AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00135
Data decisione, Autorità: 10.09.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00135
Lugano 10 settembre 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Roveri, vicecancelliere
statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 11 agosto 1997 di
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. PI __________ promossa dal
contro il ricorrente;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con PE n. __________ del 27 agosto 1996 fatto spiccare dall’UEF di Locarno il Comune di __________ procede contro __________, in via di realizzazione del pegno immobiliare per un credito di complessivi fr. 5’889.40 oltre accessori;
che sul PE sono indicati quali titoli del credito “imposte comunali 1993, 1994, 1995, ”tassa raccolta rifiuti 1993, 1994, 1995” e “mutazione catastale 1994”, mentre è designato quale oggetto del pegno “particella no. __________ foglio PPP __________ __________ RFD del Comune di __________;
che l’opposizione tempestivamente interposta da __________ __________ è stata rigettata in via definitiva dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 15 maggio 1997;
che il 14 luglio 1997 il Comune di __________ ha chiesto la vendita del pegno;
che con raccomandata del 14 agosto 1997 l’UEF ha comunicato al patrocinatore dell’escusso l’avvenuta richiesta da parte del creditore della vendita degli immobili oggetto del pegno e che salvo pagamento del debito nel termine di cinque giorni la vendita sarebbe stata fissata con successiva comunicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’incanto;
che contro siffatta comunicazione è insorto __________ __________ che con ricorso 11 agosto 1997 chiede in sostanza che l’UEF non dia seguito alla domanda di vendita del creditore, in particolare rinunci alla realizzazione comminata, atteso che:
la comunicazione della domanda di realizzazione non sarebbe stata preceduta da “qualsivoglia istanza di pignoramento” da parte del creditore;
non sarebbe pertanto mai avvenuto un pignoramento ordinario;
dalla comunicazione della domanda di vendita 14 luglio 1997 non sarebbe inoltre possibile “evincere sulla base di quale pretesa, per il cui pagamento è stato comminato un termine di 5 gg., è stata allestita la domanda di realizzazione”;
che trattandosi di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno (cfr. intestazione PE n. __________ del 27 agosto 1996), diversamente da quanto avviene nell’esecuzione ordinaria la domanda di vendita non dev’essere preceduta da alcun pignoramento, il substrato esecutivo essendo già definito dal pegno a garanzia del credito dedotto in esecuzione (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 9 n. 13, p. 66 e § 32 n. 2 ss., p. 261);
che infatti nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno oggetto di realizzazione è e può essere soltanto il pegno indicato dal creditore procedente con la domanda di esecuzione (cfr. 151 cpv. 1 primo periodo LEF) e riportato esplicitamente sul precetto esecutivo;
che l’UEF ha comunicato l’avvenuta domanda di vendita facendo uso del consueto formulario Form. N.28 indicante, in alto a destra, il numero dell’esecuzione (n. __________ P.I.) cui la domanda si riferisce e, in calce, le condizioni e modalità di differimento;
che quindi anche la censura del ricorrente secondo cui dalla sola comunicazione di vendita non si potrebbe individuare il debito cui l’esecuzione si riferisce si rivela infondata, il numero dell’esecuzione indicato essendo corrispondente a quello del precetto esecutivo cui l’escusso ha a uso tempo interposto opposizione;
che pertanto il ricorso va respinto;
che con la presente decisione la contestuale domanda di concessione dell’effetto sospensivo è superata;
che per questa decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale;
Richiamati gli art. 151 ss. LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 11 agosto 1997 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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