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Numero d'incarto:
50.2005.5
Data decisione, Autorità:
12.05.2005, PRPEN
Titolo:
restituzione del termine per presentare opposizione al DA
Incarto
n.
50.2005.5/KRM
DA
837/2005
Bellinzona
12
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 25 marzo
2005 da
IS 1
con la
quale chiede la restituzione del termine per interporre opposizione
al DA 837/2005 del 1° marzo 2005;
preso atto che
con osservazioni 15 aprile 2005 il CRTE 1
si è opposto all’istanza;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
che
il decreto di accusa in discussione è stato intimato il 1° marzo 2005 per
raccomandata al domicilio dell’accusato, il quale non l’ha ritirato;
che
il 10 marzo 2005 l’ufficio postale di __________ ha ritornato l’invio al
mittente, il quale l’ha rispedito al destinatario per posta semplice il 15
marzo 2005 (cfr. busta di intimazione della raccomandata);
che
secondo la giurisprudenza più recente della CCRP un nuovo invio, anche solo per
“posta B”, senza alcuna dicitura che renda attenti che si tratta solo di una
copia informativa equivale a nuova notifica (cfr. sentenza 29 dicembre 2004 in
re M.AdO.);
che
in concreto il Ministero pubblico, nonostante questa giurisprudenza ha rispedito
il decreto di accusa per “posta B” senza alcuna indicazione né sul decreto
stesso né su un foglio annesso;
che
questo secondo invio poteva quindi essere interpretato dall’accusato come nuova
intimazione con tanto di assegnazione del termine per interporre opposizione;
che
l’istante tuttavia con scritto 25 marzo 2005, pur essendo ancora in tempo a
formulare opposizione, ma verosimilmente all’oscuro di questa giurisprudenza,
ha ritenuto di chiedere la restituzione del termine per opporsi al decreto di
accusa;
che
così facendo egli ha tempestivamente manifestato l’intenzione di opporsi alla
proposta di pena del Procuratore pubblico, pur non facendolo espressamente nel
suo scritto;
che
si giustifica pertanto accogliere l’istanza e assegnare all’accusato un nuovo
termine di 15 giorni per interporre opposizione;
visti gli
art. 21 e 22 CPP,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta e a IS 1 è assegnato un nuovo termine di 15 giorni per interporre
opposizione al decreto di accusa n. 837 del 1° marzo 2005.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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