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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.97
Data decisione, Autorità:
25.03.2005, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2005.97/pg
05
165/205
Bellinzona
25
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 marzo 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 05 165/205 del 25
febbraio 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Con
scritto 17 marzo 2005, spedito il giorno successivo, RI 1 ha inoltrato ricorso
contro la decisione 25 febbraio 2005 con cui la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione gli ha inflitto
una multa di fr. 30.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 28
febbraio 2005 ; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto il 15 marzo 2005.
Pertanto
il ricorso inoltrato il 18 marzo 2005 è tardivo e deve essere dichiarato
irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 17/18 marzo 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 25.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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