AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.00056
Data decisione, Autorità: 10.10.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00056
Lugano 10 ottobre 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui agli inc. __________ e __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, a dipendenza dell'istanza di sequestro 13 marzo 1997 di
contro
e dell'opposizione formulata il 17/20 marzo 1997 da
__________ rappr. dall'amministratore avv__________
e ora patr. dallo studio legale __________
al decreto di sequestro 13 marzo 1997 emanato dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ed eseguito il 15 marzo 1997 dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano (sequestro n__________);
opposizione ammessa dalla Segretaria assessore che con decisione del 10 aprile 1997 ha così statuito:
“1. L’istanza/ opposizione 17/20 marzo 1997 di LCFT SA, Comano, è accolta e, di conseguenza, il sequestro N. __________ di cui al decreto di sequestro 13 marzo 1997 di questa Pretura è annullato.
La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante/opponente, è posta a carico delle convenute in ragione di ½ ciascuno, con l’obbligo di rifondere all’istante/opponente fr. 200.-- in solido a titolo di indennità.
omissis.”
decisione dedotta in appello da __________, che con atto di appello 24 aprile 1997 chiede sia giudicato:
“1. La decisione 10 aprile 1997 del Segretario assessore avv. __________ è annullata.
§ Di conseguenza l’opposizione 17/20 marzo 1997 __________ è respinta e il sequestro n. __________ di cui al decreto di sequestro 13 marzo 1997 della Pretura di Lugano, sezione 4, è mantenuto.
Viste le osservazioni 15 maggio 1997 __________, e 28 maggio 1997 __________ già direttore della __________ società dichiarata fallita con decreto 16/25 aprile 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda d’esecuzione 12 febbraio 1997 __________, ____________________ ha promosso contro __________ l’esecuzione in via ordinaria per un credito di fr. 971’188.95 oltre accessori preteso derivante da contratto di mutuo/ conto corrente, in via subordinata da arricchimento indebito, in via ancor più subordinata da atto illecito.
A seguito di siffatta domanda l’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano ha emesso il 13 febbraio 1997 il PE n. __________ indicando quale debitore __________ precetto al quale è stata interposta tempestiva opposizione.
B. Con istanza 13 marzo 1997 contro __________ __________, __________ ha chiesto il sequestro di tre autovetture, a tutela del credito dedotto nell’esecuzione n. __________, invocando quale causa del sequestro il trafugamento di beni da parte dell’escussa nell’intenzione di sottrarsi all’ adempimento delle sue obbligazioni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF). In particolare l’escussa, per il tramite dell’amministratore della succursale di __________, nel febbraio 1996 avrebbe richiesto e ottenuto dalla creditrice sequestrante l’apertura di una linea di credito a favore della succursale. Nei mesi successivi avrebbe utilizzato quel conto per effettuare numerosi pagamenti, fino a raggiungere un saldo passivo di oltre 1 milione di franchi. Solo a quel momento la creditrice sequestrante avrebbe appreso, dopo accertamenti, che la sede principale dell’escussa era stata cancellata dal registro di commercio già nel febbraio 1995 e che la succursale di __________ aveva dato ordine ai propri clienti di effettuare i loro versamenti su un conto intestato ad altra società, costituita nel luglio 1996, la __________ __________, alla quale l’escussa avrebbe ceduto nel frattempo tutti gli attivi. Quanto ai beni da sequestrare, indicati come appartenenti all’escussa, la creditrice ha prodotto dei conteggi per il pagamento dell’imposta di circolazione 1997 intestati a __________
C. Con decreto 13 marzo 1997 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha accolto l’istanza sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF ordinando il sequestro dei beni seguenti:
“presso l’abitazione della signora __________ __________, le seguenti autovetture:
Mercedes-Benz 500 SEL, di colore grigio, con __________ __________
Audi 80 Quattro, di colore nero;
Mercedes-Benz 380 SL, di colore grigio, con __________ __________,in quanto le medesime autovetture risultino di proprietà della debitrice.”
D. Il 15 marzo 1997 l’UE di Lugano ha proceduto al sequestro, in __________, delle autovetture Mercedes Benz 500 SEL grigia (stimata in fr. 20’000.--) e Audi 80 Quattro nera (stimata in fr. 10’000.--), mentre la terza autovettura di cui al decreto 13 marzo 1997 non è stata trovata. Sul verbale di sequestro, intimato al creditore sequestrante e all’escussa il 20 marzo 1997, si legge in particolare che “per quanto attiene l’autovettura marca mercedes Benz 380 __________, come al pto n.3 il sequestro non è stato possibile eseguirlo in quanto non è stata rinvenuta all’indirizzo indicato, in quanto si trova all’estero”.
E. Con atto 17 marzo 1997 __________ __________ ha formulato tempestiva opposizione al decreto di sequestro 13 marzo 1997, con protesta di spese e ripetibili, rivendicando la proprietà dei beni sequestrati, atteso che:
a seguito della cancellazione della società __________ __________ avvenuta il 15 febbraio 1995, l’escussa __________ __________, avrebbe ceduto il 30 luglio 1996 gli attivi della società all’opponente, la neo costituita __________ - che sarebbe pertanto chiaro che “gli oggetti parte del sequestro sono di proprietà della società __________ - che del resto le operazioni di cui sopra non erano ignote al creditore sequestrante, che anzi le avrebbe proposte.
A sostegno delle proprie tesi l’opponente ha prodotto in particolare un estratto dal registro di commercio di __________ (doc. A inc. __________), un estratto dal registro di commercio di Lugano, relativo alla succursale di __________ della __________ (doc. B inc. __________), copia in tedesco e in italiano di un verbale di “assemblea generale” del 30 luglio 1996 della __________ (doc.C e D inc. __________).
F. All’udienza di discussione 9 aprile 1997 __________ __________ ha confermato la propria opposizione al sequestro per le ragioni già indicate con l’istanza, precisando che “l’intestazione della licenza di circolazione non determina la proprietà (...) e comunque in questo caso il trapasso di proprietà alla SA è stato determinato da una decisione assembleare di cui al doc. C”. Inoltre ha rilevato che il sequestro sarebbe stato effettuato “al domicilio della a __________ ”, a dimostrazione, a suo parere, dell’attuale possesso della stessa sugli autoveicoli.
Nel corso della discussione, in sede di replica, __________ __________ ha contestato anche la causa di sequestro, affermando “che non risulta che tutti gli attivi della __________ siano stati trasferiti alla società anonima” e ribadendo che quest’ultima sarebbe stata costituita su richiesta del __________
Da parte sua l’escussa ha osservato “che il trapasso di proprietà non è ancora avvenuto alla qui istante (recte: opponente, e cioè alla __________, n.d.r.), in quanto le tasse di circolazione ancora all’inizio di quest’anno sono state inviate alla __________ __________ (...)”, (...) “non è stata sottoscritta nessuna cessione di targhe e di contratto d’assicurazione”, né “l’amministratore ha eseguito alcunché per il trapasso di proprietà (..) né ha dato ordine in tal senso”. Anch’essa ha poi contestato, in sede di “duplica”, la causa del sequestro, in particolare che vi sia stato trafugamento di beni, rilevando sulla base di un bilancio della __________ al 30 giugno 1996 (prodotto quale doc. 1 inc. __________) che all’attivo figuravano ancora “attivi che coprivano pienamente il debito verso le banche”.
Il creditore sequestrante __________ ha ribadito in sostanza il buon fondamento del sequestro, sia riguardo alla causa del sequestro che alla appartenenza dei veicoli sequestrati all’escussa.
In merito alla causa di sequestro, il __________, prendendo atto della risoluzione assembleare doc. C inc. __________, “secondo la quale era intenzione della __________ di cedere gli attivi indicati nel verbale suddetto alla __________, con sede a __________ ”, ha rilevato che “per attivi venivano indicate tutte le poste che a bilancio si mettono all’attivo, tranne i debitori” e concluso che questa circostanza dimostrerebbe ulteriormente “che la __________, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, ha trafugato o tentato di trafugare tutti i suoi beni”. Inoltre ha osservato che la stessa non era per altro contestata dalla __________.
Quanto all’appartenenza dei beni sequestrati all’escussa, il __________ ha osservato che la cessione di tutti gli attivi della __________ alla __________ non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla proprietà delle autovetture, per la cessione degli attivi di una società valendo il principio della “Singularsukzession” e pertanto dovendosi effettuare il trapasso di proprietà singolarmente per ciascun bene, in particolare nel caso delle autovetture - in quanto cose mobili
G. Con decisione 10 aprile 1997 la Segretaria assessore ha ammesso l’opposizione della __________ e annullato il decreto di sequestro 13 marzo 1997, caricando la tassa di giustizia di fr. 250.-- al creditore sequestrante e all’escussa, in ragione di ½ ciascuna, con l’obbligo in solido di rifondere all’opponente __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.
Il primo giudice, dopo aver ritenuto data, sulla base della sola istanza di sequestro e della documentazione contestualmente prodotta dal __________, una “verosimiglianza prima facie o apparente” dell’esistenza dei presupposti per la concessione del sequestro, in particolare sia la causa invocata dal sequestrante (trafugamento di beni) che l’appartenenza all’escussa dei beni da sequestrare (cfr. decisione 10 aprile 1997, p. 2 e s.), tale da giustificare la concessione inaudita altera parte del sequestro, ha rilevato:
che l’opponente __________ in particolare con la produzione del verbale dell’assemblea generale 30 luglio 1996 (doc. C) “è stata in grado di fornire sufficienti elementi probatori a livello di verosimiglianza di molto accresciuta, atti a rendere fortemente verosimile che le due autovetture sequestrate non sono di proprietà della debitrice sequestrata, bensì di sua proprietà”;
che da siffatto verbale assembleare “si evince infatti l’avvenuta cessione di attivi da __________ a __________ tra cui le autovetture colpite da sequestro, così come da lista dei beni allegata”;
che le affermazioni dell’escussa in merito al mancato trapasso di proprietà delle autovetture sequestrate alla __________ __________ “non possono inficiare il summenzionato livello di verosimiglianza accresciuta e di molto, raggiunto dall’opponente (doc. C) contrapposto al grado di verosimiglianza prima facie raggiunto dalla creditrice con la verosimiglianza del detentore (...), la debitrice sequestrata non essendo comunque stata in grado di fornire plausibili spiegazioni sul fatto di non essere stata in possesso delle autovetture in questione al momento dell’esecuzione del sequestro, due auto essendo state per l’appunto sequestrate non a __________, luogo della sua sede, ma a __________, mentre la terza si trovava all’estero (...)”;
che “in siffatte circostanze __________ ha sufficientemente reso verosimile che le autovetture colpite dal sequestro siano di sua proprietà e non di proprietà della debitrice sequestrata, per cui viene a mancare il presupposto della verosimiglianza dell’appartenenza dei beni al debitore sequestrato”;
e che conseguentemente già per questo motivo il sequestro (...) va annullato”.
H. Con appello 24 aprile 1997 il creditore sequestrante __________ si è tempestivamente aggravato contro la decisione 10 aprile 1997 della Segretaria assessore postulandone l’annullamento, con contestuale conferma del sequestro decretato il 13 marzo 1997, contestando in sostanza che l’opponente __________ abbia reso sufficientemente verosimile di essere divenuta proprietaria delle autovetture oggetto del sequestro, come invece ammesso dal primo giudice. L’appellante ripropone poi la tesi già sviluppata in prima istanza secondo cui la proprietà sulle autovetture sarebbe rimasta all’ escussa __________, da un lato non bastando per un trasferimento della proprietà alla __________ la sola cessione globale degli attivi di cui al verbale assembleare doc. C inc. __________, e dall’altro non essendovi stato alcun trasferimento del possesso, l’escussa figurando ancora quale detentore dei veicoli. Subordinatamente, quand’anche si volesse ammettere l’avvenuto trapasso della proprietà sulle autovetture dalla __________ a __________, la stessa non potrebbe essere opposta al creditore sequestrante, in quanto effettuata nell’intenzione di arrecargli pregiudizio.
Quanto alla causa di sequestro, Il creditore sequestrante rileva che né l’escussa ha formulato opposizione al sequestro, né __________, con l’opposizione, ne ha contestato la causa, per cui a suo parere “ogni e qualsiasi contestazione in merito alla stessa non deve in alcun modo essere considerata” in sede di appello.
I. Delle osservazioni della __________ si dirà se del caso in seguito. Con decisione 16 aprile 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato il fallimento della __________ __________; la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivi con decreto 25 aprile 1997 dello stesso Pretore.
Considerando
in diritto:
a) Per i crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino competente per la concessione del sequestro è il Pretore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF), rispettivamente, per valori inferiori a fr. 1’000.--, il Giudice di pace (art. 14 cpv. 1 LALEF e art. 5 cpv. 1 LOG), del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore. La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF).
b) Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv. 1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20 e ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF). La sua nuova decisione può essere impugnata con il rimedio dell’appello alla Camera di esecuzione e fallimenti (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, con ricorso per cassazione alla Camera di cassazione civile (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG).
c) L’esame dei presupposti processuali avviene in linea di principio d’ufficio e in ogni stadio di procedura, atteso che relativamente alla loro esistenza non basta la sola verosimiglianza (cfr. D. Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p. 596 e 607 s.). Tra i presupposti processuali rientrano la capacità di essere parte come creditore procedente rispettivamente come debitore escusso in un procedimento esecutivo, nonché la capacità di tutelare in modo indipendente - personalmente o mediante un patrocinatore autonomamente designato - i propri interessi (di creditore rispettivamente di debitore) nel medesimo procedimento (sulla distinzione tra “Parteifähigkeit” e “Betreibungsfähigkeit”, cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 8 , p. 60 s. n. 3 ss.; D. Gasser, op. cit. , p. 607; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.74 ss.). Il requisito della capacità di essere parte al procedimento esecutivo è in particolare condizione essenziale per la validità dell’esecuzione, atteso che un’esecuzione promossa da o contro una persona fisica incapace giuridicamente o una persona giuridica inesistente non può che essere nulla ab initio, ciò che comporta la nullità di tutti gli atti esecutivi eventualmente già adottati (cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 9 p. 73 n. 5; cfr. anche nuovo art. 22 LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997). Anche questo è un requisito che va esaminato d’ufficio, in ogni stadio di procedura, seppure per principio giurisprudenziale e dottrinale consolidato gli organi esecutivi sono tenuti ad istruire e decidere se è data la capacità di essere parte nel procedimento esecutivo solo se vi sono concreti indizi, seri e concludenti, che ciò non sia il caso (cfr. DTF 105 III 110 ss. cons. 2; 104 III 5 e rif.; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 8 p. 60 s., n. 6; F. Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 342).
a) La capacità di essere parte in un procedimento esecutivo è riconosciuta in Svizzera in modo generale alle persone (fisiche o giuridiche) che godono dei diritti civili (art. 11 e 53 CC), mentre a entità senza personalità giuridica soltanto in forza e nei limiti di una specifica disposizione legale (cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 9 p. 73, n.3 e 4). Dottrina e giurisprudenza sono concordi in particolare nel ritenere che la succursale di un’azienda (con sede principale in Svizzera o all’estero) non gode di personalità giuridica propria, e ciò come diretta conseguenza della nozione stessa di succursale quale parte giuridicamente integrante dell’azienda, ma con un certo grado di autonomia economica e organizzativa (cfr. P. Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zurigo 1974, p. 132 n. 672 e p. 147 n. 749; A. Meier-Hayoz/ P. Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. ed., Berna 1993, § 19 p. 435 n. 9; J.-D. Martz, Die inländische Zweigniederlassung einer ausländischen Unternehmung nach schweizerischem IPRG, tesi Berna 1995, p. 5; DTF 117 II 87 cons.3; 108 II 124 cons.1; 90 II 197). In questro senso l’esistenza della succursale dipende dall’esistenza dell’azienda cui essa appartiene, la prima non potendo giuridicamente esistere senza la seconda (cfr. P. Forstmoser/ A. Meier-Hayoz/ P. Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 59 p. 911 n. 31 e p. 921 n. 47; J.-D. Martz, op. cit., p.45). Priva di personalità giuridica, la succursale non ha neppure la capacità di essere parte in un procedimento esecutivo (cfr. DTF 120 III 13; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 8 p. 60 n. 4; P. Gauch, op.cit., p. 448, n.2009), e ciò indipendentemente da una sua eventuale iscrizione a Registro di commercio in conformità all’art. 935 CO (cfr. P.Gauch. op.cit., p. 220 n. 1062; J.-D. Martz, op. cit., p. 46). Va qui ricordato che anche nei rapporti internazionali la succursale svizzera di una società con sede all’estero è regolata dal diritto svizzero (cfr. art. 160 cpv. 1 secondo periodo LDIP). In particolare è retta dal diritto svizzero la questione se la sede svizzera di una società estera possa essere considerata succursale in senso giuridico (cfr. P. Forstmoser/ A. Meier-Hayoz/ P. Nobel, op. cit., § 59, p. 926 n.79 ss.; F. Vischer in IPRG-Kommentar, Zurigo 1993, n.6 ad art. 160 LDIP; J.-D. Martz, op. cit. p. 44 s.).
b) In concreto il sequestro, e con esso l’esecuzione connessa, sono rivolti contro la __________ __________ Dagli atti risulta che la __________ __________ è stata sciolta con decisione 17 maggio 1994 dell’”Oeffentlichkeitsregisteramtes” e cancellata dal Registro di commercio di __________ il 15 febbraio 1995 a seguito di decisione del Landesgerichtes des Fürstertums Liechtenstein del 29 dicembre 1994 (cfr. estratto del 9 gennaio 1997 dal Registro di commercio del Principato del Liechtenstein , doc.P inc.n. ____________________; cfr. anche doc. A inc.n. OS.97.5 prodotto dall’opponente), ciò che del resto sia il creditore __________ che l’opponente __________ affermano - pur con intenti divergenti - esplicitamente (cfr. istanza di sequestro 13 marzo 1997, p.4 rispettivamente opposizione 17 marzo 1997 p. 3). Ora non esistendo giuridicamente più la società (disciolta e cancellata alla sede principale), per le considerazioni esposte precedentemente non esiste giuridicamente neppure la succursale, che ne era parte integrante, e ciò indipendentemente dal fatto che quest’ultima figuri tuttora iscritta nel Registro di commercio di Lugano, siffatta iscrizione non essendo costitutiva e restando priva di ogni effetto in punto all’esistenza giuridica della succursale (cfr. J.-D. Martz, p. 45; P. Gauch, op.cit., p. 240 n.1157 ss.). Ne consegue allora che l’istanza di sequestro è rivolta contro un’entità inesistente e pertanto, difettando di un presupposto processuale, è irricevibile, come irricevibile risulta essere il presente appello, e nulla l’intera procedura che l’ha preceduto.
Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia:
I. L’appello 24 aprile 1997__________, è dichiarato irricevibile.
II. La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 400.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________, fr. 1’000.-- per indennità di appello.
III. Intimazione a: ____________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, e all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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