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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.103
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, IICCA
Titolo:
controversie in materia di locazione - provvedimenti cautelari - appello
Incarto n.
12.2005.103
Lugano
23 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.1527
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 10
dicembre 2004 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. daRA 1
con la quale è chiesta, in via cautelare, la
liberazione a favore dell’istante-locatrice, nella misura dell’85%, delle
pigioni depositate presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Massagno dalla convenuta-locataria nell’ambito di una procedura avviata da
quest’ultima, avanti all’Ufficio di conciliazione, ed intesa all’eliminazione
di difetti dell’ente locato ed alla riduzione della pigione che il
Segretario-assessore della Pretura ha respinto con decreto 6 maggio 2005.
Appellante l’istante la quale, con appello 18 maggio
2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la propria
istanza cautelare.
Letti ed esaminati gli atti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, per
l’art. 413 cpv. 1 CPC, il giudice può decretare, su istanza di parte,
provvedimenti cautelari, in tema di controversie relative alla locazione, al
più presto a far tempo dall’introduzione dell’istanza all’Ufficio di
conciliazione;
che è
questa la procedura che, su istanza della locatrice qui appellante, è stata
istruita e decisa con il decreto impugnato che respinge le richieste cautelari;
che, per
l’art. 413 cpv. 2 CPC, le decisioni cautelari in materia di locazione non sono
impugnabili;
che ne
discende come l’appello 18 maggio 2005 è irricevibile;
che le
spese di questo giudizio sono a carico dell’appellante mentre non si assegnano
ripetibili alla controparte cui l’appello non è stato intimato potendo essere
evaso, preliminarmente, ai sensi dell’art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
visto l’art. 413 cpv. 2 CPC e, per le spese, la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 18 maggio 2005 di AP 1 è irricevibile.
-
La
tasse e le spese di giudizio in complessivi Fr. 50.- sono a carico
dell’appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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