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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.138
Data decisione, Autorità:
13.05.2005, PRPEN
Titolo:
ricorso tardivo poiché non è stato prodotta la decisione impugnata
Incarto
n.
30.2005.138/pg
Bellinzona
13
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18 aprile 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione 8 aprile 2005 emessa
dalla Sezione del lavoro, Bellinzona,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
-
Il
18 aprile 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio
precisata dell’8 aprile 2005.
-
In
data 27 aprile questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Richiamato
l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5
giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,
trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato
irricevibile."
-
Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata
decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10
cpv. 1 LPContr).
-
Lo
scritto 27 aprile di cui sopra é stato notificato il 3 maggio 2005; pertanto il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente il 9 maggio 2005.
La
lettera con la decisione impugnata inoltrata dall’insorgente per fax il 12
maggio 2005 é tardiva e il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato
irricevibile.
- In
via eccezionale si prescinde dall’applicazione di una modica tassa di giustizia
ai sensi dell’art. 15 LPContr.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 aprile 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Sezione
del lavoro, ufficio giuridico, Bellinzona
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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