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Numero d'incarto:
70.2004.33
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, PENAL
Titolo:
cancellazione casellario giudiziale
Incarto n.
70.2004.33
Barenco
Lugano
14 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 22 luglio 2004 presentata
da
IS 1
, domiciliato a
(rappr. da avv. M__________ B__________, __________)
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 45 giorni
di detenzione (SC 3 anni, revocata) e fr. 1'500.-- di multa inflitti con
decreto d'accusa 8.9.1997 del Ministero pubblico, Lugano.
Preso atto che l'istante è stato nuovamente
condannato con decreto d'accusa 29 marzo 1999 del Ministero pubblico, Lugano,
alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 4 anni, per
circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione,
condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la
prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo
egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 8 settembre 1997
un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e
gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui,
tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario
giudiziale presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80
cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
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CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
22 luglio 2004 di IS 1 è respinta.
-
Non si
prelevano né tassa né spese.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione
nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate
dagli art. 268 segg. PP.
-
Intimazione:
all'istante tramite il rappr. avv. M__________ B________
al PO 1
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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