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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00104
Data decisione, Autorità: 18.08.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00104
Lugano 18 agosto 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 luglio 1997
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro il processo verbale per la formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione (n. __________) ante esecuzione per pigioni e affitti di cui alla domanda presentata da
patr. dall'avv. __________
contro
vista l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 7 luglio 1997 formulata dal ricorrente contestualmente al ricorso, con la quale è chiesta la dispensa dal pagamento delle tasse e delle spese di giustizia e il beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________;
preso atto che con provvedimento 9 luglio 1997 l’UE ha annullato l’inventario n. __________ e la relativa esecuzione a convalida n. __________ promossa da __________ contro la __________
ritenuto che tale atto, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso, non è stato impugnato e che pertanto il gravame, divenuto privo di oggetto, va stralciato dai ruoli;
considerato inoltre
che per normativa federale (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) la procedura di ricorso è gratuita e pertanto la richiesta di dispensa dal pagamento delle tasse e spese di giustizia è superflua, in quanto le stesse non vengono prelevate;
che ciò non può essere detto invece per le spese di patrocinio;
che secondo la recente giurisprudenza federale il diritto al gratuito patrocinio che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost. non è escluso per principio nella procedura di ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 122 I 8 ss; cfr. anche nuovo art. 15a LPR, in vigore dal 6 giugno 1997);
che tuttavia perché si giustifichi la concessione del beneficio del gratuito patrocinio occorre - oltre ai requisiti dell’indigenza e della probabilità di esito favorevole del gravame - che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri, ciò che va valutato con accresciuto rigore laddove trova applicazione la massima ufficiale;
che nell’ambito della formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore l’ufficio non può rifiutarsi di erigere l’inventario dei beni sottoposti al diritto di ritenzione se non quando l’inesistenza dei suoi presupposti - in particolare l’inesistenza di un contratto di locazione o l’inesistenza di un credito derivante da tale contratto - sia manifesta e inequivocabile (DTF 103 III 41 s.; 97 III 45), ciò che pertanto è facilmente rilevabile e - se del caso - può essere fatto valere mediante ricorso all’autorità di vigilanza anche senza l’ausilio di un patrocinatore;
che inoltre come avviene per la determinazione del minimo vitale, anche per la determinazione della pignorabilità degli oggetti inventariati l’autorità di vigilanza, su ricorso, deve accertare d’ufficio i fatti rilevanti (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schulbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed. Berna 1996, § 23 n. 14, p. 168 e § 34 n. 20 p. 276), per cui è sufficiente al ricorrente indicare il motivo per cui ritiene che gli oggetti inclusi dall’ufficio nell’inventario non siano pignorabili e dunque soggetti al diritto di ritenzione del locatore, ciò che di regola non comporta l’intervento di un legale;
che questo è il caso nella presente fattispecie dove il ricorrente contesta sia l’esistenza di un contratto di locazione che la pignorabilità di taluni oggetti inventariati in quanto ritenuti indispensabili alla continuazione della sua attività lavorativa;
che pertanto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria va integralmente respinta, senza che sia necessario esaminare l’esistenza degli altri presupposti;
richiamati gli 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 7 luglio 1997 __________ è stralciato dai ruoli.
La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 7 luglio 1997 è respinta.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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