AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.293
Data decisione, Autorità:
22.06.2005, PRPEN
Titolo:
rappresentante non abilitato al patrocinio penale
- CIVI 1
- CIVI 2
tutti rappr.ti da: RA 1
Incarto
n.
10.2005.293
DA
1633/2005
Bellinzona
22
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lucia Andina
per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di vie di fatto;
fatti
avvenuti il 12 marzo 2005 a __________;
reato
previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 1633/2005 di data 27 aprile 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
-
Alla
multa di fr. 300.-- (trecento).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
vista l'opposizione
interposta in data 14 maggio 2005 da __________ del __________ a nome della
parte civile CIVI 1 e della parte civile CIVI 2;
considerato che
il patrocinio in materia penale è riservato ai legali regolarmente iscritti
negli appositi registri professionali;
che
nel Codice di procedura ticinese questa regola è sancita dall’art. 49 cpv. 5,
per cui il difensore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero
esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizioni della
Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge
sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco;
che
in concreto l’opposizione risulta presentata per il tramite di una persona non
abilitata al patrocinio penale,
che
per questo motivo con ordinanza 23/24 maggio 2005 è stato assegnato a entrambe
le parti civili un termine perentorio di 15 giorni, pena l’irricevibilità
dell’opposizione, per formulare opposizione personalmente o per mezzo di un
avvocato regolarmente iscritto nei registri professionali;
che
entro il termine assegnato non è stata presentata alcuna nuova opposizione:
quella del 14 maggio 2005 è dunque irricevibile;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster