AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.398
Data decisione, Autorità: 12.04.2005, PRPEN
Titolo: cittadino straniero sprovvisto del permesso di svolgere un'altra attività lavorativa
Incarto n. 30.2004.398/pg 04 1509/706
Bellinzona 12 aprile 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° __________ del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 26 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 130.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver lavorato in qualità di impiegata di ufficio, dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004, a favore della __________ AG - __________ sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere detta attività.
Fatti accertati in territorio di Canobbio.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 45 RLaLPS-extra CE/AELS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce che era in attesa della cittadinanza Svizzera e che non ha ricevuto alcuna indicazione che doveva notificare il cambiamento alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.
C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Le contravvenzioni al regolamento della legge di applicazione alla LDDS e alle disposizioni in materia di persone straniere sono perseguite dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e immigrazione in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS (cfr. art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).
Dal momento che anche il cambiamento di professione presso lo stesso datore di lavoro, ai sensi dell’art. 25 RLaLPS-extra CE/AELS, é soggetto al rilascio del permesso la ricorrente ha commesso l’infrazione imputatale.
La giustificazione addotta dalla ricorrente di non essere a conoscenza di dover disporre dell’autorizzazione non può venir accolta; infatti per costante giurisprudenza l’ignoranza della legge non é motivo di annullamento della sanzione pecuniaria inflittale.
Al momento dell’infrazione la ricorrente era ancora cittadina straniera con permesso di dimora e di conseguenza avrebbe dovuto chiedere la relativa autorizzazione per poter cambiare la sua attività professionale.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 45 RLaLPS-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 10 dicembre 2004 inoltrato da RI 1, __________ (GR) è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° __________ del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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