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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.88
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché non é stata prodotta la decisione impugnata
Incarto
n.
30.2005.88/pg
4989/410
Bellinzona
6
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 8 marzo 2005 presentato
da
RI 1
contro
la decisione 8 ottobre 2004 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
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L’8
marzo 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una non meglio precisata decisione
dell’8 ottobre 2004 della Sezione della circolazione.
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In
data 15 marzo 2005 questa autorità ha scritto alla ricorrente quanto segue:
"al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Richiamato
l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5
giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,
trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato
irricevibile."
Tale scritto é stato
notificato alla ricorrente in data 21 marzo 2005.
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Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessata con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata
decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv.
1 LPContr).
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Il
termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve
di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 8 marzo 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
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La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico della
ricorrente.
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Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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