AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2004.74
Data decisione, Autorità: 20.06.2005, TPT
Titolo: ricorso contro l'approvazione di una variante di poco conto
Incarto n. 90.2004.74
Lugano 15 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 novembre 2004 di
RI 1 patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 12 ottobre 2004 (n. 4519) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 5 maggio 2004 del dipartimento del territorio di approvazione di una variante di poco conto del piano particolareggiato del nucleo del comune di RA 2;
viste le risposte:
25 novembre 2004 di PI 2;
26 novembre 2004 e 30 novembre 2004 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
7 dicembre 2004 del RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. PI 2 sono proprietari, in ragione di ½ ciascuno, del mapp. 462 di N__________. II fondo, di complessivi mq 692, è ubicato in località Ciossett, nella parte bassa del nucleo di Neggio. Nella parte superiore del fondo insiste un'abitazione, eretta su due piani fuori terra. RI 1 è proprietaria di un edificio abitativo al mapp. 326 di __________; questo fondo è posto appena sopra il mapp. 462, dal quale è separato da un viottolo pubblico (mapp. 377) largo poco più di un paio di metri. Poco sotto RI 1 possiede anche un orto (mapp. 593), che è parimenti separato dalla proprietà dei coniugi PI 2 dal menzionato viottolo.
B. ll piano regolatore del comune di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato l'8 gennaio 1992. Questo strumento riservava, per la zona del nucleo vecchio (NV), che riguardava sia il nucleo di Neggio che quello ai Guasti, l'allestimento di un piano particolareggiato (art. 45 NAPR). Con risoluzione 25 settembre 2001 il Governo ha approvato il piano particolareggiato dei due menzionati nuclei (PPNV). Il PPNV relativo al nucleo di __________ contemplava anche la proprietà dei coniugi PI 2 al mapp. 462 ed inseriva l'edificio colà ubicato tra quelli che potevano essere demoliti e ricostruiti vuoi sullo stesso sedime, mantenendo l'identico ingombro volumetrico dell'edificio preesistente, vuoi su di un sedime predeterminato più a valle della particella, con altezza massima di m 10.5.
C. Con istanza 3 maggio 2004 il municipio di PI 1 ha sollecitato il dipartimento del territorio ad approvare, secondo la procedura della variante di poco conto, una modifica del PPNV volta a mutare il regime edilizio dell'edificio al mapp. 462. Questa prevedeva la possibilità di sopralevare l'edificio già esistente sul fondo, ritenuto che il numero di livelli massimo era costituito dall'edificio di riferimento per il PPNV, posto al mapp. 341 (piano terreno oltre a due piani). Veniva invece eliminata la possibilità di ricostruire l'edificio nella parte bassa del fondo. Con decisione 5 maggio 2004 il dipartimento del territorio ha approvato la variante. Questa è stata successivamente pubblicata dall'11 giugno al 12 luglio 2004 presso la cancelleria comunale.
D. Con ricorso 20 luglio 2004 RI 1 si è aggravata contro la menzionata variante al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Essa ha sostenuto, in particolare, che non sussistevano i requisiti previsti dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 41 cpv. 2 LALPT per procedere ad una modifica del regime edilizio del mapp. 462. La variante era difatti volta esclusivamente a permettere ai coniugi PI 2 di attuare un progetto di sopraelevazione di un piano dell'edificio ubicato sul loro fondo, che era stato preventivamente sottoposto al municipio dai proprietari; quest'intervento avrebbe precluso la vista alla sua proprietà. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la modifica disattendeva gli art. 6 e 9 NAPPNV.
E. Con risoluzione 12 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. In buona sostanza il Governo ha ritenuto di poter tutelare l'incremento di altezza del fabbricato insistente sul mapp. 462. Non essendo l'edificio a diretto contatto con altre costruzioni, un suo innalzamento non avrebbe alterato in maniera apprezzabile gli equilibri e l'aspetto paesaggistico complessivo dell'agglomerato.
F. Con ricorso 15 novembre 2004 RI 1 ha impugnato la risoluzione governativa dinanzi a questo tribunale, riproponendo le domande e gli argomenti già sottoposti al giudizio dell'istanza inferiore. L'insorgente ha anche sollecitato la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
G. Il tribunale ha disposto la chiamata in causa di PI 2, dimenticati nell'istruttoria effettuata dall'istanza inferiore, assegnando loro un termine per presentare osservazioni. Il 18 novembre 2004 il presidente ha conferito l'effetto sospensivo al ricorso a titolo di provvedimento supercautelare. La divisione della pianificazione territoriale, il municipio di RA 2__________ hanno quindi postulato la reiezione del gravame.
H. Il 18 maggio 2005 il tribunale ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. In quell'occasione la ricorrente ha presentato una documentazione fotografica illustrante gli effetti che l'innalzamento dell'edificio al mapp. 462 avrebbe causato sulla vista che si gode dal mapp. 326. Ai resistenti PI 2 è quindi stata offerta la possibilità di prendere posizione su tali atti. Con questa riserva l'istruttoria è stata dichiarata chiusa.
Considerato, in diritto
1.2. Il piano regolatore è adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), tranne nell'ipotesi - che qui interessa - della variante di poco conto (art. 41 cpv. 3 LALPT, 15 RLALPT). Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LALPT). Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo del comune (lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. b). Il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore oppure nega l'approvazione (art. 37 cpv. 1 LALPT). Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
In quanto proprietaria di un fondo posto nelle immediate vicinanze di quello interessato dalla controversa variante, la ricorrente vanta un interesse degno di protezione secondo la terminologia impiegata all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT, ispirata a quella della legislazione federale (art. 48 lett. a PA, 103 lett. a OG), all'annullamento del provvedimento. La nozione di interesse degno di protezione corrisponde, secondo l’interpretazione delle autorità amministrative e giudiziarie, a quella di interesse legittimo secondo l’art. 43 PAmm, che definisce la potestà ricorsuale in materia di contenzioso amministrativo cantonale generale. Introducendo il requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 PAmm – e di conseguenza all’art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT - basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. sul concetto di interesse legittimo RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 350 segg.; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.).
In concreto, la ricorrente prospetta una limitazione alla vista che verrebbe causata dall'innalzamento dell'edificio al mapp. 462, di proprietà Pontiggia, sull'abitazione al sovrastante mapp. 326, di sua proprietà, che dista dal primo una quindicina di metri. Quest'affermazione è stata resa plausibile attraverso il versamento agli atti di una documentazione fotografica. È stata inoltre verificata dal tribunale mediante l'esperimento del sopralluogo. La ricorrente dev'essere, di conseguenza, ricompresa in quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione è collegata con l'oggetto del provvedimento da un rapporto particolarmente stretto; dev'essere inoltre riconosciuta come portatrice di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi del provvedimento pianificatorio in oggetto, suscettibile di arrecare un pregiudizio alla sua proprietà. Poco importa, ai fini del riconoscimento della potestà ricorsuale, se la vista non costituisce un bene giuridicamente protetto: anche un interesse di fatto, segnatamente di natura economica (come il timore di una perdita di valore del fondo), bastano a fondare la legittimazione ricorsuale ex art. 43 PAmm. Del pari, per lo stesso motivo, non è importante sapere la riduzione della vista che potrebbe esser arrecata al fondo soprastante sia di lieve entità e, pertanto, trascurabile – ma non certo inesistente, come sostengono unilateralmente i resistenti – o incisiva: basta che, com'è stato spiegato, risulti plausibile, come si avvera pacificamente in concreto.
1.3. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
Nella fattispecie la ricorrente contesta la legittimità della variante, sostenendo, in particolare, che non sussistono i requisiti previsti dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 41 cpv. 2 LALPT, ed in particolare un interesse pubblico, per procedere ad una modifica del regime edilizio del mapp. 462 sancito attraverso il PPNV, approvato dal Consiglio di Stato il 25 settembre 2001. La variante è volta solo a permettere ai coniugi PI 2 di attuare un progetto, sottoposto al municipio, di sopraelevazione di un piano dell'edificio ubicato sul loro fondo. La ricorrente eccepisce anche una lesione degli art. 6 e 9 NAPPNV.
L'adozione di un piano regolatore o di sue varianti esige una ponderazione globale di tutti gli interessi determinanti, pubblici e privati, in relazione con l'utilizzazione del suolo, e non può avvenire secondo rigidi schematismi. La circostanza che vi sia stata un'evoluzione della situazione di fatto o giuridica dall'entrata in vigore del piano regolatore che è sottoposto a verifica e modificazione potrebbe teoricamente portare ad un suo adattamento periodico frequente. Cionondimeno, questo strumento deve, al fine di adempiere gli scopi per i quali è stato introdotto, beneficiare di una certa stabilità. Per questo motivo, giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, solo un cambiamento notevole delle circostanze può giustificare un riesame ed eventualmente un adattamento del piano di utilizzazione. Il legislatore ha così voluto garantire ai proprietari di fondi, per i quali il piano regolatore è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT), una certa sicurezza giuridica in questo ambito, anche se essi non possono dedurre dal fatto che il loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata zona, che questo rimanga costantemente attribuito alla stessa zona.
Se un piano regolatore è stato adottato già in vigenza della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), vi è la presunzione che le restrizioni della proprietà che impone ai proprietari interessati siano valide. Per contro, i piani di utilizzazione che non sono ancora stati adattati alle esigenze poste dal diritto federale in materia di pianificazione territoriale non possono beneficiare di questa presunzione, per cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più difficilmente la citata presunzione della sua validità sarà contestabile.
Il diritto cantonale prevede la verifica del piano regolatore, di regola, ogni 10 anni (art. 41 cpv. 1 LALPT); esso può essere modificato o integrato in ogni tempo se l'interesse pubblico lo esige (art. 41 cpv. 2 LALPT). Ad ogni modo, tale regolamentazione trova i suoi limiti nell'art. 21 cpv. 2 LPT, per il quale la modificazione di un piano regolatore può avvenire solamente a condizione che le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernano i criteri determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un adattamento del piano di utilizzazione si renda necessario (RDAT II-1998 n. 49 consid. 3a con rinvii). Più il piano regolatore è dettagliato, com'è il caso di un piano particolareggiato, maggiori saranno le esigenze per ammettere un mutamento notevole delle circostanze (Tanquerel, Commentaire LAT, ad art. 21 n. 32).
La procedura di variante è, di regola, quella prevista per l'adozione del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 e relativo rinvio agli art. 32 segg. LALPT). Per le modifiche di poco conto, la procedura è invece fissata come segue dal Consiglio di Stato (art. 41 cpv. 3 LALPT): il municipio allestisce gli atti e, previa approvazione del dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni, con facoltà di ricorso dapprima al Governo e, in seguito, a questo tribunale (art. 15 RLALPT). Sono considerate di poco conto le modifiche che interessano una ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno non superiore ai 2000 mq e che, segnatamente, mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità; art. 14 lett. a RALPT).
5.2. La controversa variante trae invece origine dalla volontà del municipio di assecondare la richiesta dei coniugi PI 2 di elevare di un piano l'abitazione (di due piani) già esistente al mapp. 362. I progetti sottoposti all'autorità - menzionati, in questa sede, a titolo puramente illustrativo - prevedono un'elevazione del fabbricato di m 1.95 alla gronda, che permetterebbe di ricavare un piano mansardato esteso all'intera superficie in pianta dell'edificio. La modifica del piano intrapresa dal municipio prevede pertanto la possibilità di sopraelevazione dell'edificio sino a creare tre piani fuori terra (pianterreno oltre a due piani), pari a quelli dell'edificio di riferimento del PPNV, al mapp. 341. Viene nel contempo abbandonata la possibilità di insediare il nuovo edificio in un luogo alternativo, più a valle della proprietà (cfr. nuova scheda analitico–normativa dell'edificio).
Benché la scheda segnali ancora il sedime dell'edificio a strisce rosse e gialle, caratterizzanti la categoria “possibile demolizione e ricostruzione”, il nuovo testo della stessa abbandona completamente il riferimento alla demolizione per concentrarsi sulla facoltà, nuova, di innalzare la costruzione. Facoltà che, invero, sembra essere esclusa dalla pertinente normativa. L'art. 6 cifra 1 lett. f NAPPNV stabilisce difatti che, per i nuovi edifici realizzati dopo la demolizione “l'ingombro deve essere uguale a quello dell'edificio preesistente”. E questo diversamente da quanto prescrivono le disposizioni che concernono le altre categorie di edifici paragonabili, secondo cui la volumetria deve, ma solo “di regola”, restare immutata, riservato il caso in cui le schede analitico-normative prevedano altre soluzioni come ampliamenti, ampliamenti in verticale o altezze diverse da quelle prescritte dalla norma (cfr. art. 6 cifra 1 lett. a, b e c NAPPNV). È certamente vero che le schede, più specifiche, possono derogare alla normativa generale prevista a livello delle NAPPNV. Riesce tuttavia difficile capire perché le NAPPNV non contengano una esplicita riserva in tal senso anche per le costruzioni della categoria “possibile e demolizione e ricostruzione”. Molto probabilmente si tratta di un difetto che attiene all'impostazione iniziale dell'impianto normativo del piano, che non occorre approfondire in questa sede.
6.2. La variante in oggetto non risponde inoltre ad un interesse pubblico, come richiede l'art. 41 cpv. 2 LALPT, bensì ad esigenze squisitamente private: permettere ai resistenti di innalzare di un piano la loro abitazione al mapp. 462. L'interesse pubblico osta invece, di principio, alla controversa modifica. Come rettamente osserva la ricorrente, se si dovesse modificare uno strumento pianificatorio a dipendenza delle esigenze notificate nel corso della sua vigenza dai singoli proprietari, questo verrebbe completamente snaturato, per scadere, da strumento di sintesi dell'utilizzazione auspicata del complesso territoriale interessato, a una somma di micro-regolamenti modulati in funzione di tali, disparate esigenze. Invano il municipio, nella risposta, tenta di capovolgere l'assunto, adducendo che la nuova soluzione conduce a ridurre la volumetria edificabile sul fondo, la quale spiegherebbe effetti benefici sulla cronica mancanza di posteggi nel nucleo di Neggio. Donde l'interesse della collettività a promuovere il controverso provvedimento. Ora, tuttavia, da un canto le affermazioni del municipio non appaiono per nulla convincenti. La variante non sembra difatti mutare la volumetria edificabile sul fondo ed anzi suscita piuttosto, prima facie, l'impressione contraria. Per determinare il nuovo assetto del mappale, auspicato attraverso la controversa variante, il municipio non può difatti limitarsi a conteggiare la sola sopraelevazione potenziale dell'edificio insistente al mapp. 462, pari a circa 1/3 di quella di quest'ultimo, ma deve considerare il complesso dell'edificio dopo l'esecuzione della sopraelevazione stessa, che è quantomeno equivalente - se non addirittura superiore - a quello di una nuova costruzione nella parte bassa della particella, che si è voluto eliminare attraverso la variante. D'altro canto, com'è stato appurato in sede di sopralluogo, la proprietà dei coniugi PI 2 dispone di sufficienti possibilità di parcheggio su di un fondo adiacente, posto ai margini del nucleo.
6.3. La controversa modifica dev'essere annullata già perché non sussistono i requisiti legali per poter riesaminare lo statuto pianificatorio del mapp. 462 ad appena una manciata di anni dalla sua fissazione. Questo annullamento non significa quindi che la controversa opzione pianificatoria, tutelata dal dipartimento e dal Governo con argomenti sicuramente degni di considerazione dal profilo urbanistico, sia insostenibile sotto l'aspetto sostanziale; questo tema non dev'essere semplicemente affrontato dal tribunale.
Il ricorso deve dunque essere accolto e le risoluzioni impugnate annullate. Non occorre pertanto entrare nel merito delle ulteriori contestazioni di dettaglio sollevate dalla ricorrente, che appaiono ad ogni buon conto – prima facie – inconferenti.
La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei resistenti __________ (art. 28 PAmm), i quali sono altresì tenuti a versare alla ricorrente, assistita da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate la risoluzione 12 ottobre 2004 (n. 4519) del Consiglio di Stato e la decisione 5 maggio 2004 del dipartimento del territorio di approvazione di una variante di poco conto del piano particolareggiato del nucleo di __________.
La tassa di giudizio, di fr. 800.- (ottocento), è posta a carico di PI 2 in solido, i quali sono tenuti a rifondere identico importo per ripetibili alla ricorrente.
Intimazione a:
terzi implicati
CO 1 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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