AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2004.204
Data decisione, Autorità: 03.06.2005, TRAM
Titolo: sospensione dell'attività di frantumanzione in una cava
Incarto n. 52.2004.204
Lugano 3 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 giugno 2004 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 16 maggio 2004 (n. 2117) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 aprile 2004 con cui il municipio di Lodrino ha ordinato la sospensione dell'attività di frantumazione al mapp. n.;
viste le risposte:
11 giugno 2004 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
21 giugno 2004 del municipio di Lodrino;
22 giugno 2004 del Consiglio di Stato;
1° luglio 2004 del Patriziato di Lodrino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il patriziato di Lodrino è proprietario del mappale, sito in zona industriale, ceduto in affitto al qui ricorrente RI 1.
Il 17 febbraio 2004 il ricorrente ha notificato al municipio di Lodrino la posa, a titolo provvisorio, di un frantoio cingolato al mappale di proprietà del patriziato al fine di ripulirlo dal materiale di scarto prodotto dalla cava.
B. Dopo diverse settimane di utilizzo e a seguito delle lamentele di alcuni vicini, il 13 aprile 2004 il municipio ha ordinato la sospensione dell'attività di frantumazione, evidenziando come la stessa non potesse più essere considerata quale semplice operazione di pulizia. L'esecutivo comunale ha inoltre indicato che l'eventuale messa in funzione del frantoio dovrà essere sottoposta a regolare domanda di costruzione, ritenuto che l'attività in oggetto prefigura un cambiamento di destinazione.
C. Con giudizio 18 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, riferendosi in particolare al fatto che il frantoio costituirebbe un impianto soggetto a licenza edilizia.
Il Governo ha così ritenuto che tale attività non potesse rientrare in quelle già autorizzate per l'esercizio della cava. Il previsto impianto, per le ripercussioni sull'ambiente dovute essenzialmente all'emissione di polvere e rumore, soggiace quindi inevitabilmente all'esame previsto per le "costruzioni" in genere.
D. Contro tale pronunzia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
A mente del ricorrente l'attività di frantumazione rientra in quelle già autorizzate per l'esercizio della cava medesima, non costituendo pertanto un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia. Anche le ripercussioni ambientali e foniche rientrano in quelle già autorizzate per l'esercizio della cava, ritenuto che il frantoio è munito di un impianto antipolvere ad acqua e che il rumore generato è inferiore all'insieme di rumori prodotti dalla cava.
Il ricorrente sostiene inoltre che l'impianto non costituisce un'installazione fissa o stazionaria e che pertanto non rientra nella nozione di costruzione ai sensi dell'art. 1 LE.
Il fatto di sottoporre l'indispensabile attività di frantumazione e pulizia della cava alla presentazione di una domanda di costruzione, costituirebbe a suo avviso una violazione della libertà di commercio.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono il municipio, il Dipartimento del territorio e il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il patriziato, da parte sua, postula l'annullamento del giudizio.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). In effetti, il sopralluogo invocato dal ricorrente e dal patriziato non appare idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2. In conformità dell'art. 1 cpv. 2 LE la licenza edilizia è necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo. Non è invece necessaria per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. b LE).
Giusta l'art. 4 lett. e RLE la licenza è necessaria per il deposito di rifiuti, materiali e macchinari di qualsiasi natura.
La giurisprudenza ha in particolare considerato soggetto ad autorizzazione: un impianto per la produzione di calcestruzzo, anche se non fissato al suolo, destinato a rimanere sullo stesso luogo per lungo tempo (DTF 113 Ib 314), un deposito di gomme all'aria aperta, l'installazione di un sollevatore di materiali (A. Scolari, La nuova procedura della licenza di costruzione, RDAT II - 1991 p. 409 segg., consid. 1 e).
3.2. A tal proposito si evidenza che, per costante giurisprudenza in quanto impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 cifra 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, all'installazione dello stesso torna inoltre applicabile la legislazione federale di tutela contro l'inquinamento atmosferico e fonico. Per la posa del frantoio è pertanto necessario il preavviso del Dipartimento del territorio (art. 6 cpv. 2 RLE, Allegato 1 cifra 2 RLE).
3.3. Come giustamente rilevato dal Governo, viste peraltro le evidenti ripercussioni sull'ambiente dovute al rumore e alla polvere prodotti dall'impianto, la posa dello stesso non può prescindere da un preventivo esame da parte dell'autorità competente.
In questo senso si era già pronunciato a due riprese questo tribunale, che in entrambe le occasioni aveva sottoposto a licenza edilizia sia la posa di un frantoio, come quello in esame, che il deposito del materiale ottenuto a seguito della frantumazione (STA 7 maggio 1984 in re V. SA; STA 27 dicembre 1990 in re G. e M., RDAT II - 1991 N. 39).
Infatti giusta l'art. 3 cpv. 1 lett i RLE, concretizzante il disposto dell'art. 1 cpv. 3 lett. b LE, non soggiacciono alla licenza edilizia le costruzioni provvisorie, ossia quelle destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche da cantiere per il deposito di materiale e attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni. Per determinare se si tratta di una costruzione provvisoria o mobiliare esente da permesso bisogna in primo luogo tener conto dell'elemento oggettivo, cioè della natura della costruzione (materiale impiegato e scopo) e, secondariamente, dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzione d'incorporarla durevolmente al terreno o di lasciarvela stabilmente. Non è decisivo il fatto che una costruzione possa essere facilmente rimossa o trasportata altrove senza preparativi importanti (A. Scolari, Commentario, ad art. 1 LE, n. 660).
In concreto, come evidenziato dallo stesso ricorrente, il frantoio verrebbe utilizzato per ripulire e liberare il fondo dal materiale di discarica prodotto dalla cava. La durata, stimata dal ricorrente in 6 - 8 mesi, e il carattere evidentemente ripetitivo di pulizia della cava, impongono a questo tribunale di non considerare il frantoio alla stregua di una costruzione provvisoria esente la licenza edilizia.
D'altra parte la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi sul caso specifico di un impianto di smistamento e frantumazione di materiale di scarto prodotto dall'edilizia che, utilizzato con regolarità e durante un lasso di tempo non indifferente, non può essere considerato una costruzione provvisoria (DEP 1997, p. 580 consid. 3c).
4.2. Nel caso che ci occupa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare pertanto evidente che la posa di un frantoio e la relativa attività di frantumazione debba essere sottoposta a regolare licenza edilizia, indipendentemente dalla loro conformità alla zona (DEP 1997, p. 580, consid. 3c).
Nell'ambito di tale procedura in sanatoria, l'autorità accerta l'esistenza e i limiti della violazione commessa, sia essa formale, consistente cioè nella semplice disattenzione dell'obbligo di richiedere preventivamente il permesso, oppure materiale, ossia adempiuta realizzando opere in contrasto con il diritto materiale e quindi insuscettibili di ottenere un'autorizzazione a costruire.
In concreto, appurata la violazione formale dell'obbligo di ottenere una licenza edilizia, il municipio era pertanto legittimato a ordinare la sospensione dell'attività in oggetto e diffidare il ricorrente a presentare una regolare domanda di costruzione.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 1, 21, 42 LE; 3, 4 RLE; 18, 28, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
;
; .
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster