AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00086
Data decisione, Autorità: 02.08.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00086
Lugano 4 agosto 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani, quest'utlimo in sostituzione del giudice Zali, assente
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 maggio 1997
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare promossa da
nei confronti del ricorrente
e meglio contro l’avviso d’incanto unico del 7 maggio 1997
richiamata l’ordinanza 13 giugno 1997 con la quale il vicepresidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 2 giugno 1997 dell’__________ e 11 giugno 1997 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti,
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’ esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, promossa contro __________, già in __________ ora in __________, dalla __________, __________ quest’ultima il 9 marzo 1995 ha presentato domanda di vendita relativa all’immobile di cui alla part. n. __________ RFD __________;
che il 12 aprile 1995 l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona ha dato incarico all’arch. __________ di allestire la perizia del fondo oggetto di realizzazione;
che il 22 maggio 1995 l’arch. __________ ha rassegnato all’UEF il proprio rapporto, indicando quale valore complessivo di stima l’importo di fr. 1’250’000.--;
che a seguito della decisione 22 agosto 1995 di questa Camera su reclamo di __________ contro la determinazione della stima peritale, l’UEF ha ordinato - previa anticipazione delle spese da parte del reclamante - l’allestimento di una nuova perizia dando incarico il 14 settembre 1995 alla __________
che con rapporto peritale 10 novembre 1995 la __________ ha stabilito il valore di stima peritale della particella in esecuzione in fr. 1’470’000.--;
che con avviso d’incanto unico del 12 gennaio 1996, pubblicato sul _______ e sull’albo comunale del Comune di __________ e comunicato personalmente agli interessati, l’UEF ha fissato per il 12 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 26 marzo 1996 la data dell’incanto, indicando in fr. 1’470’000.-- il valore di stima peritale della part. n. __________ RFD di __________, conformemente al referto della __________
che in data 19 febbraio 1996 è stato allestito il relativo elenco oneri;
che __________ ha tempestivamente contestato due posizioni dell’elenco oneri 19 febbraio 1996, una riferita al credito insinuato dal Comune di __________ e garantito da ipoteca legale, e l’altra riferita al credito insinuato dalla __________;
che con nuovo reclamo 29 gennaio 1996 __________ ha chiesto tra l’altro la sospensione dell’esecuzione per una durata di nove mesi;
che con provvedimento 28 febbraio 1996, _________, l’UEF - nelle more di quella procedura di ricorso - ha annullato l’incanto “a seguito di contestazioni dell’elenco degli oneri”;
che con decisione 8 marzo 1996 questa Camera ha respinto il gravame di __________, pur ricordando da un lato la facoltà dell’escusso di chiedere - ricorrendone i presupposti - la sospensione dell’esecuzione ex art. 123 LEF e rilevando dall’altro lato l’obbligo dell’ufficio “perlomeno fino a quando il pegno non sarà realizzato” di annullare l’esecuzione “nell’ipotesi in cui il debitore verserà nelle sue mani l’importo dedotto in esecuzione di fr. 797’177.45 oltre agli interessi al 5.5% dal 1° luglio 1994 su fr. 752’000.-- e alle spese” (sentenza CEF 8 marzo 1996, cons. 2 e 3);
che con decisione 28 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato irricevibile l’azione di __________ contro il Comune di __________ e ha stralciato dai ruoli per acquiescenza l’azione di __________ contro __________;
che con scritto 25 novembre 1996 l’__________ ha sollecitato la fissazione dell’incanto;
che in data 6 febbraio 1997 l’UEF ha dato incarico alla __________ di procedere a un aggiornamento della perizia 10 novembre 1995 sul valore dell’immobile da realizzare;
che con referto 15 aprile 1997 __________ ha fissato il valore di stima del fondo in fr. 1’270’000.--;
che con avviso d’incanto unico 7 maggio 1997, ___________ e inviato agli interessati, l’UEF ha fissato per il 9 luglio 1997 la data dell’incanto, indicando in fr. 1’270’000.-- il valore di stima peritale della part. n. __________ RFD di __________, come al referto peritale aggiornato della __________, e facendo esplicito riferimento “all’elenco oneri depositato il 19 febbraio 1996, divenuto definitivo”;
che ricevuta copia dell’avviso d’incanto, __________ con scritto 11 maggio 1997 ha osservato, per quanto qui di rilievo, che “il testo non è conforme a quanto risulta dagli atti” e che “la pubblicazione di un nuovo elenco oneri è d’obbligo poiché quello del 19.2.1996 è stato a suo tempo contestato” e ha invitato l’UEF - nel caso l’elenco oneri fosse stato modificato “secondo le risultanze delle cause in Pretura” - a sottoporglielo “per conoscenza ed eventuale contestazione”;
che con scritto 15 maggio 1997 l’UEF ha comunicato al ricorrente in particolare che “per quanto riguarda la pubblicazione dell’incanto (...) l’elenco oneri definitivo verrà inviato a tutti gli interessati con l’aggiornamento, secondo quanto previsto dall’art. 40 RFF”;
che con nuovo scritto 15 maggio 1997 __________ ha in particolare rinnovato l’invito “a voler correggere la pubblicazione (dell’avviso d’incanto ) che avete previsto per il _________”, rispettivamente a pubblicare l’elenco oneri;
che dopo ulteriori scambi di corrispondenza su questioni che però esulano dal presente gravame, __________ con ricorso 20 maggio 1997 è insorto presso questa Camera ribadendo in sostanza quanto rilevato nella corrispondenza con l’UEF, in particolare
che “il valore di stima peritale del mappale __________ di __________ ammonta a fr. 1’470’000.--, importo pure confermato dal rapporto peritale stesso (rapporto __________ del 10 novembre 1995, ndr.)”,
che “il testo dell’attuale pubblicazione (...) indica il valore di stima peritale il fr. 1’270’000.--, quindi ben fr. 200’000.-- (che corrispondono a 1/7 della precedente stima) in meno”,
che “il qui reclamante non ha ricevuto dall’UEF nessuna comunicazione atta a giustificare una simile minusvalenza del valore dell’immobile che si sarebbe verificato tra il 12.01.1996 e il 7.5.1997”,
che qualora fosse stata eseguita un’ulteriore perizia “che ha mutato in modo cosi determinante il valore della proprietà” l’UEF avrebbe avuto l’obbligo di informarlo;
che con il gravame __________ chiede l’annullamento dell’avviso d’incanto 7 maggio 1997, la sua nuova pubblicazione “con i dati corretti ed emergenti dalla documentazione” e “trascorso un congruo termine che non causi confusioni nei possibili acquirenti”, la messa a carico dell’UEF delle spese relative alle “errate pubblicazioni” nonché la rifusione di fr. 1’000.-- a titolo di spese e ripetibili;
che nelle sue osservazioni l’UEF rileva di aver provveduto a un aggiornamento della perizia “visto l’ampio tempo intercorso dalla sua redazione” e si rimette per il resto alla decisione della Camera, mentre l’__________ dichiara di non aver particolari osservazioni da formulare in punto alla questione della stima peritale dell’immobile indicata nell’avviso d’incanto 7 maggio 1997;
che nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare la realizzazione si opera secondo le disposizioni degli art. da 122 a 143b LEF (per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 primo periodo LEF) rispettivamente degli art. da 85 a 121 ORF;
che per l’art. 99 cpv. 1 ORF, comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, se del caso, al terzo proprietario del pegno, l’ufficio di esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario e procederà alla stima del fondo;
che per l’art. 99 cpv. 2 ORF “se non è già inserita nel bando a stregua dell’articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore e al terzo proprietario coll’avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all’autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell’articolo 9 capoverso 2”;
che l’ art. 9 cpv. 2 primo periodo ORF stabilisce che “ogni parte interessata può (...) chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti” e ciò “previo deposito delle spese occorrenti”;
che, terminata la procedura di appuramento dell’elenco oneri, l’ufficio esecuzioni deve valutare se la stima precedentemente stabilita possa essere confermata oppure se il valore del fondo abbia subito modifiche, segnatamene in seguito ad eliminazione di aggravi (cfr. art. 140 cpv. 3 LEF; K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 28 n.45, p. 239): in caso di modifica, l’ufficio deve comunicare la nuova stima agli interessati, ai quali è data facoltà di chiedere una nuova perizia (in virtù dei combinati art. 9 cpv. 2 e 44 ORF, atteso che quest’ultima norma torna applicabile nel principio anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno malgrado l’assenza di un esplicito rinvio all’art. 102 ORF, per lo meno quando l'incanto differito in seguito all'avvio di una procedura di appuramento dell'elenco oneri, cfr. DTF 95 III 24 e rif.; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46 p. 446);
che sebbene nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolga un ruolo solo secondario (K. Amonn in: ZBJV 1976, p. 506), limitato a un semplice orientamento quantitativo destinato a eventuali interessati all’incanto (DTF 70 III 17 cons. 3), l’ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l’allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71 s., cons. 3; H. Fritzsche/H.U. Walder, op.cit., § 31 n.46 p. 446; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 22 n. 50 p. 158);
che nel caso in esame l’UEF in considerazione del tempo trascorso dall’ultima perizia ha ritenuto necessario far allestire prima dell’incanto dal precedente perito (__________) un aggiornamento del valore del fondo;
che la nuova perizia ha indicato un valore di stima del fondo di fr. 200’000.-- inferiore rispetto al valore stabilito dalla perizia 10 novembre 1995 fino a quel momento determinante;
che modificandosi il valore di stima era obbligo dell’UEF - prima di indire l’incanto e procedere quindi alla pubblicazione del relativo avviso - comunicare agli interessati, segnatamente al ricorrente, il nuovo valore peritale, così da consentire loro di far uso - in caso di dissenso - della facoltà di chiedere una nuova perizia ex combinati art. 9 cpv. 2 e 44 ORF;
che ciò non si è però evidentemente verificato, essendo venuto il ricorrente a conoscenza del nuovo valore di stima del fondo dallo stesso avviso d’incanto 7 maggio 1997;
che con il ricorso, alla luce anche delle missive all’UEF che lo hanno preceduto, __________ ha manifestato implicitamente il proprio dissenso sul nuovo valore di stima, chiedendo infatti l’annullamento dell’avviso 7 maggio 1997 e la sua nuova pubblicazione “con i dati corretti ed emergenti dalla documentazione”, facendo di fatto uso, nei termini temporali dell’art. 9 cpv. 2 ORF, della facoltà di richiedere una nuova perizia;
che pertanto il ricorso su questo punto va accolto nel senso che l’avviso d’incanto 7 maggio 1997 è annullato e l’UEF di Bellinzona ordinerà una nuova perizia, ad opera di altro perito diverso dai precedenti, sul valore venale presumibile (corrispondente al valore commerciale) del fondo da realizzare, previa anticipazione da parte del ricorrente (e richiedente della perizia) delle spese necessarie che l’UEF saprà determinare;
che in difetto di siffatta anticipazione non si procederà all’allestimento di una nuova perizia e il valore del fondo messo all’incanto sarà definitivamente determinato in fr. 1’270’000.--, conformemente a quanto indicato nell’avviso d’incanto 7 maggio 1997;
che per questa decisione non si prelevano spese, né - contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente - si assegnano indennità , perché così è disciplinato per normativa di diritto federale (art. 61 cpv. 2 lett. a ed art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 140 e 155 ss. LEF e gli art. 9, 99 e 102 ORF
pronuncia: 1. Il ricorso 20 maggio 1997 _________, è parzialmente accolto
1.1. Di conseguenza l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ordinerà una nuova perizia sul valore presumibile (corrispondente al valore commerciale) della part. n. __________ RFD di __________, dopo che __________ avrà versato l’anticipazione richiesta per le spese della nuova perizia.
1.2. In difetto dell’anticipazione delle spese peritali occorrenti, il valore venale presumibile del fondo part. n. __________ RFD di _________ sarà definitivamente determinato in fr. 1’270’000.--.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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