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Numero d'incarto:
10.2005.6
Data decisione, Autorità:
01.06.2005, PRPEN
Titolo:
infrazione alla LDDS (favorire il soggiorno illegale); in dubio pro reo
Incarto
n.
10.2005.6/AMM
DA
4155/2004
Bellinzona
1°
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Lucia Andina in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv. __________, __________)
accusato di infrazione
alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per
avere, nel periodo 31 ottobre/8 novembre 2004, ospitandola nel suo appartamento
in via __________ a __________, favorito il soggiorno illegale della straniera __________,
sebbene sapesse che nei confronti di quest'ultima era stato pronunciato un
divieto d'entrata sul territorio Svizzero;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4155/2004 del 7 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputato:
-
alla
multa di fr. 500.–,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese di fr. 50.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 14 dicembre 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 1° giugno 2005, al quale è intervenuto il difensore;
proceduto all'audizione
testimoniale di __________;
sentito il
difensore, il quale – in estrema sintesi – conclude per il proscioglimento
dell’accusato e per la rifusione di un’indennità a titolo di ripetibili;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
-
se
l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LDDS;
-
in
caso di risposta affermativa, quale pena dev'essergli inflitta;
-
il
giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione della sentenza e a ricorrere;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
proscioglie ACCU
1
dall’accusa
di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art.
23 cpv. 1 LDDS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4155/2004 del 7 dicembre
2004;
carica le
spese __________, che rifonderà all’imputato prosciolto fr. 750.– per ripetibili;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Ufficio federale della migrazione, Berna,
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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