AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00109
Data decisione, Autorità: 10.09.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00109
Lugano 10 settembre 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Roveri, vicecancelliere
statuendo nella procedura n. __________ dipendente dal sequestro decretato il 16 agosto 1996 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanza di sequestro di
contro
e meglio sull'operato dell'Ufficio esecuzione del Distretto di __________ in merito all'esecuzione del menzionato sequestro
esaminati atti e documenti;
e meglio sull’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di __________ in merito all’esecuzione del menzionato sequestro
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in data 25 luglio 1996, su istanza di __________, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha decretato nei confronti di __________, debitrice solidale con il marito __________, il sequestro presso il __________ __________ del salario e delle gratifiche percepite dalla debitrice, rispettivamente degli oggetti di valore di proprietà della medesima, per un credito di fr. 8’175 oltre interessi al 12% dal 23 luglio 1996 derivante da contratto di mutuo 18 novembre 1987 (sequestro n. __________);
che con decreto di stessa data il medesimo Segretario assessore ha ordinato il sequestro per lo stesso credito anche nei confronti di __________, e meglio del salario e delle gratifiche percepite da quest’ultimo, rispettivamente degli oggetti di valore di sua proprietà, presso l’impresa __________ di __________, datrice di lavoro dell’escusso (sequestro n. ______________________________);
che in data 26 luglio 1996 è avvenuto il pagamento nelle mani dell’UE di Lugano e ad opera del __________ dell’importo di fr. 8’472.20 (cfr. copia ricevuta agli atti), a saldo delle procedure dipendenti dai sequestri n__________ e n. __________;
che l’importo di fr. 8’453.65, pari all’importo versato dal __________ __________ dedotte le spese esecutive, è stato girato a favore della creditrice sequestrante in data 26 luglio 1996;
che con decisione 16 agosto 1996 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, su nuova istanza di __________ contro __________ ha decretato per un credito di fr. 8’539.65 derivante dallo stesso contratto di mutuo 18 novembre 1987 e relativo agli interessi di mora “come da conteggio 31.7.1996”, un secondo sequestro, dal tenore identico al sequestro 25 luglio 1996 e più precisamente:
“presso il __________: il salario e le gratifiche percepite dalla debitrice, rispettivamente gli oggetti di valore di proprietà della medesima, nei limiti della pignorabilità e fino a concorrenza del credito”;
che in data 16/20 agosto 1996 l’UE di Lugano ha proceduto alla redazione del relativo verbale di sequestro n. __________, sul quale si legge:
“In relazione alla notifica del sequestro di un credito nei confronti della debitrice ____________________, il __________ __________ ci comunica che la __________ non percepisce più nessun stipendio in quanto l’importo mensile pari a Fr. 747.60 è stato ceduto dalla stessa al __________ a compensazione totale del prestito di Fr. 8’557.50 relativo al saldo del sequestro precedente n. ____________________ (recte: -02) del 25.7.1996.
Pertanto il presente sequestro è da considerarsi INFRUTTUOSO”,
che il verbale di sequestro è stato spedito alle parti interessate, in particolare alla creditrice sequestrante, in data 20 agosto 1996, per invio raccomandato (cfr. copia distinta invii raccomandati UE agli atti);
che con domanda 16 settembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione a convalida del sequestro n. __________;
che con scritto 16 ottobre 1996 l’UE di Lugano ha comunicato alla creditrice sequestrante di non poter dar seguito alla domanda di esecuzione a motivo di “sequestro infruttuoso”;
che con scritto 23 ottobre 1996, pervenuto all’UE soltanto il 10 dicembre 1996, __________ chiede di “rivedere la (...) opinione” in merito al “sequestro infruttuoso”, dichiarando in particolare di non essere d’accordo “che la signora __________ ceda il suo stipendio al __________ ”; essa rileva che la propria “richiesta di pagamento del debito è precedente all’intervento del __________ __________ e chiede “il diritto di precedenza”; inoltre solleva “dubbi sui rapporti di lavoro della signora con il dottore”, ritenendo che la stessa lavori “come infermiera, e non come donna delle pulizie”;
che con scritto 10 dicembre 1996 l’UE conferma in sostanza quanto risulta dal verbale di sequestro 16/20 agosto 1996, invitando a sua volta la creditrice a “voler considerare più attentamente le (...) obiezioni circa l’esito del sequestro n. __________” rispettivamente, qualora intendesse persistere nelle sue obiezioni, a chiedere “l’assegnazione formale del termine di cui all’art. 109 LEF per promuovere azione giudiziaria contro il terzo che ha notificato il proprio diritto di pegno o compensazione”;
che con lettera 21 gennaio 1997 la creditrice sequestrante si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, con copia all’UE, chiedendo in particolare “che venga riconosciuta la precedenza” della propria richiesta di pagamento sulle pretese del __________ __________, che il __________ effettui i pagamenti dovuti all’escussa nelle mani della stessa creditrice sequestrante e “che dalle autorità competenti venga definita la reale qualità di lavoro e lo stipendio di __________ presso il __________ ”;
che con ordinanza 27 gennaio 1997, intimata il 30 aprile 1997, la Pretura ha trasmesso a questa Camera lo scritto 21 gennaio 1997 __________;
che per l’art. 17 LEF a ogni parte interessata al procedimento esecutivo è data facoltà di ricorso all’Autorità cantonale di vigilanza contro provvedimenti degli organi di esecuzione per violazione di una norma di diritto, per errore di apprezzamento oppure per denegata o ritardata giustizia;
che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha notizia del provvedimento che intende impugnare, salvi i casi di denegata o ritardata giustizia, per i quali la via del ricorso è aperta in ogni tempo (art. 17 cpv.3 LEF);
che nel caso in esame la ricorrente nei suoi scritti 23 ottobre 1996 e 21 gennaio 1997 contesta in sostanza l’infruttuosità del sequestro n. __________, così come ammessa dall’UE e di cui è stato dato atto nel verbale di sequestro 16/20 agosto 1996, affermando in particolare di non condividere l’opinione dell’organo di esecuzione di non procedere al sequestro delle pretese salariali dell’escussa verso il datore di lavoro, siccome ritenute compensate con un credito vantato dal datore di lavoro nei confronti __________;
che invero l’UE, a fronte della dichiarazione del __________, terzo debitore della pretesa oggetto del sequestro, da intendersi come eccezione di compensazione del debito con la vantata pretesa alla restituzione del prestito, avrebbe dovuto procedere comunque al sequestro dello stipendio dell’escussa, e meglio come credito contestato (cfr. DTF 120 III 20, cons. 4);
che non si tratta però di errore tale da comportare la nullità del provvedimento (art. 22 LEF), da accertare d’ufficio e in ogni tempo, in particolare non costituendo una violazione di prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento;
che il verbale di sequestro 16/20 agosto 1996, dal quale risultano chiaramente sia i motivi per i quali l’UE non ha proceduto al sequestro dello stipendio dell’escussa che la decisione dell’UE di considerare infruttuoso il sequestro, è stato inviato per raccomandata alla creditrice procedente lo stesso 20 agosto 1996;
che pertanto lo scritto 23 ottobre 1996 __________, con il quale per la prima volta viene contestata l’esecuzione del sequestro n. __________, si rivela irrimediabilmente tardivo, e in quanto ricorso, irricevibile;
che neppure se riferito alla risposta 16 ottobre 1996 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di esecuzione 16 settembre 1996 a motivo di “sequestro infruttuoso” lo scritto 23 ottobre 1996 può essere ammesso come ricorso ricevibile, la risposta 16 ottobre 1996 non essendo altro che la conferma della pregressa decisione di cui al verbale di sequestro, rimasto inimpugnato;
che le medesime considerazioni valgono a maggior ragione per il successivo scritto 21 gennaio 1997, quest’ultimo limitandosi in sostanza a riproporre le stesse censure, e meglio contro la decisione dell’UE di considerare infruttuoso il sequestro n. __________ rispettivamente di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
che del resto non è dato un caso di denegata giustizia, avendo l’UE sia con il verbale di sequestro 16/20 agosto 1996 che con la risposta 16 ottobre 1996 esplicitato, con sufficiente motivazione, la propria posizione (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 6 n. 19 p.39);
che pertanto il ricorso 23 ottobre 1996/21 gennaio 1997 va dichiarato irricevibile, siccome tardivo;
che per la presente decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale;
Richiamati gli art. 17 ss. LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 23 ottobre 1996 __________, è dichiarato irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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