AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.00199
Data decisione, Autorità: 24.01.2001, CEF
Incarto n. 15.2000.00199
Lugano 24 gennaio 2001 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani, (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1. dicembre 2000 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione __________, e meglio contro il precetto esecutivo __________, fatto emettere su domanda delle società:
viste le osservazioni 18 dicembre 2000 dell’UE di Lugano e le contro-osservazioni 19 dicembre 2000 del ricorrente,
ritenuto
in fatto:
A. Il 21 novembre 2000, su istanze __________ a nome delle società procedenti, l’UE __________ ha allestito il PE __________ indicando alla voce del creditore __________ “rappr. da __________ quella del mandatario __________ e a quella del titolo “Quittungen über Einlagen von je fr. 100'000.-- welche nicht zurückbezahlt worden sind”.
B. Siffatto precetto esecutivo è stato notificato al ricorrente il 27 novembre 2000, il quale ha scritto nell’apposita casella “Ich erhebe Rechtsvorschlag”.
C. Con ricorso 1 dicembre 2000, __________ chiede l’annullamento del precetto esecutivo, a motivo che la causa del credito è scritta in lingua tedesca e che i due asseriti rappresentanti delle società procedenti non risultano a registro di commercio avere diritto di firma per nessuna delle due società.
D. Nelle sue osservazioni, l’UE di Lugano chiede la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto:
La censura del ricorrente riguardante l’indicazione in lingua tedesca della causa del credito lede il principio della buona fede in quanto l’escusso (si comparino le firme della procura, doc. A, e sul precetto esecutivo, doc. B) ha interposto opposizione nella medesima lingua.
L’ufficio di esecuzione non deve esaminare d’ufficio se le persone che hanno firmato una domanda di esecuzione a nome del creditore possiedono veramente l’asserito potere di rappresentanza. Le contestazioni su questo punto devono essere fatte valere con ricorso ex art. 17 ss. LEF e non con opposizione, poiché esse non concernono né il credito in sé né il potere del procedente di farlo valere in esecuzione, bensì una questione puramente procedurale e quindi di competenza delle autorità di vigilanza (cfr. DTF 84 III 74, cons. 1; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 23 ad art. 67; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I., Losanna 1999, n. 31 ad art. 67). Il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile.
Per giudicare chi può rappresentare una società anonima, le autorità di esecuzione devono attenersi di massima alle iscrizioni figuranti nel registro di commercio (cfr. DTF 84 III 74, cons. 2). Nel caso di specie, risulta che __________ non è amministratore __________ (cfr. doc. C, così come estratto dal registro di commercio __________ stato al 12 gennaio 2001, assunto d’ufficio e “online” da questa Camera) e non vi é agli atti alcuna procura a suo favore. __________ risulta invece amministratore unico della società __________ (cfr. doc. D, così come estratto dal registro di commercio __________, stato al 15 gennaio 2001, assunto d’ufficio e “online” da questa Camera). L’esecuzione __________ deve quindi essere annullata per quanto concerne la società __________ e mantenuta a favore della società ___________. Il registro delle esecuzioni sarà corretto in tal senso.
Il ricorso va quindi parzialmente accolto, nel senso del considerando 3.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 67 e 69 LEF, nonché 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, all’Ufficio di esecuzione di Lugano è ordinato la cancellazione dal registro delle esecuzioni dell’indicazione __________ alla voce creditore nell’esecuzione __________
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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