% dal 13 aprile 1999.
B. La __________ fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario per un __________ di fr. 120'000.-- emesso __________ (in seguito __________e sottoscritto per avallo dall'escusso, datato 13 aprile 1999, pagabile a vista all'ordine __________ __________. L'effetto cambiario è corredato dall'autorizzazione alla messa in circolazione sottoscritta il 28 dicembre 1994 da __________ e __________ (doc. C).
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha dapprima eccepito la mancanza di capacità processuale della __________, essendo rappresentata da due persone che non sono organi della banca e che quindi non possono rappresentarla in giudizio. Nel merito il precettato ha negato la concessione __________ il 7 luglio 1994 di un credito in conto corrente n. __________ di fr. 150'000.-- (doc. A) così come la consegna in garanzia di un vaglia cambiario di mobilizzo di fr. 150'000.-- recante il suo avallo. Infatti la concessione __________ del predetto credito è stata annullata e sostituita il 19 dicembre 1994 con la concessione di un altro credito di fr. 120'000.-- (doc. B). L'escusso ha poi contestato di essere egli debitore _________ nell'ambito della concessione __________ della predetta linea di credito di fr. 120'000.--. Il vaglia cambiario doc. C è infatti stato consegnato alla banca semplicemente in garanzia per garantire la linea di credito concessa __________. Il precettato ha sostenuto che dal doc. I emerge che la predetta linea di credito è stata integralmente estinta con un pagamento di fr. 120'000.--, per cui il vaglia cambiario dato in garanzia alla banca andava annullato e conseguentemente non poteva essere messo in circolazione. D'altro canto secondo l’escusso sul vaglia cambiario manca la necessaria girata così come il protesto. __________ ha poi sostenuto che, secondo la dichiarazione 28 dicembre 1994 allegata al vaglia cambiario, la banca poteva procedere nei suoi confronti solo qualora la procedura esecutiva contro __________ fosse rimasta infruttuosa. La sua responsabilità era infatti sussidiaria. L'escusso ha inoltre contestato la richiesta di interessi, la promessa di interessi dovendo figurare sul vaglia cambiario stesso. In sede pretorile è stata infine eccepita la mancanza di identità tra il titolo di credito invocato nell'istanza di rigetto e quello indicato nel PE.
D. Con sentenza pretorile 19 settembre 2000 la Pretore del Distretto di Lugano, __________ ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. L’eccezione di carenza di capacità processuale di coloro che hanno sottoscritto l’istanza di rigetto dell’opposizione sollevata dall’escusso è stata respinta. La prima giudice ha infatti ritenuto che la presenza all’udienza di contraddittorio del procuratore __________, direttore aggiunto con firma collettiva a due, i cui poteri di rappresentanza risultano dall’estratto del Registro di commercio di Bellinzona 6 settembre 2000 - ritenuto pienamente valido non potendosi pretendere che il detto estratto fosse di medesima data dell’udienza, senza peccare di eccessivo formalismo –, ha sanato l’eventuale carenza di capacità processuale.
In prima sede è poi stato evidenziato che __________ ha aperto un unico conto in favore __________, il cui limite di credito è stato ridotto il 19 dicembre 1994 da fr. 150'000.-- a fr. 120'000.--. Questo credito è stato garantito mediante la consegna del vaglia cambiario __________ fr. 120'000.-- sottoscritto __________ quale avallante. Tale effetto è poi stato scontato dalla banca (doc. I) conformemente a quanto pattuito il 28 dicembre 1994 __________(doc. C), non avendo __________ fatto fronte ai suoi impegni come si evince dal doc. M ed in particolare dal benestare relativo al conto __________ sottoscritto l’8 aprile 1997, di cui al doc. N. La prima giudice ha pertanto ritenuto che non essendovi stata alcuna estinzione di debito, la banca creditrice è legittimata, sulla base del vaglia cambiario __________ e dell’autorizzazione a metterlo in circolazione sottoscritti da __________, a proseguire nei confronti di quest’ultimo.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
Ex art. 97 n 1 CPC il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se ha motivo di dubbio. Qualora la carenza può essere sanata facilmente ed entro un breve termine, il giudice procede di conseguenza (art. 99 cpv. 3 CPC).
Orbene l'istanza di rigetto dell'opposizione 4 luglio 2000 è stata firmata dal procuratore __________e dal mandatario commerciale __________, il quale secondo l'escusso non poteva stare in lite per la banca. All'udienza di contraddittorio del 19 settembre 2000 hanno partecipato il procuratore __________, che secondo l'estratto del Registro di commercio __________ 6 settembre 2000 prodotto dalla procedente sono il primo procuratore con procura collettiva a due ed il secondo direttore aggiunto con firma collettiva a due e pertanto legittimati a rappresentare la banca procedente. La loro comparsa ha pertanto permesso di sanare la pretesa carente legittimazione __________ a firmare l'istanza di rigetto, ritenuto che costituirebbe un formalismo eccessivo dichiarare inammissibile un atto presentato da un procuratore e da un mandatario commerciale, poi confermato dalla comparsa all'udienza di contraddittorio di un procuratore e di un direttore aggiunto con firma collettiva a due (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64 m. 5 n. 208 e m. 4).
Per quel che concerne l'estratto del Registro di commercio risalente al 6 settembre 2000, prodotto all'udienza di contraddittorio del 19 settembre 2000, lo stesso è sufficiente a dimostrare la capacità di rappresentanza, atteso che due indizi convergono in tal senso: il fatto che l'estratto risalga tutto sommato a pochi giorni prima, tenuto anche conto dei tempi tecnici per richiedere e ottenere un estratto; ulteriore indizio è la presenza all'udienza di contraddittorio dei due funzionari quali rappresentanti della banca.
2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
Nel caso di un'esecuzione ordinaria per titolo cambiario l'esame della sua esecutività si estende all'accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312: Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980 § 59 p. 141).
b) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150–151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95–97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26–28; BJM 1970 p. 83–85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
Nel PE in esame (doc. M) è indicato quale titolo di credito il vaglia cambiario __________ emesso all'ordine __________ a carico __________ e avallato __________. Nell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione la banca precedente, dopo aver esposto i fatti che hanno portato alla messa in circolazione dell'effetto cambiario menzionato nel PE, indica (istanza 4 luglio 2000 p. 3 punto 12) quale titolo di rigetto il predetto effetto cambiario così come la dichiarazione 28 dicembre 1994 con cui __________ autorizzavano la banca a mettere in circolazione il vaglia cambiario (doc. C). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, vi è pertanto identità tra il credito indicato nel PE (doc. M) con il credito di cui al documento prodotto doc. C.
d) L'effetto cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Siccome la firma del debitore viene apposta solo quale garanzia, si parla di effetto cambiario di garanzia. Per esempio quale garanzia di conti correnti la banca può far emettere dal suo cliente un vaglia cambiario. Di regola l'importo non viene indicato (vaglia cambiario in bianco). Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. L'effetto cambiario di garanzia viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto base) del beneficiario contro l'emittente divenga esigibile e non venga pagato, il creditore/beneficiario non può far valere alcun diritto derivante dall'effetto cambiario. Quest'ultimo non può essere né trasferito, né discontato. Se l'emittente adempie i suoi obblighi, allora egli ha diritto alla consegna dell'effetto cambiario. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore. Il debitore non deve consegnare né soldi, né altri valori patrimoniali; la sua firma sul titolo cambiario è sufficiente. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, né un'ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un'esecuzione rapida e priva di difficoltà (A. Meier/Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 2000, § 16 m. 30-33 p. 218 s.).
e) Ex art. 1022 cpv. 1 e 2 CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell'art. 1098 cpv. 3 CO, l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
L'emittente di un vaglia cambiario, siccome promette il proprio pagamento, è debitore principale e non potenziale debitore in seguito a regresso. Ciò significa che l'emittente di un vaglia cambiario garantisce il pagamento come l'accettante della cambiale (art. 1099 cpv. 1 CO). Per mantenere il diritto cambiario contro l'emittente non occorre pertanto né la presentazione tempestiva, né il protesto, per cui se l'avallante si obbliga per l'emittente, egli diventa debitore principale e garante, senza che vi sia la necessità di levare protesto (A. Meier-Hayoz/H.K. von der Crone, op. cit., § 14 m. 5 p. 206 e § 12 m.13 p. 194). Come detto, lo stesso vale anche a favore dell’avallante.
f) Nell'ambito della concessione di un credito a , __________ ha annullato e sostituito un precedente credito 7 luglio 1994 (doc. A), concedendo a __________ il 19 dicembre 1994 un credito in conto corrente di fr. 120'000.-- (doc. B). A garanzia del credito, si è fatta consegnare tra l'altro un vaglia cambiario di fr. 120'000.--, firmato __________, recante l'avallo __________ e la relativa dichiarazione 28 dicembre 1994 di autorizzazione alla messa in circolazione (doc. C). Con scritto 24 giugno 1997 (doc. F) la __________ ha disdetto il credito in conto corrente concesso __________ per il 31 luglio 1997. Il 9 luglio 1997 ha inviato __________, con copia a __________, un estratto conto di chiusura al 31 luglio 1977, invitandolo a pagare lo scoperto (doc. G). Dopo che al PE notificato a __________ è stata interposta opposizione (doc. H), la creditrice il 13 aprile 1999 ha messo in circolazione il vaglia cambiario doc. C, depositando il ricavo dello sconto su un suo conto globale denominato "cambiali di mobilizzo" e non, come erroneamente ritenuto dall'appellante, sul conto __________ (doc. I). La relazione intrattenuta dalla banca procedente con __________ non è pertanto stata estinta. Con scritto 14 aprile 1999 (doc. L) __________ ha poi correttamente invitato __________ a far fronte al suo impegno quale avallante del vaglia cambiario doc. C. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'escusso, l'autorizzazione 28 dicembre 1994 doc. C legittimava la banca alla messa in circolazione del vaglia cambiario, qualora __________ non avesse fatto fronte agli impegni assunti come alla lettera di concessione del 19 dicembre 1994, il che si è avverato, avendo __________ interposto opposizione al PE emesso nei suoi confronti (doc. H). Secondo l'art. 1044 cpv. 1 e 2 CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell'art. 1098 CO, l'avallante risponde infatti in solido con l'emittente ed il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante va poi rilevato che ex art. 1022 cpv. 1 CO l'avallante di un vaglia cambiario è obbligato allo stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato. Essendosi __________ obbligato per l'emittente __________, l'escusso è divenuto debitore principale e garante, senza che vi fosse la necessità di levare protesto.
Sulla base delle precedenti considerazioni va pertanto ritenuto che il vaglia cambiario doc. C, formalmente in ordine sotto il profilo del diritto cambiario, costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti dell'escusso quale avallante per fr. 120'000.-- oltre interessi al tasso del 6% (art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO) dal 13 aprile 1999. Infatti l'art. 1045 CO determina la composizione e l'ammontare della somma di regresso, ossia di quella somma di cui l'ultimo portatore del titolo cambiario può pretendere il pagamento con il primo regresso __________, Obligationenrecht II, __________, 1993, N. 1 ad art. 1045 CO).
La sentenza pretorile va pertanto confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 1022 e 1044 CO
pronuncia:
L'appello 2 ottobre __________, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, posta a carico __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 1'200.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - avv.__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster