AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.104
Data decisione, Autorità:
29.03.2005, PRPEN
Titolo:
contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica
Incarto
n.
30.2005.104/pg
7756/409
Bellinzona
29
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 21
marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 7756/409 del 18 marzo 2005 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
-
La Sezione della circolazione
con decisione 18 marzo 2005 ha inflitto RI 1 SA una multa di fr. 40.-, oltre la
tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il
veicolo __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro.
-
Contro la predetta
pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
-
In merito all'intimazione
della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni
altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;
di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona
giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire
- nella loro qualità di organi.
-
Di conseguenza il ricorso
deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame,
riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la
procedura.
-
Non si prelevano né
tasse, né spese e nemmeno si assegnano ripetibili in quanto non previste dalla LPContr.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 21 marzo 2005 è
accolto.
§ Di conseguenza è
annullata la decisione n° 7756/409 del 18 marzo 2005 emessa dalla sezione della
circolazione.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
RI 1 SA
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster