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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.136
Data decisione, Autorità:
20.04.2005, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2005.136/pg
8634/402
Bellinzona
20
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 15 aprile 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 8634/402 del 25
marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Il
15 aprile 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 25 marzo 2005 con
cui la Sezione della circolazione gli
ha inflitto una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e
alle spese di fr. 10.-, per aver parcheggiato il veicolo __________ in un luogo
in cui è segnalato il divieto di parcheggio.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 25 marzo
2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione
del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto l’11
aprile 2005.
Pertanto
il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 15 aprile 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 30.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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