AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2004.42
Data decisione, Autorità: 09.05.2005, IICCA
Titolo: mandato - revoca
Incarto n. 12.2004.42
Lugano 9 maggio 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.4 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 5 gennaio 1999 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 (I) rappr. dall’ RA 1
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 57’456.- oltre interessi a titolo di onorari per l’esecuzione di un mandato di collaborazione;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 31 dicembre 2003 ha accolto;
appellante la convenuta che con appello 10 febbraio 2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere la petizione;
mentre l'attrice, con osservazioni 16 aprile 2004 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Il 24 aprile 1998 AO 1, __________ – società attiva nel settore della cosmetica, chimico farmaceutico e parafarmaceutico – stipulò, tramite la propria succursale di Chiasso, un contratto di collaborazione con la società AP 1 (in seguito ). Con tale contratto, sottoposto al diritto svizzero, la AO 1 si impegnava, nella persona di V, a svolgere attività promozionale e di consulenza nel settore del commercio del cacao e dei prodotti derivanti, e AP 1 a versare un compenso annuo di Lire 43’200'000, pagabile in rate mensili anticipate di Lire 3'600’000. Il contratto, il cui inizio era fissato al 1 gennaio 1998 era “rinnovabile annualmente con il preavviso di 12 mesi”, e precisava che la prima disdetta non era possibile “prima del 31 dicembre 1998 … valevole per la scadenza contrattuale 31.12.1999”.
Dopo aver messo in mora la AP 1 per il versamento della mercede per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 1998, con scritto 14 dicembre 1998 la AO 1 ha disdetto il contratto con effetto al 31 dicembre 1999.
Con petizione 5 gennaio 1999 la AO 1 ha chiesto la condanna della AP 1 al pagamento della somma di fr. 57’456.- oltre accessori, corrispondente alle rate del compenso impagate a tutto ottobre 1998 (Lire 18'000’000) e a quelle dovute fino al 31 dicembre 1999, data in cui il contratto sarebbe terminato (Lire 50'400'000)
Con risposta 10 marzo 1999 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione, adducendo che V__________ avrebbe violato i propri obblighi di diligenza e fedeltà, agendo contro gli interessi di AP 1, portandole via la clientela per convogliarla verso la AO 1 e creandole così importanti danni. In particolare essa rileva che la AP 1 aveva acquistato, per il tramite di V__________, una partita di lievito dalla C__________, merce che non è poi riuscita a vendere perché la AO 1 aveva iniziato la vendita del medesimo prodotto, facendole concorrenza. Questo agire anticontrattuale sarebbe all’origine della sospensione del pagamento delle fatture emesse da AO 1 per le proprie prestazioni. Le pretese di parte attrice sarebbero quindi infondate, ritenuto altresì che, il contratto a suo tempo stipulato essendo un mandato, la disdetta era possibile in ogni momento e di conseguenza sarebbe nulla la clausola che escludeva la disdetta fino al 31 dicembre 1999.
Con replica 26 aprile 1999 l’attrice, ribadite le proprie domande, ha rilevato che in realtà il contratto in essere fra le parti costituisce un contratto d’agenzia sicché le proprie pretese sarebbero comunque giustificate. Contesta comunque di aver violato i propri obblighi ed in particolare di aver svolto attività concorrenziale con la AP 1.
Con l’allegato di duplica parte convenuta e con i memoriali conclusivi entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
Con la decisione impugnata il Pretore, dopo aver qualificato il contratto in essere fra le parti quale mandato, ha accolto la petizione rilevando che l’unica disdetta documentata era quella data dalla parte attrice per la fine di dicembre del 1999 sicché la convenuta era tenuta a versare il compenso sino a quella scadenza. Per quanto riguarda le pretese violazioni contrattuali, il primo giudice non le ha considerate sufficientemente provate.
Con appello 10 febbraio 2004 la convenuta chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione.
Con osservazioni 16 aprile 2004 l'appellata propone la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 7. L’appellante lamenta che il Pretore non s’è chinato sul problema della validità del contratto in essere fra le parti, che sarebbe in realtà nullo perché stipulato con lo scopo di aggirare il divieto imposto da un tribunale italiano alla AP 1 di fare versamenti a V__________.
Con gli allegati introduttivi la convenuta, invocando l’art. 404 CO, si era limitata a sostenere la nullità della clausola di durata che escludeva la possibilità di rescindere il contratto prima del 31 marzo 2000. Essa invece nulla aveva eccepito in merito alla validità del contratto medesimo, tesi sostenuta per la prima volta in sede di conclusioni. Benché la convenuta fosse sin dall’inizio a conoscenza delle circostanze che essa invoca a sostegno della nullità, essa ha quindi omesso di indicarle con gli allegati introduttivi, come invece imponeva l’art. 78 CPC. L’adduzione di tale fatto solo in sede di conclusioni è quindi inammissibile, non da ultimo perché così facendo la questione è sottratta al contraddittorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art 78 m. 24). L’omessa allegazione neppure poteva essere sanata facendo capo alle dichiarazioni di un teste, perché possono essere sottoposte a prova unicamente le fattispecie debitamente allegate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art 78 m. 41). È quindi a ragione che il Pretore non è entrato nel merito della questione. In quanto fondato sui predetti fatti, il gravame è, pertanto, irricevibile.
Rescissione e revoca pongono però termine al contratto solo per il futuro, lasciando intatta la parte di contratto già scaduta, di modo che le pretese contrattuali delle parti nate fino al momento della dichiarazione di volontà rimangono intatte (Fellmann, op. cit., n 29 seg. ad art. 404 CO).
8.1 Il Pretore ha rilevato che l’unica disdetta era quella data dall’attrice, comunicata alla mandante con lettera 14 dicembre 1998 per la scadenza del 31 dicembre 1999. L’appellante censura l’assunto pretorile, adducendo che la rescissione sarebbe intervenuta per atti concludenti alla fine di agosto 1998, dopo quella data V__________ non essendosi più presentato in ufficio e AP 1 avendo sospeso i pagamenti.
Dagli atti risulta che, con lettera 9 settembre 1998 la mandataria ha chiesto alla convenuta il pagamento del compenso per i mesi da giugno a settembre 1998 compresi, rilevando che il mancato pagamento comportava per la AO 1 il diritto di dare disdetta del contratto di consulenza (doc. P). Questo scritto con il quale la convenuta era messa in mora non può però essere interpretato quale rescissione del mandato, che è invece stata comunicata formalmente dalla mandante con la successiva lettera del 14 dicembre 1998 (doc. Q) per la scadenza del 31 dicembre 1999.
Per quanto concerne invece l’inattività di V__________ dopo il mese di settembre 1998 – inattività che emerge dalle testimonianze di A__________ (verbale 6 giugno 2002 ad 16), S__________ (verbale 13 marzo 2000, pag. 3) e __________ P__________ (verbale 12 aprile 2000, pag. 3) – dalla quale l’appellante deduce la rescissione del mandato per atti concludenti, si rileva che tale circostanza può costituire invero un indizio della cessazione del contratto. Posta in relazione con la pretesa mora imputata alla mandante per il ritardo nel pagamento della mercede, la circostanza medesima non è però sufficiente per dedurne la chiara volontà di porre termine al mandato, che avrebbe peraltro reso inutile la successiva disdetta del 14 dicembre.
8.2 Va però ancora considerato che, con la propria risposta di causa del 10 marzo 1999, la AP 1 ha chiaramente manifestato la propria volontà di non più continuare nel contratto di collaborazione in considerazione dell’inadempienza di controparte, seppure ritenendo - erroneamente - che lo stesso era venuto meno già a ottobre 1998. Al più tardi con tale atto la mandataria ha conosciuto la volontà della controparte, acquisendo la piena consapevolezza della cessazione del mandato. Poiché, come già illustrato in precedenza, la facoltà di disdire il mandato non può essere limitata, tale disdetta, quand’anche fosse intempestiva è senz’altro valida ed ha posto termine al contratto.
Già si è detto che rescissione e revoca pongono termine al contratto solo per il futuro, lasciandone intatta la parte già scaduta. Di conseguenza, fino al mese di marzo 1998, l’attrice ha di principio diritto al pagamento della mercede per le proprie prestazioni, nei termini stabiliti dal contratto di collaborazione stipulato dalle parti che prevedeva un compenso di Lire 43’200'000, pagabile in rate mensili anticipate di Lire 3'600’000.
La conclusione del Pretore merita di essere condivisa, già per il fatto che AO 1 si era impegnata ad intervenire a favore di AP 1 unicamente “nel settore del commercio del cacao e prodotti derivanti” (doc. A). Contestata dall’attrice, l’affermazione della convenuta che l’impegno si estendeva anche al settore del lievito è rimasta allo stadio di mero parlato, non essendo stata recata alcuna prova in merito. Di conseguenza, l’appellata era libera di muoversi nell’ambito del commercio del lievito e una sua attività in questo campo non può essere considerata a priori in contrasto con i suoi obblighi contrattuali. Cade di conseguenza anche la pretesa risarcitoria nei confronti della convenuta per il lievito rimasto invenduto, senza che sia necessario esaminare se l’agire della AO 1 possa essere ritenuto causale per il preteso danno.
Di conseguenza l’appello va parzialmente accolto e la sentenza del Pretore riformata nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 12'096.-. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi
pronuncia: I. L’appello 10 febbraio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
1.1. AP 1 è condannata al pagamento di fr. 12'096.- (pari a Lit 14'400'000 al cambio di 0,84 fr. per 1000 Lit) oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1998 al 30 luglio 1998 su fr. 3'024.--, dal 30 luglio 1998 al 30 agosto 1998 su fr. 6'048.--, dal 30 agosto 1998 al 30 settembre 1998 su fr.9’072.—e dal 30 settembre 1998 su fr. 12'096.--.
II. Gli oneri processuali, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 750.-
b) spese fr. 50.-
fr. 800.-
da anticipare dall’appellante, rimangono a suo carico per fr. 160.- e per il resto sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'500 .- di ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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