AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00177
Data decisione, Autorità: 22.01.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00177
Lugano 22 gennaio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 20 luglio 1995 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ promossa contro la reclamante dal
in tema di notifica di atti esecutivi;
viste le osservazioni:
26 luglio 1995 del Comune di __________
8 agosto 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 8 maggio 1995 la Giudicatura di Pace del Circolo delle Isole ha sequestrato, su istanza del Comune di __________, per un credito di Fr. 111.45 oltre accessori la quota di comproprietà della debitrice delle part. n. __________ e __________ RFD di __________.
B. L’UEF di Locarno ha eseguito il sequestro il 19 giugno 1995.
C. Con atto 23 giugno 1995 ___________ l’UEF di Locarno ha pubblicato il decreto di sequestro 8 maggio 1995 e il verbale di sequestro 19 giugno 1995, stabilendo che la pubblicazione sul foglio ufficiale cantonale del verbale di sequestro vale quale intimazione alla debitrice nella forma degli assenti.
D. Il 21 giugno 1995 l’UEF di Locarno ha emesso contro la debitrice, a convalida del sequestro n. __________, il PE n. __________.
Con provvedimento 7 luglio 1995 l’UEF ha notificato il PE alla debitrice nella forma degli assenti mediante pubblicazione sul FUC n. __________ di stessa data.
E. Con reclamo 20 luglio 1995 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di sequestro e della procedura edittale, atteso che il Comune di __________ è a perfetta conoscenza che essa si trova, per ragioni di studio, a __________ in __________.
F. Con osservazioni 26 luglio 1995 il Comune di __________ ha postulato la reiezione del gravame asseverando che __________ __________i è partita da __________ senza annunciarsi all’Ufficio controllo abitanti. “Infatti la debitrice ha fatto domanda di dimora ed è stato registrato l’arrivo il 30.12.1993. Il 15.7.1994 è stata registrata la partenza d’ufficio per la __________ dato che da più di sei mesi non abitava a __________ ”.
G. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Sebbene il reclamo di __________ non brilli per chiarezza, dallo stesso sembrerebbe che la reclamante si aggravi principalmente contro il decreto di sequestro che viene espressamente indicato in epigrafe all’atto 20 luglio 1995 quale oggetto dell’impugnativa, perché essa soggiorna solo provvisoriamente per ragioni di studio a __________ in __________ e il creditore era perfettamente a conoscenza del suo attuale indirizzo. Per la stessa ragione la reclamante censura pure il fatto che il decreto di sequestro, il verbale di sequestro e il precetto esecutivo le siano stati notificati in via edittale mediante pubblicazione sul _________.
La via del reclamo è data contro l’esecuzione del sequestro ad opera dell’organo d’esecuzione (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 51 m. 62; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 385).
Il creditore sequestrante deve fornire all’autorità del sequestro (pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare oggetto del decreto e che sono enumerati all’art. 274 cpv. 2 LEF.
a) Se il pretore concede per errore un sequestro benché ne manchino gli essentialia, l’UEF deve comunque in principio eseguirlo: il suo potere d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del pretore, atteso che non gli è assolutamente possibile verificare le condizioni materiali del sequestro (salvo casi limite dove il principio dell’economia processuale prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà dei beni da sequestrare e se la proprietà del terzo è perfettamente chiara, l’UEF deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all’autorità di vigilanza).
b) L’UEF deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, atteso che carenze o formulazioni insufficienti trarranno seco la non prosecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1; Gilliéron, op. cit., p. 384-385).
a) i beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106 e 76 III 34-35; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 m. 45; Hans Ulrich Walder-Bohner, Fragen der Arrestbewilligungspraxis, Zurigo 1982, p. 46 m. 93);
b) i beni da sequestrare sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons. 1; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
c) i beni da sequestrare non esistono (DTF 107 III 37-38, 105 III 141 e 80 III 87; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
d) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6, 105 III 114 cons. 4 e 104 III 58-59 cons. 3; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
e) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1e; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
f) il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede ex art. 2 cpv. 1 CC (DTF 112 III 51, 108 III 104-105 e 120-121, 107 III 38 cons. 4; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45).
La tesi della reclamante non è incentrata su alcuna delle ipotesi di cui sopra, nel senso che __________ assevera di soggiornare solo provvisoriamente per ragioni di studio a __________ in __________. Ne consegue l’irricevibilità del reclamo contro il decreto di sequestro in quanto l’azione di revoca del sequestro ex art. 279 cpv. 2 LEF va promossa non alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello bensì davanti al giudice del luogo del sequestro.
Di principio vi è la possibilità di notificare atti esecutivi in via edittale quando in Svizzera è dato un luogo dell'esecuzione (cfr. CEF 5 maggio 1988 consid. 1 su reclamo di A. SA, 20 agosto 1986 consid. 4 in re CH c. M.M.K.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 14 m. 13): tale presupposto si realizza nella concreta fattispecie, luogo dell'esecuzione essendo __________ dove si trova il bene immobile sequestrato (art. 52 LEF).
a) __________ si aggrava contro la notifica del decreto di sequestro, del verbale di sequestro e del precetto esecutivo avvenuta mediante pubblicazione sul FUC n. __________ del ______ e n. __________ del __________, asseverando che il creditore era perfettamente a conoscenza del suo attuale indirizzo.
b) La notifica di un atto esecutivo avviene di regola con la consegna dello stesso al suo destinatario (art. 66 cpv. 1 LEF; ZR 81/1982 n. 58 p. 142).
Se il debitore è domiciliato all'estero la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o per posta (art. 66 cpv. 3 LEF).
Per l'art. 66 cpv. 4 LEF se il domicilio del debitore non è conosciuto la notificazione si fa mediante pubblicazione. La notifica nelle vie edittali costituisce l'ultima ratio e si attua solo quando non è possibile procedere altrimenti. Ad essa non si può far capo prima che il creditore e l'ufficio delle esecuzioni abbiano intrapreso tutte le ricerche adeguate alla situazione di fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione al debitore (DTF 112 III 7, 64 III 43): la notificazione mediante pubblicazione può quindi avvenire soltanto quando, malgrado appropriate indagini, non si è potuto accertare il luogo di domicilio o di residenza del debitore o quando tali indagini appaiano senz'altro inutili (DTF 64 III 43, 56 I 94 ss.; ZR 81/1982 n. 58 p. 143 e rif. ivi; Fritzsche/Walder, op. cit., § 14 m. 27).
La giurisprudenza ammette che la notifica nelle forme edittali è pure possibile quando l'escusso ha domicilio conosciuto, sia che -come nel caso di specie- il creditore abiti in Svizzera, sia nel caso di un creditore domiciliato all'estero ma al beneficio di un titolo esecutivo svizzero o di un titolo equivalente riconosciuto da una Convenzione internazionale, qualora sia impossibile notificargli ufficialmente gli atti (DTF 103 III 5, 79 III 136, 68 III 15).
c) Come risulta dal doc. C, ossia dalla fotocopia della busta di intimazione di una raccomandata trasmessa alla reclamante, il Comune di __________ perlomeno dal 30 marzo 1995 era a conoscenza dell’attuale residenza della debitrice: ne consegue che in concreto non sono adempiuti i presupposti dell’art. 66 cpv. 4 LEF.
d) Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta solo a chi è leso nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo d’esecuzione, costitutiva di pregiudizio materiale attuale (cfr. DTF 112 III 1 cons. 3b p. 3 e rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L.W.; Amonn, op. cit., § 6 m. 19, Gilliéron, op. cit., p.56; Fritzsche/Walder, op. cit., § 8 m . 16).
e) __________, avendo avuto immediata conoscenza della pubblicazione dei noti atti esecutivi e avendo avuto la possibilità di interporre tempestiva opposizione al PE in narrativa, non è stata toccata nei propri interessi giuridicamente protetti e non ha subito alcun pregiudizio dalla notifica del decreto, del verbale di sequestro e del precetto esecutivo mediante pubblicazione sul __________. Il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile anche in quanto rivolto contro la pubblicazione sul ________.
f) In via abbondanziale, per quanto riguarda segnatamente la notifica di atti esecutivi, va ancora rilevato che precetto esecutivo e gli altri atti esecutivi notificati nelle vie edittali, benché non siano adempiuti i presupposti dell’art. 66 cpv. 4 LEF, non sono nulli (DTF 75 III 83-84 e 64 III 40 ss.; ZR 1995 n. 53 p. 162; Fritzsche/Walder, op. cit., § 14 n. 57). Infatti un atto esecutivo notificato in termini manchevoli, ma comunque giunto al destinatario, è comunque valido (ZR 1995 n. 53 p. 162), non pregiudicando la tutela dei legittimi interessi dell’escusso che può far valere i suoi mezzi di difesa nei termini che decorrono dalla conoscenza della notifica.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 52, 66 cpv. 1, 3 e 4, 274 cpv. 2 e 279 cpv. 2 LEF
pronuncia
Il reclamo 20 luglio 1995 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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