AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.1996.00034
Data decisione, Autorità: 24.12.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00034
Lugano 24 dicembre 1996 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 novembre 1995 da
patr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 6 novembre 1995 dell UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di _________, __________, ha così deciso il 1° aprile 1996:
“1. L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
omissis”.
Decisione dedotta tempestivamente in appello da __________con atto di appello 11 aprile 1996 chiedente sia giudicato:
“1. L’appello è accolto e la sentenza 1. aprile 1996 della Pretura di __________ Distretto è annullata.
§ L’opposizione interposta da __________ al p.e. n. __________ dell’UE di Lugano per il pagamento a __________ dell’importo di fr. 1’200’280,45 oltre interessi 10% dal 22. giugno 1994 è respinta in via definitiva.
Richiamate le osservazioni 6 maggio 1996 di __________ postulanti:
“1. L’appello è respinto.
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 6 novembre 1995 dell’UE di Lugano __________ (in seguito __________ ) ha escusso __________ __________ per l’incasso di Fr. 1’200’280.45 con interessi al 10% dal 22 giugno 1994 indicando quale titolo di credito: “sentenza del 22.6.1994 della Corte Superiore del distretto giudiziario ___________ in __________ ”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore con istanza 29 novembre 1995.
Già precedentemente, con PE n. __________ del 5 dicembre 1994 dell’UE di Lugano, la __________ aveva avviato una procedura esecutiva contro il convenuto per lo stesso titolo, procedura poi ritirata dalla stessa procedente e nuovamente promossa con il PE n. __________ del 6 novembre 1995.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla decisione emanata il 22 giugno 1994 dalla Corte superiore del distretto giudiziario di __________ in (__________), con la quale è stato autorizzato il recupero da parte della __________ nei confronti di __________ in solido con le società , e () degli importi di $ 1’160’548.50 e di $ 8’090.97 ed ordinato - a parziale esecuzione della sentenza contro la __________ - la trasmissione ai legali della __________ dell’importo di $ 114’136.88 depositato presso il cancelliere della predetta Corte (cfr. doc. C, pag. 3 e 4, con traduzione in doc. B pag. 3 e 4).
Tale decisione è stata pronunciata dopo un’udienza alla quale ha partecipato la sola procedente.
C. All’udienza di contraddittorio del 22 gennaio 1996 l’escusso si è opposto all’istanza ed al riconoscimento in Svizzera della decisione americana rilevando in sostanza che:
la documentazione fornita dalla procedente non soddisfa i requisiti posti dall’ art. 29 LDIP, sia in punto al carattere definitivo della decisione che in punto alla regolarità (e tempestività) della citazione in relazione alla procedura contumaciale;
parte della stessa documentazione è costituita da quattro dichiarazioni giurate del legale americano dell’istante, cosiddetti “affidavits”, mezzi di prova sconosciuti al nostro ordinamento processuale e pertanto inammissibili;
non è provata la competenza della corte statunitense, premessa indispensabile al riconoscimento in Svizzera della sua decisione;
dopo la rinuncia al mandato e la conseguente dimissione dalla lite da parte del legale americano, al convenuto non sono più stati notificati regolarmente i successivi atti di causa (tra i quali pure la stessa sentenza), benché fosse noto alla Corte l’indirizzo del suo domicilio in Svizzera, e ciò in violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero;
la sentenza è contraria all’ordine pubblico procedurale svizzero anche perché è carente di ogni motivazione, sia in merito all’origine dell’obbligo al pagamento della somma riconosciuta che in merito al riconosciuto rapporto di solidarietà tra il convenuto __________ e altre cinque entità giuridiche, e ciò in violazione del diritto di essere sentito, non consentendo al destinatario della sentenza di far valere compiutamente i propri mezzi di difesa;
la mancanza di motivazione della sentenza impedisce inoltre al giudice svizzero di verificare tra l’altro se, e in quale misura, siano stati riconosciuti all’istante “punitive damages” o “double or treble damages”, così come era stato richiesto nella petizione, e pertanto non permette di escludere una violazione anche dell’ordine pubblico svizzero materiale, violazione che il riconoscimento di tali poste senz’altro costituirebbe;
la pretesa di interessi di mora al tasso del 10% è infondata, essendo silente la sentenza americana in proposito; subordinatamente, in caso di riconoscimento della sentenza, potendo comunque venire riconosciuti all’istante soltanto interessi del 5% a partire dal 13 dicembre 1994, data di notifica del primo PE.
D. Con sentenza 1° aprile 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, dopo aver equiparato gli “affidavits” alle dichiarazioni scritte conosciute nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento e riconosciuto loro un più ridotto valore probatorio in quanto rilasciati dal patrocinatore americano della procedente, ha ammesso la competenza della corte statunitense e respinto l’eccezione di irregolare citazione, ritenendo che l’escusso si sia incondizionatamente costituito in giudizio nella procedura americana; il primo giudice ha poi rimosso sia l’ eccezione di irregolare notifica degli atti di causa (ritenendo l’escusso comunque sufficientemente informato sulla situazione creatasi a seguito della rinuncia al patrocinio dell’avvocato americano), che quella relativa alla mancanza di motivazione della sentenza, escludendo in base agli atti che la decisione contemplasse eventuali “punitive damages” e/o “treble damages”. Ha però respinto l’istanza considerando non sufficientemente provato che la decisione americana è definitiva rispettivamente che non può essere più impugnata con un rimedio giuridico ordinario.
E. Con appello 11/15 aprile 1996 la procedente si è tempestivamente aggravata contro la sentenza pretorile, contestando l’affermazione del primo giudice secondo cui gli “affidavits” rilasciati dal proprio patrocinatore americano godrebbero di una forza probatoria ridotta e opponendosi alla conclusione secondo cui i documenti prodotti non sarebbero sufficienti a provare il carattere definitivo della sentenza titolo del rigetto.
F. Con osservazioni 6 maggio 1996 la parte appellata ha riproposto in sostanza tutte le eccezioni già sollevate in prima istanza, concludendo per il rigetto del gravame.
in diritto:
In particolare secondo l’art. 25 LDIP una sentenza straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP (lett. c).
a) L’ art. 26 LDIP precisa quando l’autorità straniera che ha reso il giudizio può essere considerata come internazionalmente competente ai fini del riconoscimento in Svizzera della sua decisione. Ciò si verifica quando una norma della stessa legge (LDIP) lo prevede espressamente o quando il convenuto era domiciliato nello Stato che ha pronunciato il giudizio (lett. a) oppure quando, in caso di controversie patrimoniali, le parti mediante pattuizione si sono sottoposte validamente alla competenza dell’autorità estera (lett.b) o il convenuto si è incondizionatamente costituito in giudizio (lett. c), oppure quando, in caso di domanda riconvenzionale, l’autorità straniera era competente a giudicare la domanda principale e le due domande sono materialmente connesse (lett. d). Giova qui ricordare che la competenza (indiretta) del tribunale straniero che ha pronunciato la sentenza va esaminata d’ufficio e dev’ essere provata dalla parte che chiede il riconoscimento della decisione (Stephen Berti/ Anton Schnyder in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, nota 13 ad art. 26 LDIP; ).
Nel caso in esame l’istante ritiene data la competenza del tribunale americano in base all’art. 26 lett. c LDIP, sostenendo in particolare che il convenuto si sarebbe incondizionatamente costituito in giudizio incaricando del proprio patrocinio un legale americano ed inoltrando per il suo tramite sei comparse scritte; la successiva richiesta di questi al medesimo tribunale di ritirare la propria comparizione quale patrocinatore del convenuto non avrebbe avuto né potuto avere alcun effetto sulla competenza della corte americana. Il convenuto, da parte sua, contesta di essersi incondizionatamente costituito in giudizio, rilevando che non solo dagli atti non è possibile dedurre con sufficiente chiarezza la sua chiara disponibilità a discutere del merito della lite, ma che la stessa revoca del mandato al legale americano con conseguente cessazione del patrocinio in causa dimostrerebbero proprio il contrario.
b) Una parte si costituisce incondizionatamente in giudizio quando lascia intendere in modo inequivocabile al tribunale adito dalla controparte di voler procedere senza riserve nel merito della lite (Paul Volken, IPRG-Kommentar, Zurigo 1993, N. 19 ad art. 26 LDIP; Hess, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N.14 ad art. 6 LDIP; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Basilea et al. 1996, N.2 ad art. 6 LDIP; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 3.A., Berna 1992, pag.113; DTF 87 I 58 cons. 4 e giurisprudenza ivi citata). Tale è il caso quando il convenuto nei confronti del tribunale incompetente prende senza riserve posizione sul merito della lite in un allegato scritto di risposta oppure postuli oralmente la reiezione (nel merito) dell’azione.
Il Tribunale federale ha tuttavia riconosciuto quale valida costituzione in giudizio anche il caso in cui il convenuto, sollevata l’eccezione di incompetenza, l’abbia in seguito ritirata (cfr. DTF 98 Ia 319), ciò che può avvenire anche implicitamente (cfr. SJIR 1982, pag. 328 e segg. e le note critiche di Pierre Lalive/ Andreas Bucher, Observations, pag. 331 e segg.; in quel caso il convenuto, dopo che gli era stata respinta l’eccezione d’incompetenza dall’istanza precedente, non l’aveva più riproposta davanti all’autorità [estera] di ricorso, facendo valere in quella sede soltanto eccezioni di merito rispettivamente formulando conclusioni di merito). La dottrina dal canto suo precisa che non può essere considerato come costituitosi in giudizio il convenuto che si sia limitato a proporre domande di natura processuale, senza entrare nel merito della vertenza (cfr. Hess, op.cit., N. 14 ad art. 6 LDIP; cfr. anche Leuch/ Marbach/ Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4. A., Berna 1995, pag.99 e Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3.A., Berna 1978, pag. 53), così come non lo può essere il convenuto che si sia espresso sul merito della lite a titolo solo eventuale, per il caso in cui l’eccezione di incompetenza da lui sollevata venisse respinta (cfr. Dutoit, op.cit., N.2 ad art. 6 LDIP, il quale fa riferimento alla giurisprudenza in senso convergente della Corte di Giustizia della Comunità Europea a proposito dell’art. 18 della Convenzione di Bruxelles).
c) Nel caso in esame dagli (invero scarsi) considerandi della sentenza americana si evince che il convenuto, per il tramite dei propri legali era comparso davanti a quel tribunale ad un’udienza del 19 ottobre 1992, ma ne aveva “invano” contestato la competenza (cfr. doc. B/C, pag. 2). Contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice, l’ affermazione contenuta nella sentenza è sufficiente in assenza di elementi concreti contrari per concludere che il convenuto aveva effettivamente eccepito l’ incompetenza del tribunale. Ne consegue che a quello stadio della causa egli non si era affatto costituito incondizionatamente in giudizio.
Si tratta ora di esaminare se effettivamente il convenuto abbia in seguito ritirato (esplicitamente o implicitamente) tale eccezione, ciò che spetta alla procedente di provare (cfr. DTF 98 Ia 319). Soltanto in caso affermativo si potrà infatti ammettere che il convenuto si era costituito incondizionatamente in giudizio e di conseguenza che la competenza (indiretta) dell’autorità estera era data.
Al proposito il primo giudice, facendo proprie le argomentazioni della procedente, ha ritenuto che il convenuto mediante la presentazione delle cinque comparse scritte doc. Bb/Cb, Bc/Cc, Bd/Cd, Be/Ce e Bf/Cf sia entrato nel merito della lite e che quindi si sia successivamente costituito in giudizio.
In ordine cronologico il legale del convenuto ha presentato alla Corte con atto 3.11.1992 una richiesta per la produzione di documenti dalla controparte (“request for production of documents”)(doc.Bc/Cc), con atto 11.11.1992 una “mozione per ordine protettivo” (“motion for protective order”) intesa a posticipare la data per l’esame preliminare del proprio patrimonio (doc. Be/Ce), con atto 13.11.1992 si è opposto ad una mozione della controparte (“motion for admission __________”) tendente a far ammettere nel procedimento un avvocato abilitato nello Stato di __________ (doc.Bf/Cf), con atto 17.11.1992 ha chiesto una revisione della querela corretta (“request to revise amended complaint”) nel senso di separare in paragrafi distinti i diversi capi di imputazione rispettivamente eliminarne le ripetizioni (doc. Bb/Cb), con atto 3.12.1992 ha formulato le proprie obiezioni alla richiesta di produzione di documenti presentata della controparte (doc.Bd/Cd) ed infine, con atto 7.12.1992, ha presentato una mozione di ritiro di comparizione (“motion to withdraw appearence”) quale patrocinatore del convenuto nella lite (doc. Bh/Ch e Bi/Ci).
Ora sia la “motion for protective order”(doc.Be/Ce), che in misura ancora più evidente la “request to revise amended complaint”(doc.Bb/Cb), seppure rappresentano per le loro conclusioni domande processuali (la fissazione di una data rispettivamente la riformulazione della “complaint”, atto che corrisponde all’allegato di petizione del nostro ordinamento) toccano punti indiscutibilmente di merito: infatti con il primo atto il convenuto ha implicitamente accettato, senza sollevare particolari riserve, che venisse esaminato in via preliminare il proprio patrimonio; con il secondo atto ha chiesto modifiche formali nell’esposizione dei capi di imputazione, in modo che gli venisse consentito “di operare una distinzione tra le dottrine legali che sono alla base di ciascun capo di imputazione e, se opportuno, di opporsi alla validità di ciascuno di tali capi di imputazione” (cfr. doc. Bb, punto 1, pag.1 e seg., punto 2, pag. 2), rispettivamente “di determinare la validità legale dell’affermazione enunciata, che l’accordo citato non avrebbe forza giuridica per mancanza di considerazione”(doc. Bb, punto 3, pag. 2), anche qui senza alcun accenno alla questione della competenza. Alla luce di tali documenti ben si può ammettere che il convenuto, con atti successivi all’udienza del 19.10.1992, sia entrato nel merito della lite, costituendosi così implicitamente in giudizio. Ne consegue che la competenza (indiretta) della corte americana risulta data.
Per l’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP una decisione straniera non può essere riconosciuta in Svizzera qualora “una parte provi di non essere stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio”. La regolarità o meno della citazione, almeno quanto a lingua, via di trasmissione e tipo di notifica (consegna semplice o con ricevuta), viene giudicata in base alle norme vigenti nello Stato del domicilio o della dimora del destinatario al momento dell’introduzione della causa (così Volken, op.cit., N.32 e segg. ad art. 27 LDIP; Dutoit, op.cit., N.8 ad art. 27 LDIP; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, Berna et al. 1995, pagg. 286 e 335). La garanzia della citazione regolare ha per scopo quello di assicurare ad ogni parte il diritto di essere sentita, e in particolare di consentire alla parte convenuta una conoscenza sufficiente del procedimento introdotto nei suoi confronti per permetterle di far valere i propri mezzi di difesa (DTF 97 I 252; 117 Ib 350). Essa si estende pertanto solo alla prima citazione, quella che introduce il procedimento (cfr. Volken, op.cit., N. 31 ad art. 27 LDIP; Dutoit, op.cit. N.8 ad art. 27 LDIP; Berti/ Schnyder, op.cit., N. 11 ad art. 27 LDIP).Tale garanzia non ha più ragione di essere invece quando la parte, malgrado l’irregolarità della notifica, si è incondizionatamente costituita in giudizio, mettendosi in questo modo proprio nella condizione di difendersi: in tal caso infatti l’eccezione di irregolare citazione viene a cadere (cfr. art. 27 cpv. 1 lett. a in fine LDIP; Volken, op. cit., N. 40 ad art. LDIP; Walter, op.cit., pag. 336).
E’ quanto è avvenuto nel caso in ispecie. Come esposto precedentemente (cons. 2b), l’escusso si è infatti incondizionatamente costituito in giudizio. Egli non solo ha dato mandato di patrocinio ad un legale americano per farsi rappresentare al processo, bensì per il tramite di questi ha anche proceduto con una serie di atti nel merito della vertenza. Egli era pertanto perfettamente informato del procedimento avviato nei suoi confronti e si trovava nella condizione di tutelare i propri interessi, ciò che del resto ha lasciato che facesse il proprio legale, prima di revocargli il mandato ed abbandonare il procedimento. A ragione il primo giudice ha pertanto escluso la possibilità per l’escusso di sollevare in sede di riconoscimento della decisione americana l’eccezione di cui all’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP.
Per l’art. 25 lett. b LDIP la sentenza straniera può essere riconosciuta in Svizzera soltanto se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva. La non impugnabilità con un mezzo ordinario rispettivamente il carattere definitivo della decisione vanno giudicati secondo il diritto dello Stato in cui la decisione è stata emanata (cfr. Volken, IPRG Kommentar, Zürich 1993 , N. 17 ad art. 25 LDIP; Berti/ Schnyder, op.cit., N. 32 ad art. 25 LDIP; Hans Ulrich Walder, Einführung in das Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurigo 1989, pag. 142; Max Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurigo 1951, Suppl. 1959, pag. 98). La prova della crescita (formale) in giudicato della sentenza straniera spetta a chi chiede il riconoscimento, il quale deve allegare all’istanza “un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario” (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP; cfr. Volken, op. cit., N. 11 ad art. 27 LDIP). Detto documento, come del resto gli altri documenti richiesti dalla stessa norma, devono essere rilasciati rispettivamente autenticati da un’autorità dello Stato in cui è stata emanata la decisione, di regola dal tribunale che ha emanato la sentenza, eventualmente da quello presso il quale si sarebbe proposto il rimedio giuridico ordinario (Volken, op. cit., N. 26 ad art. 29 LDIP; Berti/ Schnyder, op. cit., N. 18 ad art. 29 LDIP). Qualora tutti i documenti richiesti dall’art. 29 cpv. 1 LDIP fossero prodotti, il giudice svizzero deve senz’ altro procedere al riconoscimento della sentenza straniera, a meno che venisse provata l’esistenza di uno dei motivi di rifiuto esaustivamente contemplati dall’art. 27 LDIP (cfr. Dutoit, op. cit. N. 4 ad art. 29 LDIP). Al contrario il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di riconoscere una sentenza straniera anche in assenza dell’attestazione di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP, qualora il carattere definitivo della decisione risultasse da altri documenti dell’incarto (cfr. Sem Jud 1992, pag. 418 e seg.).
Nel caso in esame l’istante ha prodotto in particolare copia apostillata di una dichiarazione del capo Cancelliere della “__________ Supreme Court and Appellate Court“, datata 8 settembre 1995 e indirizzata alla “Superior Court for the Judicial District of __________ ” (autorità quest’ultima che ha emanato la decisione oggetto della presente procedura di rigetto) nella quale si attesta che “dopo avere esaminato i registri delle Corti non risulta che vi sia alcuna iscrizione a registro, che alcun appello sia stato inoltrato nel caso summenzionato e, in particolare, non esiste alcuna iscrizione di alcun appello avverso il giudizio della Corte Superiore, datato 22 giugno 1994” (doc. N/O). La procedente ha inoltre prodotto due estratti di norme procedurali: in particolare il doc.EE/FF, che si riferisce alle possibilità di riforma o “riapertura” dei giudizi della Corte Superiore (“Superior Court Rules § 326”), e il doc.CC/DD, che riferisce sul termine per appellare.
L’istante ha inoltre prodotto un affidavit datato 14 febbraio 1995 dell’avv. __________, patrocinatore americano della stessa procedente, nel quale è affermato che “secondo la legge del , la sentenza contro il sig. __________ era definitiva e non era più possibile alcun appello dopo il 14 novembre 1994, venti (giorni) dopo che il cancelliere aveva spedito la notifica della sentenza” e “che la sentenza contro il Sig. __________ è definitiva e non appellabile secondo la legge dello Stato del __________ ” (doc. D/E, pag. 4 e seg., punti 12 e 14). In un secondo affidavit, del medesimo legale americano e datato 28 novembre 1995, viene dichiarato che in base alle norme ed alla prassi vigenti nello Stato del __________ il termine per riformare il giudizio sarebbe trascorso infruttuoso e che “il giudizio contro il Signor __________ a favore della __________ è finale e non può essere appellato secondo il diritto del __________ ” (cfr. doc.NN/OO, pag. 2 e seg.). In merito agli affidavits quali mezzi di prova sconosciuti nel nostro ordinamento processuale va ricordato che di per sé, nell’ambito del riconoscimento di sentenze straniere, la dottrina riconosce alle parti la facoltà di ricorrere a tutti i mezzi di prova necessari, indipendentemente dalle limitazioni imposte dal carattere sommario della procedura di rigetto (cfr. Georges Scyboz/ Andrea Braconi, La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: RFJ/FZR 1993, pag. 229; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, pag. 245 ). Ora quand’anche si volesse ammettere che la forza probatoria di tali dichiarazioni giurate fosse di sola verosimiglianza (cfr. Walter, op. cit., pag. 271), occorre considerare che nella fattispecie l’escusso non solo non ha portato alcun elemento atto a confutarne il contenuto, ma non ha neppure affermato che il giudizio americano sia in realtà ancora suscettibile di essere impugnato con un rimedio ordinario rispettivamente che sia stato effettivamente impugnato, ciò che sarebbe stato per lui estremamente facile dimostrare; egli si è limitato ad eccepire la mancanza della prova del carattere definitivo della sentenza, senza però sostanziare in alcun modo la propria eccezione. In tali circostanze gli affidavits citati, unitamente alle norme procedurali prodotte e alla dichiarazione doc. N/O del capo Cancelliere della “ Supreme Court and Appellate Court“, costituiscono elementi sufficienti che consentono di concludere per l’effettivo carattere definitivo del giudizio americano.
Ne consegue che l’eccezione sollevata dall’escusso su questo punto va respinta.
E’ principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, e codificato nell’art. 27 LDIP, che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera devono essere rifiutati quando la decisione risulti in contrasto con il sentimento di giustizia che caratterizza l’ordinamento giuridico svizzero e ciò sia per il suo contenuto materiale (ordine pubblico materiale, art. 27 cpv. 1 LDIP), che per la procedura estera con la quale è stata emanata (ordine pubblico procedurale, art. 27 cpv. 2 LDIP, cfr. DTF 111 Ia 14). L’ordine pubblico procedurale svizzero esige il rispetto dei principi fondamentali della procedura civile, così come sono garantiti dall’ art. 4 Cost., in particolare la garanzia della citazione regolare, dello svolgimento equo del processo, del diritto di essere sentiti nonché della assenza di una causa identica già pendente in Svizzera rispettivamente di un giudizio reso precedentemente nella medesima contestazione (cfr. art. 27 cpv. 2 LDIP; DTF 116 II 629 e riferimenti; Volken, op. cit., N. 25 e segg. ad art. 27 LDIP). La riserva dell’ordine pubblico svizzero, sia formale che materiale, in quanto clausula d’eccezione, dev’essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto in tema di riconoscimento ed esecuzione di sentenze estere, dove la sua portata è più limitata che non nell’ipotesi di un’applicazione diretta del diritto straniero (cosiddetto “effetto attenuato dell’ordine pubblico”; cfr. DTF 109 Ib 235 e rimandi). In altri termini in questo ambito il riconoscimento della sentenza deve costituire la regola, alla quale si può derogare solo in presenza di validi motivi (cfr. DTF 116 II 630, Cons. 4a). Inoltre va ricordato che la riserva dell’ordine pubblico formale, al contrario di quella dell’ordine pubblico materiale, che viene esaminata d’ufficio, va fatta valere dalla parte che si oppone all’ esecuzione (Volken, op.cit., N. 27 ad art. 27 LDIP; DTF 116 II 630, Cons. 4b). Alla medesima parte incombe naturalmente anche l’onere della prova.
a) Mancanza della (regolare) notificazione degli atti giudiziari, in particolare della sentenza.
Come ricordato dal primo giudice, il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi in un caso analogo sulla portata dell’ assenza di notificazione di sentenza contumaciale americana emessa dopo che il convenuto, rimasto senza patrocinio a causa avviata, aveva abbandonato il procedimento senza più interessarsene (cfr. DTF 116 II 625 e segg.). In quel caso il Tribunale federale ha giudicato che l’ assenza di notificazione non costituiva una violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero in quanto da un lato il diritto procedurale straniero non prescriveva la notifica della sentenza al contumace e dall’altro il convenuto sapeva che il suo atteggiamento passivo avrebbe comportato l’emanazione di un giudizio contumaciale nei suoi confronti, ricordando inoltre che lo stesso diritto svizzero ammette in alcuni casi la possibilità di prescindere dalla notificazione della sentenza al convenuto personalmente (cfr. DTF 116 II 631 Cons. 4c).
La sentenza contumaciale 22 giugno 1994 è stata notificata soltanto alle parti registrate, conformemente alle norme procedurali vigenti nel __________ (cfr. doc. Dc/Ec e affidavit doc.PP/QQ, punto 2).
Risulta dagli atti che il legale americano dell’ escusso, dopo aver preso parte al procedimento in sua rappresentanza, e compiuto una serie di atti (in ordine cronologico doc. Bc/Cc, Be/Ce, Bf/Cf, Bb/Cb, Bd/Cd), ha inoltrato alla Corte una richiesta datata 7.12.1992 per essere autorizzato a ritirare la propria comparizione nella lite (“motion of counsel to withdraw appearance”- doc. Bg/Cg) e ciò a seguito della revoca del mandato di patrocinio da parte dello stesso escusso, come si evince dalla motivazione contenuta nella stessa mozione. Agli atti vi è pure copia della comunicazione indirizzata anche all’escusso, personalmente al domicilio di __________, in cui lo si invita a prendere contatto con il Cancelliere della Corte, lo si informa sulle modalità di proseguimento della procedura nonché lo si avverte esplicitamente sulle conseguenze di un suo eventuale comportamento passivo; a detta comunicazione è allegata una dichiarazione dello stesso (ex-) legale dell’escusso, in cui conferma di aver spedito in data 7 dicembre 1992 una copia di detta comunicazione “per raccomandata” anche all’ escusso, all’indirizzo di __________, (cfr. doc. Bh/Ch risp. Bi/Ci). Tale modo di procedere risulta conforme alle norme procedurali del luogo, in particolare al § 77 (d) delle “Superior Court Rules” (cfr. doc. Fb/Gb).
L’ escusso non afferma di non essere stato messo al corrente delle conseguenze di un abbandono da parte sua del procedimento. Egli si limita ad affermare di non essere stato avvertito formalmente da parte della Corte americana. Ciò però non risulta di alcuna rilevanza. Determinante ai fini della giurisprudenza citata non è infatti tanto che ci sia stato un avvertimento formale, bensì che il convenuto sia stato informato che l’ abbandono da parte sua del procedimento avrebbe potuto comportare l’emanazione di un giudizio contumaciale nei suoi confronti e che quindi sia stato posto nelle condizioni di prendere le misure necessarie a tutela dei propri diritti procedurali. Ed è quanto ben si può ammettere sia avvenuto nel caso di __________, regolarmente assistito da un legale americano fino al momento dell’ abbandono del procedimento, tanto più che in ogni caso le conoscenze del suo (ex-)legale in merito alla portata e alle modalità di notifica di un giudizio contumaciale americano devono essergli imputate. Ne consegue che anche questa eccezione dell’escusso va respinta.
b) Mancanza di motivazione.
Secondo la medesima giurisprudenza federale anche la mancanza di motivazione di una sentenza contumaciale non costituisce una violazione dell’ordine pubblico svizzero quando il contumace sia stato invitato senza successo a prendere le misure necessarie alla tutela dei suoi diritti procedurali (DTF 116 II 632). Le considerazioni sviluppate al punto precedente devono pertanto valere anche per questa eccezione: l’escusso, in quanto regolarmente patrocinato da un legale, deve lasciarsi imputare le conoscenze di questi in merito alle conseguenze procedurali di un abbandono del procedimento senza nomina di un nuovo rappresentante, e in particolare in merito ai rischi di una sentenza contumaciale emanata sulla base delle allegazioni di fatto e delle argomentazioni portate dalla sola controparte.
Ciò vale anche per la specifica censura secondo cui l’assenza di ogni motivazione in merito al rapporto di solidarietà tra il convenuto __________ e altre cinque entità giuridiche, riconosciuto nella sentenza, violerebbe il diritto di essere sentiti degli interessati, non consentendo loro di far valere compiutamente i propri mezzi di difesa. Al giudice del riconoscimento è del resto preclusa la verifica del contenuto materiale della decisione straniera (art. 27 cpv. 3 LDIP); la riserva dell’ordine pubblico materiale non permette un riesame di merito della decisione nel senso di una verifica dell’accertamento dei fatti e dell’applicazione del diritto operata dal giudice straniero, bensì implica una valutazione in termini comparativi del risultato alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico svizzero (“vergleichende, ergebnisbezogene Wertung” [cfr. Volken, op. cit., N. 20 e seg. ad art. 27 LDIP]). E un non riconoscimento del giudizio straniero può imporsi soltanto se il risultato al quale tale giudizio conduce risultasse incompatibile con il sentimento giuridico svizzero (cfr. Volken, op. cit., N. 24 ad art. 27 LDIP). Ora, considerato che la condanna in solido di più persone, siano esse persone fisiche o giuridiche, non è sconosciuta all’ordinamento svizzero (cfr. art. 143 e segg. CO), la censura dell’escusso si rivela anche in questo senso infondata.
Con il PE n. __________ del 6 novembre 1995 la __________ ha posto in esecuzione, sulla base della decisione contumaciale americana 22 giugno 1994, l’importo di fr. 1’200’280.45 oltre interessi al 10% dalla data di emanazione della sentenza. Con l’istanza di rigetto 29 novembre 1995 la __________ ha postulato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE per lo stesso importo con interessi al 10% dalla data della sentenza contumaciale (22 giugno 1994), in via subordinata dalla data della richiesta di pagamento formulata dall’avv. __________ al __________ (scritto del 29 novembre 1994), e in via ancora più subordinata dalla data del primo PE (5 dicembre 1994).
L’escusso e qui appellato si è opposto sia al tasso del 10% che ai termini di decorrenza indicati dalla controparte, riconoscendo soltanto interessi nella misura del 5% a partire dalla data della notifica del primo PE, il 13 dicembre 1994 (cfr. memoriale di risposta, pag. 12; osservazioni all’appello, pag. 11).
A sostegno dell’applicazione del tasso del 10% la procedente __________ ha prodotto copia di un estratto dalle norme del __________ General Statutes (doc. P/Q). L’istante cita in particolare la norma di cui all’art. 37-3a, distinguendo tra interessi moratori “pre-giudiziali” e “post-giudiziali” (cfr. istanza , pag. 14). I primi a suo parere dovrebbero essere inclusi nell’importo aggiudicato con la sentenza, mentre i secondi, quelli “post-giudiziali”, ammonterebbero, sempre in base all’art. 37-3a,al 10% “calcolati a partire dall’ emanazione della decisione, ovvero il 22 giugno 1994” (cfr. istanza, pag. 14).
L’escusso si oppone al tasso del 10% affermando in sostanza che da un lato “la sentenza è silente in proposito, cioè non aggiudica interessi di sorta” e dall’altro che la legge del __________ citata dalla controparte dice che possono essere aggiudicati (...) interessi del 10%“ e “dunque occorre che ciò sia previsto nella decisione del giudice, il che non è il caso (cfr. memoriale di risposta, pag. 12).
Ora, in effetti, la norma §37-3b di cui all’estratto doc. P/Q parla di interessi che “possono essere recuperabili ed aggiudicati”, mentre la sentenza contumaciale nulla dice su eventuali interessi di mora, fissando soltanto gli importi di $ 1’160’458.50, rispettivamente, per “spese tassate”, di $ 8’090.97 (doc. B/C, pag. 3); d’altra parte della norma §37-3a, alla quale l’istante sembra fare riferimento (cfr. doc. R e memoriale 22 gennaio 1996, pag. 14), non si può comunque tenere conto in assenza di una sua traduzione in lingua italiana. In tali circostanze non possono venire riconosciuti che interessi moratori al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), così come del resto ammessi dall’ escusso. Quanto al termine di decorrenza, esso va individuato nel 12 dicembre 1994, data della risposta dell’escusso (doc. S) allo scritto 29 novembre 1994 dell’avvocato __________ (doc. R), scritto quest’ultimo che rappresenta valida interpellazione ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 25 e segg. LDIP e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza del 1° aprile 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________, __________ al PE n. __________ dell’ UE di Lugano del 6 novembre 1995 limitatamente all’importo di fr. 1’200’280.45 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 1994.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- , da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico nella misura di 1/10, mentre per 9/10 è posta a carico della controparte, la quale rifonderà a __________, fr. 800.-- per parte di indennità.”
La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è per 1/10 a suo carico e per 9/10 a carico di __________, il quale rifonderà a __________, fr. 2’400.-- per parte di indennità di appello.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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