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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.00112
Data decisione, Autorità: 03.10.2000, CEF
Incarto n. 15.97.00137
Lugano 15 ottobre 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 22 agosto 1997
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro l'emissione del precetto esecutivo n. __________ del 14 agosto 1997 nell'esecuzione promossa da
nei confronti della ricorrente;
richiamata l’ordinanza presidenziale 27 agosto 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 9 settembre 1997 dell’UE di Lugano e 11 settembre 1997 della __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________ contro __________ l’UE di Lugano ha proceduto il 23 ottobre 1996 al pignoramento del credito da salario per fr. 6’370.-- relativo al mese di ottobre 1996 e vantato dall’escusso nei confronti della __________;
che contro siffatto pignoramento, in particolare contro il relativo atto di pignoramento intimato il 18 dicembre 1996, __________ __________ ha interposto ricorso a questa Camera in data 23 dicembre 1996, tuttora pendente;
che con domanda di esecuzione 13 agosto 1997 la __________ __________ ha promosso esecuzione contro la __________ per un credito di fr. 6’370.-- oltre accessori indicando quale titolo di credito “assegno per l’incasso di ragioni creditorie, art. 131-2 LEF, esecuzione No. __________ UE Lugano”;
che l’UE di Lugano in data 14 agosto 1997 ha spiccato contro la __________ il precetto esecutivo n. __________;
che il 18 agosto 1997 l’escussa ha interposto opposizione;
che con ricorso 22 agosto 1997 la __________ chiede in via principale l’annullamento, in via subordinata la sospensione, del PE n. __________ del 14 agosto 1997, atteso in sostanza che:
l’esecuzione promossa dalla __________ con il PE impugnato “porta sul medesimo credito già inventariato nell’atto di pignoramento 23.10.96, ossia la quota salario del mese di ottobre 1996 dell’importo di Fr. 6’370.--, quota appunto contestata con il reclamo 2/97 __________ alla CEF”;
l’assegnazione dei crediti, oppure la cessione dei crediti prevista dall’art. 131 LEF è una forma di realizzazione dei beni inventariati nell’atto di pignoramento”;
“nella fattispecie la realizzazione dei beni è tuttora sospesa in seguito all’interposizione del reclamo 2/97 da parte del dipendente __________, che contesta l’atto di pignoramento 23.10.96, segnatamente la quota di salario da pignorare”;
che “tale reclamo (...) non è ancora stato evaso”;
che “pertanto l’UE Lugano non avrebbe dovuto stendere il PE oggetto di questo reclamo”;
che ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo con il contenuto e le formalità stabiliti dalla legge (art. 69 e 70 LEF), limitandosi ad esaminare la validità formale della domanda di esecuzione in conformità all’art. 67 LEF, nonché l’esistenza di tutti i presupposti procedurali per dare avvio all’esecuzione, ogni questione relativa alla fondatezza materiale o all’esecutività della pretesa dedotta in esecuzione essendo demandata al giudice nell’ambito dell’apposita procedura introduttiva (“Einleitungsverfahren”; cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 17 n.1, p. 105);
che nel caso concreto l’UE ha emesso il PE n. __________ dando seguito alla domanda di esecuzione 13 agosto 1997;
che sullo stesso precetto esecutivo sono indicati tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua validità, elementi ripresi letteralmente dai dati indicati dalla __________ nella domanda di esecuzione;
che anche quest’ultima da un profilo formale soddisfa i requisiti posti dall’art. 67 LEF;
che nulla ostava all’emissione di un precetto esecutivo come quello impugnato, atteso che risultano dati tutti i presupposti procedurali;
che la questione sollevata dalla ricorrente, in quanto attinente alla possibilità stessa per la __________ di dedurre in esecuzione la pretesa salariale di __________ nei confronti della __________, sulla base dell’art. 131 cpv. 2 LEF, non rientra invece tra i presupposti procedurali che l’UE deve esaminare d’ufficio e sfugge alla verifica - su ricorso - da parte dell’autorità cantonale di vigilanza: l’esame della stessa è infatti demandato alla procedura di rimozione dell’opposizione - opposizione che __________ già ha interposto al precetto esecutivo qui impugnato (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 18 n.9 p. 111);
che in questo senso il ricorso va respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 ss. , 67, 69 s. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 agosto 1997 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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