AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2004.172
Data decisione, Autorità: 24.03.2005, IICCA
Titolo: domanda cautelare - società anonima - modifica dello statuto - violazione dei diritti degli azionisti di minoranza
Incarto n. 12.2004.172
Lugano 24 marzo 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.641 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 25 agosto 2003 da
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20 AO 21 AO 22 AO 23 AO 24 AO 25 AO 26 AO 27 AO 28 AO 29 AO 30 AO 31 AO 32 AO 33 AO 34 AO 35 AO 36 AO 37 AO 38 AO 39 AO 40 AO 41 tutti rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con la quale è stato chiesto, in via cautelare, di far ordine al Consiglio di amministrazione della AP 1 e per essa, al suo Presidente ____________________, di applicare l’art. 2 cpv. 1 degli statuti sociali nel suo tenore precedente all’assemblea del 30 giugno 2003, a meno che le decisioni di sponsorizzazione siano adottate con il consenso dei rappresentanti dell’azionariato privato;
che il Pretore, con decisione 31 agosto 2004 - dopo che già con pronuncia supercautelare del 26 agosto 2003 aveva accolto la domanda - ha confermato.
Appellante la parte convenuta la quale, con appello 15 settembre 2004, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda cautelare degli istanti mentre questi, con osservazioni 15 ottobre 2004, ne chiedono la reiezione con conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
La modifica è stata adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 (art. 15 dello statuto) grazie al voto dell’azionista Comune di __________ che detiene il 70% del capitale sociale, mentre il rimanente 30% è controllato da azionisti privati, e che l’aveva espressamente proposta.
Invocano, a sostegno della loro richiesta, il fatto che la nuova versione dell’articolo statutario permetterebbe sponsorizzazioni di manifestazioni e di varie società cittadine, così come palesemente intende condurre l’azionista __________ i cui rappresentanti nel Consiglio d’amministrazione hanno prevalenza numerica, di così grande importanza da sopprimere qualsiasi finalità lucrativa e qualsiasi prospettiva di profitto, svuotando il significato economico del diritto degli azionisti che si vedrebbero privati del dividendo. Inoltre sarebbe violato il principio di parità di trattamento degli azionisti poiché quello di maggioranza (la __________) viene privilegiato con la possibilità di compiere devoluzioni dirette od indirette di utili, mascherati in forma di sponsorizzazioni che per la maggior parte gli competerebbero in prima persona quale ente pubblico, che in definitiva non potrebbero più pervenire agli azionisti privati.
Contestualmente, invocando l’urgenza ed il pericolo in mora stante le palesate intenzioni della __________ di far capo in modo massiccio alle nuove possibilità di sponsorizzazioni, hanno chiesto l’adozione di un provvedimento cautelare, da adottarsi inaudita parte, inteso a far sì che, per tutta la durata della causa di merito, venisse ancora applicato il vecchio art. 2 cpv. 1 nel senso che i finanziamenti della AP 1 avvenissero nei modi e nei termini del precedente tenore della norma statutaria.
Il Pretore ha ritenuto verosimile che, con l’adozione della contestata nuova norma statutaria, l’azionista __________ ha messo in atto una manovra per rafforzare la sua posizione dominante rispetto agli azionisti minoritari in modo da far passare, senza possibilità di opposizioni e ricorsi, un programma di sponsorizzazioni e persino di finanziamenti più ampi e importanti rispetto a quelli precedentemente erogati sulla base del precedente tenore dell’art. 2 cpv. 1 degli statuti.
Prendendo spunto da un rapporto della commissione della gestione del 31.3.2003 sul messaggio municipale n. 6199 riguardante il progetto di sviluppo del nuovo polo culturale della __________ nell’area dell’ex __________,nel quale si parla di contributi che la AP 1 dovrebbe mettere a disposizione per assumere direttamente, o per garantire, una parte importante (almeno il 30%) dei costi di costruzione di quella iniziativa, il primo giudice ha ritenuto che tali paventati finanziamenti dell’ordine di decine di milioni di franchi non fossero, per nulla, compatibili con lo scopo lucrativo della società sopprimendo di fatto la propensione all’utile e costituendo una violazione del principio dell’uguaglianza tra azionisti, a favore di quello maggioritario che si vedrebbe, con ciò, favorito nella ripartizione degli utili societari. Ha inoltre riconosciuto la necessaria urgenza del provvedimento poiché la realizzazione di questi scopi appare incombente.
Non ha invece considerato adempiuti i presupposti, per l’ottenimento del provvedimento cautelare, con riguardo al tema delle sponsorizzazioni di manifestazioni e di società cittadine, in particolare sportive, riconoscendo che, pur avendo il __________ manovrato per allargare lo spettro di tali interventi, la realtà dei dati concreti dimostrerebbe che non ci sia pericolo che l’azionista di maggioranza abbia percorso la via di chiedere ed ottenere tali e tante sponsorizzazioni a scapito della redditività minima della società anonima, in modo da violare i diritti degli azionisti minoritari. Del resto gli importi richiesti dal __________ per tali scopi non si scosterebbero da quelli erogati prima che la AP 1 ottenesse la concessione per i grandi giochi e ristrutturasse l’edificio in cui opera e sarebbero, in ogni caso, proporzionati agli utili della società così come previsto anche nei piani finanziari per gli anni a venire.
Delle motivazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto che seguono.
Non è invece condivisibile l’assunto del Pretore, mai nemmeno seriamente sostenuto dagli istanti, che la nuova versione litigiosa della norma statutaria possa comprendere possibilità di finanziamenti, da parte della AP 1, per la realizzazione di strutture ed edifici comunali di tipo culturale, museale, congressuale o sportivo. Infatti quando si parla di manifestazioni si intende uno spettacolo destinato ad un pubblico numeroso, ossia un intrattenimento o una rappresentazione che si svolge sotto lo sguardo di una folla di spettatori (cfr. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, ed. Utet, alle voci “manifestazione” e “spettacolo”) e non, certamente, il contenitore (museo, teatro, sala congressuale o stadio) che quella manifestazione ospita.
È così escluso, non solo a livello di verosimiglianza ma ad un esame di merito, che la nuova versione dell’art. 2 cpv. 1 degli statuti __________possa permettere di ritenere compreso nello scopo societario la partecipazione della società, sotto qualsiasi forma (finanziamento, garanzia o anticipo, ecc.), all’edificazione di edifici pubblici della citta.
Ci si potrebbe allora chiedere se - considerato che il testo modificato della norma statutaria è sostanzialmente simile al precedente fatta salva l’apertura a sponsorizzazioni locali, che nel contesto generale appare un dettaglio, e che gli importi previsti per le prossime sponsorizzazioni non superano quelli che laAP 1 erogava negli anni precedenti - gli istanti abbiano un sufficiente interesse giuridico all’azione di annullamento della relativa delibera assembleare ponendosi, questa loro iniziativa, in contraddizione con il loro precedente atteggiamento al proposito (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3. Auflage, § 16 n. 107, pag. 1954).
Ma tale questione può essere lasciata aperta poiché non appare che la modifica statutaria litigiosa violi i diritti degli azionisti di minoranza e, di conseguenza, mancando il buon fondamento dell’azione di merito (requisito indispensabile per l’ottenimento di misure provvisionali: cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI ad art. 376 m. 4) la domanda di provvedimenti cautelari non può, contrariamente alla conclusione del primo giudizio, essere accolta.
Gli istanti affermano che la modifica del cpv. 1 dell’art. 2 dello statuto della società convenuta equivale a sopprimere le finalità lucrative dell’anonima e alla rinuncia a qualsiasi prospettiva di profitto (petizione, pag. 12), ma mal si comprende come la modifica che, in definitiva, allarga semplicemente le possibilità di sponsorizzazioni a realtà locali e regionali (vedi consid. 5) possa, come tale, violare i diritti degli azionisti di minoranza quando invece la precedente versione non racchiudeva in se tale trasgressione. Sia con l’una che con l’altra disposizione statutaria la violazione dei diritti degli azionisti risulta possibile non per il contenuto della norma come tale ma per le eventuali interpretazioni ed applicazioni che se ne potrebbero fare. Gli stessi istanti parlano di “potenziale, indiscriminato aumento delle sponsorizzazioni” (osservazioni all’appello, pag. 14). Ed allora non appare destinata a successo l’azione di merito che questa norma vuole annullare in funzione di una paventata attuazione distorta ed abusiva, eventualmente lesiva dei diritti e degli interessi degli azionisti di minoranza e degli scopi primari della società anonima. Infatti oggetto di contestazione potranno essere quelle future deliberazioni da individuare nell’approvazione assembleare, contestata dagli azionisti di minoranza, di poste di preventivo o di consuntivo economico annuale che, appoggiandosi su quella norma statutaria, incideranno effettivamente sulle prerogative degli azionisti in modo tale da realizzare la violazione di disposizioni di legge e dello statuto, in particolare concretizzando, come alle esemplificazioni dell’art. 706 cpv. 2 CO, la soppressione o la limitazione di loro diritti, l’ineguaglianza di trattamento tra azionisti o l’abolizione dello scopo lucrativo della società.
L’appello viene così accolto con il carico di spese e ripetibili, di prima e di seconda sede, agli istanti ed appellati.
Per i quali motivi
visti gli art. 706 CO, 376 e seg. CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 settembre 2004 diAP 1 è accolto e di conseguenza il decreto 31 agosto 2004 del Pretore di Lugano è così riformato:
L’istanza cautelare 25 agosto 2003 di AO 1 e litisconsorti è respinta ed il decreto supercautelare 26 agosto 2003 è revocato.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi Fr. 1'500.- sono poste a carico degli istanti in solido che, sempre con il vincolo della solidarietà, rifonderanno a controparte Fr. 4'000.- di ripetibili.
II. La tassa di giudizio in Fr. 950.- e le spese di Fr. 50.- della procedura d’appello, già anticipate dall’appellante, sono a carico degli appellati in solido che, sempre in solido, rifonderanno a controparte Fr. 3'000.- di ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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