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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00018
Data decisione, Autorità: 17.02.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00018
Lugano 17 febbraio 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 24 gennaio 1997 di
rappr. __________, presidente del CdA, e dal sig. __________, segretario del CdA
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promosse da
nei confronti della ricorrente,
in tema di nuova stima peritale del pegno immobiliare;
richiamato il decreto presidenziale 7 febbraio 1997, con il quale al ricorso è stato concesso d’ufficio l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 4 febbraio 1997 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, promosse contro la __________ dalla __________, quest’ultima in data 20 marzo 1996 ha inoltrato tre domande di vendita relative agli immobili di cui alla part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________, alla part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ e alla part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________;
che in data 5 novembre 1996 l’UE di Lugano ha dato incarico allo studio d’ingegneria __________ di allestire una perizia sul valore dei mappali oggetto delle tre esecuzioni;
che il 9 dicembre 1996 lo studio __________ ha rassegnato all’UE il proprio rapporto, indicando quale valore complessivo di stima peritale della part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (esecuzione n. __________) l’importo di fr. 1’090’000.00, della part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (esecuzione n. __________) l’importo di fr. 1’073’500.00, e della part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (esecuzione n. __________) l’importo di fr. 1’073’500.00;
che con avviso d’incanto unico del 3 gennaio 1997, __________, l’UE di Lugano ha fissato per il 31 gennaio 1997 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 18 aprile 1997 la data dell’incanto;
che il valore di stima peritale è stato stabilito in fr. 1’090’000.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’265’600.00), in fr. 1’073’500.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’253’710.00) rispettivamente in fr. 1’073’500.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’265’600.00), conformemente a quanto indicato nel referto peritale dello studio __________;
che copia dell’avviso di incanto unico è stata comunicata per invio raccomandato del 3 gennaio 1997 anche alla __________ __________ personalmente;
che con atto 16 gennaio 1997 indirizzato “alla lodevole Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, 6900 Lugano, per il tramite del lodevole Ufficio esecuzione, via Bossi 2a, 6900 Lugano”, la __________ è insorta contro la determinazione delle stime peritali, chiedendo l’ annullamento delle stime indicate dallo studio d’ingegneria __________, l’allestimento di una seconda perizia sul valore degli immobili nonché la sospensione delle tre procedure esecutive e in particolare delle relative vendite all’asta previste per il 18 aprile 1997;
che il 17 gennaio 1997 l’UE di Lugano ha assegnato alla __________ un termine di cinque giorni per versare fr. 5’000.-- quale anticipo spese per l’allestimento di una nuova perizia da parte della __________, nonché per produrre nove copie dell’atto 16 gennaio 1997, con la comminatoria che in caso di inadempienza la richiesta non sarebbe stata presa in considerazione;
che con ricorso 24 gennaio 1997, pure indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti “per il tramite del lodevole Ufficio esecuzione, via Bossi 2a, 6900 Lugano”, ma questa volta ricevuto in data 27 gennaio 1997 direttamente dalla Camera, la __________ si è aggravata contro la richiesta d’ anticipo dell’UE di Lugano per l’allestimento della nuova perizia, rilevando “che tali rapporti di stima riportano dei fatti che chiaramente non corrispondono al vero” e che “pertanto, indipendentemente dagli argomenti tecnici contenuti nelle relazioni di stima in oggetto, per i quali l’amministrazione della __________ ha già avanzato le proprie contestazioni, come da raccomandata del 16/1/97, il fatto che le perizie contengano dei fatti palesemente inveritieri sono già motivo per invalidarne il contenuto e per far sì che venga ordinata una seconda perizia sul valore degli immobili in oggetto, senza che le spese di allestimento siano avanzate dalla __________ ”. Essa ha riformulato quindi le stesse richieste avanzate il 16 gennaio 1997, con la specificazione che la nuova perizia sia ordinata “senza che la ____________________ ne debba anticipare le spese”;
che con atto 3 febbraio 1997 questa Camera - in applicazione degli art. 4 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LPR - ha trasmesso all’UE di Lugano il ricorso 24 gennaio 1997, al quale ha concesso d’ufficio, con decreto presidenziale 7 febbraio 1997, effetto sospensivo;
che nel frattempo, in data 29 gennaio 1997, l’UE di Lugano, al quale non era ancora pervenuto il ricorso 24 gennaio 1997, ha dichiarato irricevibile l’atto 16 gennaio 1997 della __________ per mancato pagamento dell’anticipo spese e mancata produzione delle copie richieste;
che per l’art. 99 cpv. 2 ORF “se non è già inserita nel bando a stregua dell’articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll’avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all’autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell’articolo 9 capoverso 2”;
che l’art. 9 cpv. 2 primo periodo ORF stabilisce che “ogni parte interessata può (...) chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti” e ciò “previo deposito delle spese occorrenti”;
che l’ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l’allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71 s., cons. 3; H. Fritzsche/H.U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 31 n.46; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; K. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, § 22 n. 38);
che nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge in linea di principio un ruolo solo secondario (K. Amonn Die Rechtsprechung des Bundesgerichts in Jahre 1975 in: ZBJV 1976, p. 506), limitato ad un semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati all’incanto (DTF 70 III 17 cons. 3): se la stima secondo le regole dell’arte può essere allestita solo con una spesa eccessiva, sarà sufficiente una stima anche sommaria (DTF 101 III 34 cons. 1; cfr. anche DTF 110 III 65 ss.);
che a prescindere da queste premesse, se un interessato richiede una nuova stima, ope legis ex combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF si dovrà esperire una nuova perizia ad opera di altro perito;
che per il tenore univoco dell’art. 9 cpv. 2 primo periodo ORF chi chiede una nuova perizia deve anticiparne le spese, indipendentemente dalla fondatezza o meno della propria richiesta, atteso che il carico definitivo delle spese avverrà in altro stadio procedurale;
che con decisione 17 gennaio 1997 l’UE di Lugano, dando seguito alla richiesta 16 gennaio 1997 della __________, ha correttamente chiesto alla stessa l’anticipazione delle spese, stabilite in fr. 5’000.--, per l’allestimento della nuova perizia, importo questo non contestato in quanto tale dall’escussa;
che pertanto il ricorso 24 gennaio 1997 della __________ va respinto;
che per l’effetto sospensivo concesso al presente gravame il termine di cinque giorni assegnato con l’atto qui impugnato (decisione dell’UE del 17 gennaio
che in difetto di siffatta tempestiva anticipazione non si procederà all’allestimento di una nuova perizia e il valore dei fondi messi all’incanto sarà definitivamente determinato in fr. 1’090’000.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’265’600.00), in fr. 1’073’500.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’253’710.00) rispettivamente in fr. 1’073’500.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’265’600.00), conformemente a quanto indicato nell’avviso d’incanto 3 gennaio 1997;
che la decisione di stralcio 29 gennaio 1997 dell’UE di Lugano va annullata in quanto superata dalla presente decisione;
che per questa decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 9 cpv.1 e 2 ORF,
pronuncia: 1. Il ricorso 24 gennaio 1997 di __________ è respinto.
2.1. L’UE di Lugano ordinerà una nuova perizia sul valore venale presumibile (corrispondente al valore commerciale) dei fondi di cui alle part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ e part. n. __________ RFD Lugano, fogli PPP __________ e __________ soltanto dopo che la __________ avrà versato la chiesta anticipazione di fr. 5’000.-- entro il termine assegnatole.
. 2.2. In difetto di anticipazione delle spese peritali occorrenti, il valore venale presumibile dei fondi di cui alle part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ e part. n. __________ RFD Lugano, fogli PPP __________ e __________ sarà definitivamente determinato in fr. 1’090’000.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’265’600.00), in fr. 1’073’500.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’253’710.00) rispettivamente in fr. 1’073’500.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’265’600.00), conformemente a quanto indicato nell’avviso d’incanto 3 gennaio 1997.
E’ annullata la decisione 29 gennaio 1997 dell’UE di Lugano.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità per la presente decisione.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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